Proroga tecnica bingo, Tar Lazio conferma l’illegittimità
Dal Tar Lazio nuova sentenza sull’illegittimità della proroga tecnica per le concessioni del bingo, Adm dovrà determinare indennità dovuta da operatori.
Il Tar Lazio torna a riaffermare l’illegittimità della proroga tecnica per le concessioni del bingo, come fatto in precedenti sentenze e come rimarcato dalla Corte di giustizia europea nel marzo 2025.
In una nuova pronuncia, i giudici amministrativi capitolini ritengono fondato il ricorso proposto da un operatore, mettendo in evidenza “la contrarietà del sistema della proroga tecnica, anche in relazione all’entità del canone concessorio, per come stabilito dalla legge in modo fisso e non parametrato ai ricavi generati a beneficio di ciascun concessionario”.
Quindi sono stati annullati i provvedimenti emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Giochi, aventi ad oggetto “proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala” (del 4 maggio 2023) e “articolo 1, comma 124, legge n. 197 del 2022- proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala” (del 30 maggio 2023), in attuazione della legge di Bilancio del 2023.
Tale legge ha disposto la maggiorazione del 15 percento del corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, da versare, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo.
Nella sua sentenza, pur accogliendo il ricorso dell’operatore, il Tar Lazio ricorda che dovrà comunque versare all’Erario un’indennità.
Come nelle precedenti occasioni, la definizione di tale indennità spetterà ad Adm “stabilendo, con provvedimenti discrezionali, anche di natura provvisoria nelle more del completamento della complessa attività istruttoria, per il periodo in questione (1.1.2025-31.12.2026), a fronte dell’illegittimità della proroga e del canone” fissato dalla legge di Bilancio 2025.