Tar Lazio conferma: giusto operato di Adm su tassa 500 milioni
Il Tar conferma la validità del decreto dell’Agenzia dogane e monopoli sulla tassa su slot e Vlt, ma rimandano al giudice ordinario per la ripartizione tra i gestori.
Il Tar del Lazio interviene ancora sulla tassa da 500 milioni e sui criteri di ripartizione della stessa tra i soggetti della filiera delle slot e delle Vlt. La Sezione Seconda ha pronunciato una nuova sentenza su un ricorso presentato da un operatore del settore. La controversia riguarda il prelievo introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015, applicata per una sola annualità. La società ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto dell’Agenzia dogane e monopoli e delle note dei concessionari. I magistrati hanno però confermato la legittimità dell’operato dell’amministrazione pubblica. La decisione ribadisce orientamenti già espressi in passato su questa complessa materia tributaria.
IL DECRETO DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
Il tribunale ha respinto la domanda di annullamento del decreto direttoriale del 15 gennaio 2015. Secondo i giudici, l’Agenzia ha operato entro i limiti fissati dalla norma primaria. La legge imponeva una ricognizione numerica degli apparecchi attivi al 31 dicembre 2014. Il Tar ha sottolineato che l’amministrazione non poteva differenziare il carico tra Awp e Vlt. Il prelievo doveva essere distribuito solo in proporzione al numero di macchine censite. L’Agenzia non aveva il potere di intervenire sui rapporti interni alla filiera. Per questo motivo, le contestazioni sull’eccesso di potere sono state ritenute infondate.
LA GIURISDIZIONE SULLE NOTE DEI CONCESSIONARI
Una parte del ricorso è stata dichiarata “inammissibile per difetto di giurisdizione, relativamente alla domanda di annullamento promossa avverso le succitate note dei concessionari, spettando per la predetta domanda la giurisdizione al giudice ordinario, presso cui l’odierno giudizio, in parte qua, potrà essere riassunto, ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, co. 2 cpa”. Questa decisione riguarda le richieste di pagamento inviate dai concessionari ai gestori. Il Tar Lazio ritiene che tali comunicazioni appartengano a un rapporto privatistico e la questione spetta quindi alla cognizione del giudice ordinario.
IL CRITERIO DI RIPARTIZIONE PROPORZIONALE
La sentenza analizza l’impatto della normativa introdotta con la legge 208 del 2015. I magistrati ricordano che “l’effettiva incidenza del tributo, all’interno della filiera, è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore economico (gestore incluso)”. Il prelievo deve quindi seguire la distribuzione reale dei guadagni tra le parti. Il Tar Lazio specifica che “la quota di tributo ascrivibile ai concessionari dovrà essere ripartita in modo proporzionale al compenso che ciascuna società ricorrente ritrae dall’attività sulla base degli accordi già sottoscritti per l’annualità 2015”. Tale riparto deve basarsi sulle intese vigenti nell’anno di riferimento. In questo modo si garantisce il rispetto della redditività di ogni apparecchio. Il sistema non è stato ritenuto irragionevole dai giudici romani. Ogni operatore partecipa al prelievo in base al proprio vantaggio economico.
RESPINTI I DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Il tribunale ha esaminato anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Le censure relative alla violazione degli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione sono state ritenute infondate. La legge disciplina in modo chiaro il quantum debeatur di 500 milioni complessivi. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuare i presupposti della tassazione.
IL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA
Il Collegio ha respinto la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio. Manca infatti la prova di un danno insostenibile per i bilanci dell’azienda. La sentenza del Tar Lazio chiude un contenzioso che dura da oltre dieci anni. Il principio della ragionevole durata del processo imponeva una definizione nel merito.
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