Cassazione conferma: ‘Legittime le verifiche su imposta unica e Ctd’
La Suprema Corte ribadisce la responsabilità solidale tra operatore estero e centro trasmissione dati.
La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema dell’imposta unica scommesse. La nuova pronuncia (ordinanza n. 12281/2026) conferma la legittimità degli accertamenti fiscali nei confronti dei centri trasmissione dati non regolarizzati. Il giudizio riguardava il ricorso presentato da un operatore estero (Stanleybet Malta Ltd) e dal titolare di un Ctd contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’anno d’imposta 2016.
L’amministrazione aveva determinato la base imponibile in via forfettaria, applicando il regime speciale previsto per i soggetti privi di collegamento al totalizzatore nazionale. Il calcolo era stato effettuato sul triplo della media provinciale della raccolta, criterio già ritenuto legittimo dai giudici di merito. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, consolidando un orientamento che incide in modo significativo sul settore della raccolta parallela.
SOGGETTIVITÀ PASSIVA E COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO EUROPEO
Nel pronunciamento, la Suprema Corte ribadisce principi ormai consolidati sulla soggettività passiva dell’imposta unica. Non sono soggetti passivi soltanto i concessionari autorizzati, ma anche coloro che gestiscono o raccolgono scommesse per conto di terzi senza titolo. La responsabilità è solidale e paritetica tra operatore estero e centro di raccolta sul territorio nazionale.
I giudici richiamano la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue e della Corte costituzionale, confermando che la disciplina italiana non è discriminatoria verso i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri. La tassazione si applica indistintamente a tutti gli operatori attivi in Italia e non viola la libertà di prestazione dei servizi. Nessun contrasto emerge neppure con la normativa Iva, poiché l’imposta unica ha natura autonoma e finalità proprie. Il quadro normativo risulta quindi pienamente compatibile con il diritto europeo.
REGIME FORFETTARIO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE
Uno dei punti focali del ricorso riguardava l’applicazione del criterio di tassazione sul margine introdotto nel 2015. La difesa sosteneva che tale metodo dovesse valere anche per l’annualità contestata. La Cassazione chiarisce invece che il regime del margine è riservato agli operatori collegati al totalizzatore nazionale, mentre per i soggetti non regolarizzati continuano ad applicarsi le norme speciali di accertamento.
Rimane quindi valido l’imponibile forfettario basato sulla media provinciale della raccolta, ritenuto ragionevole in assenza di dati certi a causa del mancato collegamento telematico. La Corte definisce questo metodo come un accertamento induttivo che non esclude la possibilità di prova contraria, ma nel caso esaminato tale prova non è stata fornita.