Divieto pubblicità gioco, CdS rinvia merito in attesa della Cgue
Il Consiglio di Stato rinvia a seconda metà del 2026 la trattazione del ricorso di un operatore di gioco online contro sanzione dell’Agcom.
Bisognerà aspettare la seconda metà del 2026 per conoscere gli esiti del ricorso presentato al Consiglio di Stato da un operatore di gioco online contro la sentenza del Tar Lazio che nel 2024 ha confermato una sanzione da 388.453,92 euro comminata dall’Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la violazione del divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità.
I giudici di Palazzo Spada nella seduta di oggi, 19 marzo, hanno deciso di rinviare la trattazione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea, chiamata a stabilire se il divieto di pubblicità al gioco contrasti con la direttiva sulla libera prestazione di servizi nella società dell’informazione.
LA SANZIONE ALL’OPERATORE DI GIOCO ONLINE
La sanzione da oltre 388mila euro è stata comminata dall’Agcom sulla base diuna relazione del Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di finanza con cui sono state segnalate presunte violazioni commesse presso la piattaforma di condivisione video Twitch da parte di diversi content creator.
In particolare, nella richiamata relazione, è stato evidenziato il “sostanziale ruolo” assunto dal concessionario, come “trade d’union tra il soggetto estero Top Ads Ltd. (già coinvolto in altri procedimenti analoghi, Ndr) e i creator italiani per l’attività di pubblicazione di giochi d’azzardo (per conto degli affiliati della società maltese) sulla piattaforma Twitch”.
LE QUESTIONI AL VAGLIO DELLA CGUE
La Corte di giustizia europea dovrà esprimersi su diverse questioni, e in primis chiarire se le disposizioni della Direttiva (Ue) 2015/1525, operino anche qualora il servizio sia effettuato mediante un mezzo di radiodiffusione televisiva. In caso di risposta affermativa dovrà dire se un divieto di pubblicità come applicato nel procedimento principale, posto da una normativa diversa da quella che regolamenta il servizio stesso, fosse sottoposto all’obbligo di notifica di cui all’art. 5 della medesima direttiva‘.
Se, in caso di risposte affermative ai due quesiti di cui sopra, ciò comporti per il Giudice nazionale l’obbligo di dichiarare inefficace la disposizione del diritto interno, e la sua non applicazione inciderebbe su valori e principi che sono tutelati dallo stesso diritto unionale, e, in particolare, la tutela del consumatore e la tutela della salute.
Inoltre la Cgue dovrà accertare se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 4, par. 3, 5, par. 4, 49, 56, par. 1, e i principi di certezza del diritto, parità di trattamento, divieto di discriminazione e tutela dell’affidamento debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma nazionale come quella applicata nel procedimento principale che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.
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