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Corte appello Firenze: 'Comma 7, non necessario nulla osta di Adm'

04 febbraio 2021 - 10:02

La Corte d’appello di Firenze dà ragione a gestore che si era visto sequestrare apparecchi comma 7 poiché privi del nulla osta di Adm, vale Direttiva Servizi Ue.

Scritto da Redazione
Corte appello Firenze: 'Comma 7, non necessario nulla osta di Adm'

I comma 7, in quanto apparecchi da gioco senza vincita in denaro, sono oggetto di liberalizzazione a seguito della Direttiva Servizi dell'Unione europea e, come tali, non necessitano del nulla osta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

A ribadire questo assunto, già oggetto di altre sentenze, è la Corte d’appello di Firenze, che ha bocciato l'appello proposto da Adm - direzione territoriale Toscana e Umbria - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta la tesi proposta da un gestore di apparecchi, difeso dall’avvocato Cino Benelli, che si era visto sequestrare alcuni congegni comma 7, ritenuti "irregolari", ma senza ricevere spiegazioni sul perché, non distribuendo vincite in denaro, sarebbero stati ascrivibili al comma 6 e per questo obbligati a fornirsi di nulla osta per la messa in eservizio.


"Ove lo Stato volesse controllare l'uso della macchina, anche ai soli fini del gettito fiscale, non si ritiene necessario un nulla osta preventivo, così come strutturato dall'attuale Testo Vigente del Tulps, ma potrebbe ritenersi sufficiente una mera comunicazione da parte dell'esercente come avviene per tutte le attività economiche oggi oggetto di liberalizzazione in attuazione del principio comunitario della libertà di stabilimento", si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze.
 
La Corte quindi rileva che "il motivo di appello si concentra sostanzialmente proprio nella sussistenza dell'interesse dello Stato di effettuare un controllo preventivo siffatto ogni volta che la macchina viene spostata da un esercizio ad un altro, ma, nel concreto, proprio considerando il testo normativo che disciplina la modalità del rilascio, emerge con chiarezza che il controllo richiesto rappresenta una duplicazione di quello originario che investe il produttore, e se così è, non potendosi enucleare un effettivo interesse di ordine pubblico o di salute pubblica, rileva la Corte che sussiste contrasto - esclusivamente quanto alla specifica autorizzazione richiesta per la messa in esercizio - della vigente normativa nazionale in materia di apparecchi da gioco senza vincite in denaro con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la Direttiva 123/2006/Ce (c.d. 'Direttiva Servizi' o 'Direttiva Bolkestein'), così come recepita dal legislatore interno con il D. Lgs. n. 59/2010.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h) della c.d. 'Direttiva Servizi', rubricato 'Campo di applicazione', la stessa non si applica alle 'attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse'".
 

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