Canoni bingo durante il Covid, Tar rimarca: ‘Non dovuti’

Scritto da Fm

Il Tar Lazio ribadisce l’illegittimità della nota con cui nel 2021 l’Agenzia dogane e monopoli ha chiesto i canoni per le sale bingo anche per i mesi di lockdown.

È illegittima la pretesa dell’Agenzia dogane e monopoli di applicare il canone nelle mensilità in cui i concessionari erano impossibilitati a svolgere le attività per la chiusura forzata delle sale bingo durante l’epidemia da Covid-19.

A ribadire il concetto, già espresso in precedenza, è il Tar Lazio con una nuova sentenza con cui accoglie i ricorsi presentati da alcuni operatori del bingo contro Adm e la nota varata nel 2021 per imporre tali pagamenti.

Il cosiddetto “Cura Italia” (la legge 24 aprile 2020, n. 27) difatti ha stabilito che “non è dovuto il canone” di concessione previsto durante il regime di proroga tecnica non solo “a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020”, che ha messo il Paese in lockdown, ma anche “per tutto il periodo di sospensione dell’attività”.

La sospensione temporanea del pagamento del canone è quindi legata alla “sospensione dell’attività” dovuta ad un atto della autorità pubblica che non era ragionevolmente prevedibile. Un fatto non ascrivibile al gestore, e che giustifica la non debenza temporanea del canone.

Per i periodi di riapertura delle sale bingo il Tar Lazio invece richiama l’importante sentenza della Corte di giustizia europea del 20 marzo 2025 che ha ritenuto illegittima la proroga tecnica delle concessioni e quindi determinato “la necessità di disapplicazione” della legge di Bilancio per il 2025 che l’ha disposta.

Come chiarito dalla Cgue, l’illegittimità della proroga non esime il concessionario  al versamento all’Erario di un’indennità, che dovrà essere definita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si legge nella sentenza.