Dl Sostegni Bis, 100 milioni a favore di attività economiche chiuse
Niente di specifico sui casinò e sulle loro proprietà, nel decreto Sostegni Bis che approda oggi 20 maggio in consiglio dei ministri per la sua approvazione e che sarà nel pomeriggio illustrato dal premier Mario Draghi. Tuttavia, tra le misure della bozza approdata a Palazzo Chigi e che Gioconews.it ha potuto visionare, ne figurano alcune di interesse.
IL FONDO PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE – Innanzitutto, quelle dell’articolo 2, con il quale si istituisce un Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse a causa del Covid, nel 2021, almeno 4 mesi, dunque una condizione nella quale i casinò purtroppo rientrano appieno.
“Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato ‘Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse’, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021”, si legge.
I “soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto” sono determinati “sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dell’articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con il medesimo decreto si provvede altresì ad “individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni”.
IL CREDITO D’IMPOSTA – L’articolo 8 reca “Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica” e modifica “l’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, prevedendo che “al comma 1, dopo le parole: ‘limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020’, aggiungere le seguenti: ‘ed a quello in corso al 31 dicembre 2021’; le parole ‘in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020’ sono sostituite dalle seguenti: ‘di spettanza del beneficio’; le parole: ’45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa’ sono sostituite dalle seguenti: ’95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, che costituiscono limiti di spesa’; b) al comma 3, le parole: ‘in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto’ sono sostituite dalle seguenti: ‘di maturazione’; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: ‘4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 1. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.’; d) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso”.
IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE – L’articolo 13 è dedicato a “Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese” e prevede tra l’altro che “previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto (8 aprile 2020, n. 23) è innalzata a 10 anni.
Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da Sace Spa ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis)”.
LA NASPI – L’articolo 38 reca “Disposizioni in materia di Naspi” e prevede che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per le ‘Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi)’ è sospesa l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi”.
L’INTEGRAZIONE SALARIALE – Ci sono poi, all’articolo 40, “Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale”: “In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale”.
LA PROROGA DELLA CIGS – Con l’articolo 45 si proroga la Cigs per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione: “All’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ‘1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.
Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l’anno 2021 e per 25 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e a 25 milioni di euro per l’anno 2022si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2′”.