Bingo, Tar Lazio boccia ancora la proroga delle concessioni

Scritto da Daniele Duso
In merito alla proroga delle concessioni bingo i giudici annullano gli atti Adm e impongono di ricalcolare l’indennità basandosi sul reale fatturato degli operatori di sala.

Sul caso della proroga delle concessioni del bingo dal Tar del Lazio arriva una nuova sentenza. I giudici confermano l’illegittimità del sistema di proroga senza gara accogliendo il ricorso di una società contro l’Agenzia dogane e monopoli. Una decisione che segue quella già riportata giorni fa sulla natura delle indennità dovute.

I magistrati annullano così i provvedimenti di maggio 2023 che attuavano la Legge di Bilancio. Disposizioni che prevedevano una proroga onerosa dei titoli fino a dicembre 2024. Secondo il Collegio, la legge nazionale viola i principi di concorrenza dell’Unione europea. Il provvedimento impugnato imponeva un aumento fisso del 15 percento del corrispettivo una tantum. Tuttavia, il tribunale ha rilevato che queste proroghe si ripetono dal 2013, impedendo l’accesso al mercato a nuovi operatori. Così gli atti di Adm sono stati giudicati illegittimi in via derivata dalla legge nazionale.

IL CONFLITTO CON LE DIRETTIVE EUROPEE E LA DISAPPLICAZIONE DELLA LEGGE

I giudici della Seconda Sezione evidenziano la “contrarietà del sistema della proroga tecnica, anche in relazione all’entità del canone concessorio”. La sentenza richiama la direttiva 2014/23/UE relativa all’aggiudicazione dei contratti di concessione, che limita le modifiche dei contratti in corso senza una nuova gara. La Corte di giustizia europea si era già espressa sul tema nel marzo 2025. Per i magistrati, il legislatore italiano ha dilatato eccessivamente i tempi delle concessioni originali, elevando il canone in modo fisso e unilaterale. Nella sentenza si legge che “va, quindi, disapplicata la legge nazionale di riferimento che l’ha prevista”. Il riferimento è all’articolo 1 della legge 197 del 2022, che non può prevalere sui principi di libertà di stabilimento. La proroga è considerata una modifica sostanziale che altera la concorrenza.

Il Tar stabilisce che la frammentazione regionale non giustifica i ritardi. Lo Stato è l’unico responsabile dell’organizzazione centrale dei giochi pubblici. Ogni restrizione deve essere proporzionata e giustificata da interessi generali. La tutela dell’ordine pubblico non permette di eludere il bando di gara. Le società hanno diritto a una competizione equa e non discriminatoria. La decisione impone una revisione dei rapporti tra Amministrazione e concessionari. La stabilità del settore dipende dal rispetto delle regole di mercato.

LA RIDETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ BASATA SUL FATTURATO REALE

Nonostante l’annullamento della proroga, i concessionari devono comunque versare una somma per l’attività svolta. Tuttavia, “non è legittima la predeterminazione di un canone fisso e rigido, non parametrato alla remuneratività effettiva”. L’importo richiesto da Adm non teneva conto dei ricavi generati dalle singole sale. La sentenza chiarisce che l’indennità deve riflettere il reale fatturato di ogni operatore. L’amministrazione dovrà ora emettere nuovi provvedimenti discrezionali per calcolare il dovuto. Il periodo di riferimento riguarda i mesi tra marzo 2023 e dicembre 2024.


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