Riordino normativo casinò, un’urgenza non più rinviabile

La prossima legislatura può e deve mettere mano al riordino normativo anche dei casinò, dando finalmente ascolto ai richiami della Corte Costituzionale.
Scritto da Mauro Natta

Riordino normativo casinò, un'urgenza non più rinviabile

L’intervista al sottosegretario uscente con delega al gioco, Federico Freni, è stata oggetto di molta attenzione e curiosità, forse, interessata stante il mio passato lavorativo.
La risposta dell’intervistato alla prima domanda su cosa abbia rappresentato la fine anticipata della legislatura in ordine al progetto di delega per il riordino del gioco è stata quella di un rinvio alla prossima.

Ora vado a ciò che maggiormente mi interessa da moltissimo tempo. La commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco doveva incontrare le delegazioni dei casinò ma questo non è accaduto proprio a causa della fine anticipata di cui si è detto.

Credo e spero sia venuta l’occasione di predisporre una legge organica in tema case da gioco; la Corte Costituzionale l’ha raccomandato al Parlamento dal molto tempo. La sentenza n. 152 del 1985 recita: “La possibilità, prevista per la regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco, in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è fondata sull’attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo…”.

Ho citato per una piccola parte questa sentenza solo per introdurre la rilevanza dell’indotto, appunto nell’attività turistica, derivante dalla casa da gioco.
Infatti nel decreto del Presidente del Consiglio della Valle d’Aosta in data 4 aprile 1948 si legge tra l’altro: “… la convenienza per gli indubbi vantaggi economici e turistici che ne deriverebbero a favore della Valle d’Aosta, …”.

E cito anche il Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n. 2448: “… è data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili”.

Ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso, nel 1933 e nel 1937, identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.

Le precedenti citazioni hanno il compito di rammentare la natura giuridica delle entrate delle case da gioco così come si può leggere nel decreto legge n. 319/86 convertito in legge 488/86.
Per la prima volta, nel 1992, iniziò l’iter per arrivare ad una legge organica sulle case da gioco e in Parlamento risultarono depositati alcuni disegni e progetti di legge in materia. Era previsto un aumento numerico delle case da gioco stabili e stagionali, si parlava anche di case da gioco sulle navi da crociera.

Non si può non condividere l’idea che il gioco rappresenti occasioni di occupazione così come non risulta impossibile una ferrea regolamentazione a protezione delle fasce più deboli; la qual cosa nelle case da gioco già esiste.
Intendo non soffermarmi, nemmeno per titoli, ai problemi collegati e collegabili al mondo dell’azzardo autorizzato delle case da gioco. Trattasi di un combinato di interessi più che di convenienze a favore dell’ente pubblico periferico titolare e proprietario della casa da gioco, dell’industria turistica e dell’occupazione diretta e dell’indotto.
Desidero concludere augurando che il progetto possa andare in porto, sono certo che partire con la legge delega di riordino del gioco pubblico sia partire con il piede giusto e spero vivamente che la problematica da me caldeggiata venga accolta come mi pareva dovesse avvenire nella legislatura interrotta.