Tar Lazio conferma la sanzione Figc per scommesse illegali
Il Tar Lazio respinge l’azione di un operatore coinvolto in raccolta clandestina ribadendo i limiti della giurisdizione amministrativa sulle sanzioni sportive.
Il Tar Lazio ha confermato la sanzione inflitta dalla Figc a un operatore coinvolto in un caso di raccolta illegale di scommesse in Piemonte e Lombardia. Con la sentenza n. 08002/2026, i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale, chiudendo definitivamente un contenzioso iniziato con la stagione sportiva 2015‑2016.
Secondo la Procura federale, il soggetto aveva “svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio”, trattenendo una provvigione sulle puntate poi riversate a un’organizzazione superiore. La giustizia sportiva aveva già irrogato una sanzione disciplinare, resa irrevocabile dal Collegio di Garanzia dello Sport. Il Tar ha ora confermato la correttezza dell’intero iter.
IL DIFETTO DI PROCURA SPECIALE E L’INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il punto centrale della decisione dei giudici riguarda la mancanza della procura speciale, requisito essenziale nel processo amministrativo. Il Tar ha ricordato che il mandato deve indicare con precisione l’oggetto del ricorso e l’autorità davanti alla quale esso è proposto. Nel processo telematico non è sufficiente allegare un documento generico e separato: la procura deve contenere “elementi esaustivi circa il proprio oggetto”.
Nel caso esaminato, il mandato faceva un riferimento troppo vago alla decisione del Collegio di Garanzia. Per questo il Tar ha dichiarato l’azione inammissibile.
GIURISDIZIONE SPORTIVA E RIGETTO NEL MERITO
Oltre ai profili formali, il Tar Lazio ha respinto anche le censure nel merito. I giudici hanno ricordato che la giurisdizione amministrativa non può annullare provvedimenti che riguardano esclusivamente l’ordinamento sportivo interno, come le sanzioni disciplinari Figc. Anche la domanda risarcitoria è stata rigettata per mancanza di presupposti.
Il Collegio di Garanzia aveva correttamente dichiarato inammissibile l’istanza originaria, poiché il Codice di giustizia sportiva richiede una procura “apposita” conferita dopo la pronuncia impugnata, a dimostrazione della volontà specifica di contestare la decisione. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’illegittimità della sanzione sportiva, né a mettere in dubbio la ricostruzione dei fatti legati alla raccolta clandestina.
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