Concessioni bingo: il Tar Lazio annulla il canone unico
Sul tema delle concessioni bingo il Tar Lazio boccia la proroga tecnica da 8.625 euro mensili: Adm dovrà stabilire indennità proporzionali ai fatturati.
Dal Tar Lazio arriva una sentenza destinata a ridisegnare il futuro delle concessioni Bingo. I giudici del tribunale amministrativo regionale accolgono il ricorso di un operatore difeso dallo studio legale Lexia.
Secondo il Tar è illegittimo il canone di proroga tecnica previsto tra aprile 2023 e dicembre 2024 in quanto contrastante con la direttiva europea 23/2014/Ue. Con la decisione n. 8708/2026 dell’11 maggio 2026 i magistrati cancellano dunque il regime che imponeva un pagamento fisso di 8.625 euro al mese per ogni singolo concessionario.
La difesa, guidata dal managing partner Alessandro Dagnino, ha ottenuto il riconoscimento della gravosa disparità di trattamento tra operatori. La vittoria legale apre la strada a una redistribuzione dei costi delle proroghe illegittime nel mercato del bingo. Per l’amministrazione, invece, ci sarà ora rivedere i criteri di tassazione finora applicati.
L’ILLEGITTIMITÀ DELLE PROROGHE E IL RUOLO DI ADM
Secondo i giudici “ogni ulteriore proroga anche relativa a periodi successivi a quelli considerati dalla sentenza della Corte europea, va dichiarata illegittima”. Il Tar ha recepito le tesi formulate dall’avvocato Alessandro Dagnino, già confermate dalla Corte di giustizia Ue. Viene censurato il canone in misura fissa che non teneva conto dei risultati economici reali delle sale.
Era, questa, una prassi che penalizzava i piccoli operatori a vantaggio delle grandi imprese del settore. Ora l’Adm dovrà definire con provvedimenti discrezionali una nuova indennità a carico dei concessionari. Tale somma “non potrà essere di pari importo per tutti gli operatori, ma dovrà tenere conto dei relativi fatturati prodotti nel tempo”. L’amministrazione dovrà quindi operare una deroga alla normativa di legge per conformarsi al diritto dell’Unione.
NATURA DELL’INDENNITÀ E RISARCIMENTO DANNI
Dagnino sottolinea l’importanza della natura giuridica del pagamento richiesto dallo Stato. Sottolinea che “la sentenza stabilisce la natura di indennità e non di canone degli importi” dovuti all’Agenzia. Si tratta di una distinzione sostanziale poiché “il pagamento di un’indennità ha finalità meramente compensativa, e non sanante”.
Ciò significa che i concessionari mantengono il diritto di chiedere il risarcimento per i danni causati dal regime illegittimo. Il legale suggerisce di notificare atti interruttivi della prescrizione all’Adm per tutelare i propri diritti patrimoniali. È essenziale che l’amministrazione agisca rapidamente prima della pubblicazione della nuova gara per le concessioni. Solo un riequilibrio del mercato potrà garantire una “par condicio sostanziale” tra tutti i partecipanti.
Crediti fotografici ©Sito web Giustizia Amministrativa / Sede Tar Lazio