Gioco e distanziometro, CdS: ‘Valgono risultati della verificazione’

Scritto da Fm
Il Consiglio di Stato respinge appello di un tabaccaio e rimarca che il giudice non può discostarsi dagli esiti della verificazione, se non in casi di ‘ palese irragionevolezza’.

I criteri per il calcolo delle distanze minime fra le attività di gioco e i “luoghi sensibili” previste dalla normativa dell’Emilia Romagna tornano sotto l’attenzione della giustizia amministrativa.

Stavolta con un esito sfavorevole per l’esercente.

Il Consiglio di Stato infatti ha respinto l’appello proposto dal titolare di una tabaccheria contro il Comune di Fiorano Modenese (Mo) per la riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna che nel 2023 ha confermato  l’elenco dei luoghi sensibili  per le attività di gioco in ossequio alla legge regionale, gli ha comunicato la violazione del distanziometro di 500 metri, e quindi negato l’installazione di apparecchi.

Nell’ottobre 2025 per dirimere la controversia il Consiglio di Stato aveva disposto la  verificazione tecnica per accertare l’effettiva distanza tra la tabaccheria e il centro sportivo cittadino, calcolata in 401 metri dai tecnici del Comune, ma in  521 metri rispetto all’ingresso del bar dei campi da tennis, e di 611 metri rispetto all’ingresso del campo di calcio secondo le perizie di parte.

VIOLATO IL DISTANZIOMETRO

Ora i giudici di Palazzo Spada, respingendo tutti i motivi di ricorso presentati dai legali del tabaccaio, evidenziano che dalla verificazione disposta nel 2025 emerga comunque la violazione del distanziometro.

Secondo il documento agli atti, “quale che sia il punto di accesso del Centro sportivo, sia dal primo fabbricato (spogliatoio -campi da tennis) o dalla sbarra di accesso, in entrambe le ipotesi la distanza dell’esercizio commerciale e il centro sportivo risulta minore di 500 metri (rispettivamente tracciato–spogliatoio donne campi da tennis o sbarra di accesso progr. 451,00 misurato o viceversa sbarra di accesso con relativo cartello-progr. 496,00)”.

Il percorso oggetto di misurazione non ha implicato l’attraversamento della sede stradale, in quanto “il tracciato risultava integralmente pedonabile, privo di interruzioni e di divieti, e ogni diverso percorso avrebbe comportato un allungamento non giustificato della distanza”, si legge nella sentenza.

L’ESITO DELLA VERIFICAZIONE NON PUÒ ESSERE POSTO IN DISCUSSIONE DALLE CONSULENZE DI PARTE

Secondo il Consiglio di Stato inoltre non può essere accolta l’eccezione sollevata da parte appellante secondo cui il percorso individuato in passato dal Comune, minore di 500 metri, sarebbe stato sostituito artificiosamente dal nuovo percorso cosi come risultante dalla verificazione. “Si tratta di una questione che è già stata oggetto di contraddittorio e per risolvere la quale è stata disposta la verificazione in atti”.

E l’esito della verificazione, “se condiviso dal giudice nell’esercizio del suo potere di apprezzamento, non può essere posto in discussione dalle consulenze di parte già proposte ed esaminate nel corso del procedimento conclusosi con la relazione del verificatore”, rimarcano i giudici.

Se il giudice ha disposto la verificazione per fornire una soluzione ad un quesito appartenente a settori tecnici specialistici, non può discostarsi dalle relative conclusioni, sottolinea il CdS. Tranne nei casi in cui emerga “una palese irragionevolezza o abnormità della valutazione”.

Negli altri, si deve necessariamente “conformare alle risultanze della verificazione”, che ha proprio la funzione di “conseguire la conoscenza dei fatti”.