Ippica e doping: Consiglio di Stato conferma sanzione a Bellei

Scritto da Daniele Duso
Il Consiglio di Stato ribadisce la responsabilità dell’allenatore nei casi di doping equino: nessuna esimente per il driver toscano Enrico Bellei.

Il Consiglio di Stato conferma la sanzione disciplinare inflitta dal Masaf a Enrico Bellei. I giudici rigettano l’appello del driver e trainer toscano. La vicenda riguarda la positività ai controlli antidoping di un cavallo da lui allenato, episodio che aveva portato alla sospensione professionale di sei mesi. Bellei aveva impugnato la precedente decisione del Tar Lazio, sostenendo la mancata imputabilità del fatto contestato e chiedendo l’annullamento del provvedimento ministeriale.

I giudici della Sesta Sezione hanno però ritenuto l’appello “infondato e privo di solidi presupposti giuridici”, confermando integralmente la misura interdittiva. La sentenza ribadisce l’importanza della tutela della salute animale e della correttezza sportiva, principi cardine dell’ordinamento ippico nazionale. Il provvedimento inibisce lo svolgimento dell’attività di allenatore e guidatore per l’intero periodo previsto, rafforzando il ruolo del Masaf nel controllo del settore.

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DOVERE DI CONTROLLO DEL TRAINER
Il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione sulla disciplina regolamentare vigente, che attribuisce all’allenatore una responsabilità diretta e non delegabile. L’articolo 3.3 stabilisce che “l’allenatore è responsabile della gestione, della protezione e della sicurezza del cavallo”, imponendo un dovere di vigilanza costante. La Corte ha ricordato che la sola presenza di sostanze proibite nell’organismo dell’animale è sufficiente per l’accertamento del doping, poiché tali sostanze “si presumono avere effetto dopante, indipendentemente dal riscontro di effettive alterazioni delle prestazioni agonistiche”.

Il trainer, secondo i giudici, non può ignorare lo stato di salute del cavallo né eventuali anomalie comportamentali. La normativa mira a proteggere l’integrità delle corse e il benessere dell’atleta equino, attribuendo al titolare della scuderia la responsabilità anche per gli atti dei propri collaboratori. Il sistema si fonda su un principio di legalità che richiede massima attenzione e controllo in ogni fase dell’attività sportiva.

IL RIGETTO DELLE PROVE E LA CULPA IN VIGILANDO
La difesa di Bellei aveva invocato l’esimente prevista dal regolamento sulle sostanze, sostenendo l’assenza di colpa e la non imputabilità dell’evento. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che “non sussiste l’esimente evocata, in assenza di una adeguata prova al riguardo”. L’unico elemento presentato, un’autodichiarazione di un collaboratore, è stato ritenuto insufficiente.

Per i giudici emerge invece una evidente “negligenza dello stesso soggetto” nella scelta e supervisione del personale, configurando una responsabilità per culpa in eligendo e culpa in vigilando.

Non è stata fornita prova che l’evento sia derivato da un fatto totalmente estraneo al trainer. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese in favore del Masaf. La sentenza rafforza i principi di responsabilizzazione dei professionisti dell’ippica, richiamando l’obbligo di garantire standard elevati di tutela animale e trasparenza sportiva.

Crediti fotografici ©Sito web del Masaf / Foto della sede ministeriale