Canoni Bingo, il Tar Lazio conferma l’indennità provvisoria
Il Tar Lazio respinge il ricorso di un concessionario sostenendo che la misura di Adm è temporanea e compatibile con l’equilibrio concessorio.
Nuova pronuncia del Tar Lazio sul tema canoni bingo e proroghe. La Sezione Seconda del Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso proposto da un concessionario contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La ricorrente contestava la determinazione direttoriale del dicembre 2025 sulla gestione economica delle concessioni scadute.
Al centro del caso vi è il versamento mensile (di 2.800 euro) richiesto dallo Stato per l’esercizio del gioco durante la fase transitoria. I magistrati hanno confermato che l’amministrazione può imporre oneri uniformi quando questi hanno natura temporanea. Il Tar stabilisce dunque che il rapporto tra concedente e concessionario deve mantenere un equilibrio finanziario costante.
Si tratta di un tema differente da quello trattato dallo stesso Tar Lazio con la sentenza n. 8708/2026, relativo al passato, ovvero al periodo aprile 2023 – dicembre 2024. In tal caso il Tar ha annullato il canone fisso di 8.625 euro mensili, definendolo illegittimo perché rigido e forfettario.
IL CANONE PROVVISORIO E LE RAGIONI DI ADM
La società ricorrente lamentava la natura forfettaria dell’indennità stabilita dall’amministrazione finanziaria per il biennio 2025-2026. In tal caso i giudici considerando corretto quanto riporta la determinazione di Adm sulla misura del canone dovuto dai concessionari “provvisoriamente stabilita nella misura di 2.800 euro mensili”.
La ricorrente sosteneva che una cifra uguale per tutti gli operatori risultasse discriminatoria verso le realtà più piccole. Chiedeva pertanto l’applicazione immediata di criteri differenziati basati sul fatturato reale delle singole sale. Il Tar tuttavia ha rilevato che “la misura dell’indennità è uniforme per tutti gli operatori solamente in quanto ‘provvisoria’”. L’atto impugnato ha infatti un’efficacia limitata al tempo necessario per concludere l’istruttoria definitiva.
Il tribunale ha quindi ritenuto legittima la scelta di Adm di applicare un onere semplificato in questa fase. La decisione mira a proteggere l’interesse pubblico senza penalizzare ingiustamente i privati.
L’EQUILIBRIO DEL RAPPORTO E L’ONEROSITÀ DELLE CONCESSIONI
Per i giudici, il rapporto concessorio non può restare “del tutto privo di regolazione” a esclusivo vantaggio dell’esercente. “In nessuna statuizione della sentenza ottemperanda si precisa che anche l’indennità provvisoria… deve essere ‘differenziata’”, sottolinea il Tar. Anche perché l’amministrazione non è ancora in possesso di tutti i dati per calcolare le somme definitive per ogni operatore.
Il principio dell’onerosità delle concessioni impone il versamento di una quota per l’utilità economica ritratta dal gioco. Ogni eventuale conguaglio tra le parti sarà regolato una volta adottato il provvedimento finale di Adm.
Crediti fotografici ©Ordine avvocati di Velletri