Ilcci, pronto il modello per la dichiarazione 2020

Pubblicato sulla Gazzetta il Dm con cui si approva il modello di dichiarazione ai fini dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia per l'anno di imposta 2020.
Scritto da Anna Maria Rengo

Ilcci, pronto il modello per la dichiarazione 2020

A passi spediti verso la piena applicazione dell’Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia. Sulla Gazzetta ufficiale è infatti pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze con cui si approva il modello di dichiarazione ai fini dell’Ilcci per l’anno di imposta 2020.

LE ISTRUZIONI – Il modello di dichiarazione dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci) può essere presentato in modalità cartacea o in modalità telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
I soggetti privi di Codice Fiscale e tenuti all’assolvimento degli obblighi relativi all’Ilcci ai sensi dell’art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2020, presentano la dichiarazione in modalità cartacea.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità cartacea, è utilizzato il modello disponibile in versione Pdf editabile sul sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it. Area “Fiscalità regionale e locale” alla voce “Imposta
locale sul consumo di Campione d’Italia”. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello presente sul sito ww.finanze.gov.it.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità telematica il contribuente o la persona incaricata alla presentazione, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, utilizza l’apposita applicazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle finanze, presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono presenti sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it).

L’applicazione consente la compilazione, la trasmissione, la memorizzazione e la messa a disposizione del Comune di Campione d’Italia delle dichiarazioni telematiche dell’Ilcci. L’accesso all’applicazione è effettuato attraverso l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate che si occupa della fase di autenticazione degli utenti.
La dichiarazione presenta un frontespizio con i dati del contribuente ed eventualmente del dichiarante/rappresentante o intermediario e, successivamente, i quadri dichiarativi. La dichiarazione telematica verrà compilata tramite form web, strutturato con i medesimi campi del modello cartaceo.

I RIFERIMENTI NORMATIVI – L’imposta locale sul consumo (Ilcci), spiega il ministero, è stata introdotta dall’articolo 1, commi 559 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), in seguito alla emanazione della direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019.

Le regole di funzionamento dell’imposta sono dettate dal Decreto del Ministro dell’economa e delle Finanze 16 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2021.

La citata direttiva (UE) n. 2019/475, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 118/2008/CE, ha previsto l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell’accisa, mantenendo nel contempo tali territori al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il considerando 3 della direttiva (UE) n. 2019/475 evidenzia, in proposito, che l’Italia desidera mantenere l’esclusione di tali territori dall’applicazione territoriale dell’Iva, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d’Italia. Il medesimo considerando sottolinea, altresì, che tale parità è garantita attraverso l’applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l’imposta sul valore aggiunto svizzera.

L’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (Ilcci) si applica dal 1° gennaio 2020.
Sono assoggettate all’Ilcci le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio del comune di Campione d’Italia da operatori economici, nell’esercizio di impresa arte o professione, nei confronti di consumatori finali. Per tali operazioni deve essere presentata la presente dichiarazione.

Sono, inoltre, assoggettate all’imposta sul consumo le importazioni nel territorio del Comune di beni provenienti da paesi terzi e l’introduzione nel territorio del Comune di beni provenienti dall’unione europea, destinati al consumo finale nel territorio del Comune. Per tali operazioni l’imposta si applica in sede doganale e non deve essere presentata la dichiarazione.

Ai fini dell’individuazione delle operazioni territorialmente rilevanti nel comune di Campione d’Italia il DM 16 dicembre 2020 individua i criteri di territorialità applicabili, in particolare, all’articolo 6 (Luogo della fornitura di beni), articolo 13 (Luogo delle prestazioni di servizi), articolo 15 (forniture di beni a viaggiatori non residenti), articolo 16 (operazioni escluse).

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’articolo 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si considerano rilevanti a Campione d’Italia le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento e le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del DM 16 dicembre 2020, per le prestazioni relative ad immobili ubicati nel comune di Campione d’Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

L’Ilcci è un’imposta monofase che gli operatori economici applicano solo nella fase finale della catena distributiva, vale a dire nei confronti dei consumatori finali. L’imposta non deve quindi essere applicata nel caso di forniture di beni e servizi ad altri operatori economici che utilizzano i beni e i servizi acquistati per lo svolgimento di attività d’impresa, arte e professione.

Sono considerati consumatori finali: i) i soggetti che utilizzano i beni e i servizi per fini personali e non nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
ii) gli operatori economici che pongono in essere le operazioni “escluse” da tassazione, individuate dall’articolo 16 del DM in analogia con le operazioni escluse dall’Iva svizzera in base all’articolo 21 della legge federale del 12 giugno 2009 (e, in gran parte, con le operazioni esenti da Iva ai sensi degli articoli da 132 a 136 della direttiva 2006/112/CE).

Questi ultimi soggetti, poiché non addebitano l’imposta ai propri clienti, sopportano l’onere economico dell’Ilcci sui beni e servizi acquistati per effettuare tali operazioni “escluse”, in linea con quanto avviene in ambito Iva per i soggetti che pongono in essere le operazioni esenti da imposta, i quali non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per fini privati sia per fini economici, l’Ilcci si applica sul cinquanta per cento del corrispettivo o sulla percentuale di corrispettivo corrispondente all’ utilizzo dei beni e dei servizi per fini privati dichiarata dall’acquirente. Analogo criterio si applica nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per le operazioni escluse da Ilcci sia per operazioni soggette all’imposta.

I SOGGETTI OBBLIGATI – Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica, effettuano nell’esercizio d’impresa, arte o professione, anche svolto in via non esclusiva, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall’Ilcci ai sensi dell’articolo 16 del Decreto del Ministro dell’economa e delle Finanze 16 dicembre 2020, nei confronti di consumatori finali, nel territorio del comune di Campione d’Italia.

Nel caso di operazioni straordinarie che abbiano comportato l’estinzione della società dante causa, (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante), la società avente causa (società risultante dalla trasformazione: società conferitaria, incorporante, ecc.) presenta:
• per conto delle società dante causa, la dichiarazione relativa alle operazioni da quest’ultima compiute fino al momento di decorrenza degli effetti dell’atto di trasformazione. In questa dichiarazione indica, nella sezione relativa al dichiarante, i propri dati e, nella sezione relativa al contribuente, i dati relativi alla società dante causa;
• la dichiarazione relativa alle operazioni da essa effettuate, comprese quelle a far data dal momento della decorrenza degli effetti dell’atto di trasformazione.
La dichiarazione Ilcci deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l’anno d’imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni relative alle forniture di beni e/o alle prestazioni di servizi dai soggetti passivi d’imposta nel Comune di Campione d’Italia (articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 24 DM 16 dicembre 2020).
Pertanto, per le operazioni effettuate nel 2020, la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2021.

In caso di presentazione della dichiarazione successivamente alla data del 30 giugno 2021, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 26 del DM 16 dicembre 2020.

LE SANZIONI – L’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e l’articolo 26 del DM 16 dicembre 2020 prevedono che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50
euro. Tali sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti
dalla normativa statale e il potere di esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta.