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Amusement, Fee e Confesercenti: 'Regole in contrasto con diritto Ue'

23 marzo 2021 - 12:34

Confesercenti amusement e Consorzio Fee inviano alla Commissione europea le proprie osservazioni sul Progetto di regole tecniche degli apparecchi di puro intrattenimento.

Scritto da Fm
Amusement, Fee e Confesercenti: 'Regole in contrasto con diritto Ue'


Dopo la trasmissione alla Commissione europea del Progetto di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per il consueto stand still trimestrale, in scadenza il 17 maggio, è il tempo delle osservazioni inviate dalla Federazione Confesercenti amusement e dal Consorzio Fee, così come prevede la Direttiva specifica.

LE OSSERVAZIONI DI CONFESERCENTI AMUSEMENT - La Federazione Confesercenti amusement, in primis, muove numerosi rilievi critici in punto di compatibilità con il diritto europeo, evidenziando che "la stessa normativa italiana in materia di apparecchi senza vincite in denaro, a partire dall’art. 38 L. n. 388/2000, è irragionevolmente modellata su quella concernente i giochi con vincita in denaro e/o d’azzardo e, ad avviso della scrivente, contrasta con il diritto Ue in quanto: assoggetta gli apparecchi senza vincite in denaro al regime di Monopolio (cosiddetta 'riserva allo Stato') attualmente gestito in Italia dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) per i giochi d’azzardo; sotto comminatoria di gravose sanzioni (pecuniarie ed interdittive), richiede agli operatori economici il possesso di ben quattro (4) autorizzazioni preventive per la produzione, importazione, distribuzione e gestione degli apparecchi. Tali autorizzazioni sono costituite, in particolare, dalla certificazione di conformità dell’esemplare di modello conseguente alla c.d. 'verifica tecnica' - quest’ultima richiesta anche per i semplici 'upgrade' degli apparecchi -, dal nulla osta di distribuzione, dal nulla osta per la messa in esercizio e dal possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 86 Tulps; il predetto regime autorizzatorio non è giustificato da motivi imperativi di interesse generale e, segnatamente, da ragioni di tutela dell’ordine pubblico o dei consumatori-giocatori, ma soltanto da esigenze di natura fiscale e di controllo dirigistico sul segmento di mercato di riferimento; non è coerente con la restante normativa in materia di giochi pubblici né ragionevole o proporzionata rispetto ai pretesi interessi pubblici da tutelare; non è chiara né trasparente, essendo costituita da una pluralità di fonti di hard e soft law di non facile reperimento e comprensione anche per gli operatori economici più avveduti".
Secondo la Federazione, "il Progetto notificato finisce per aggravare la denunciata situazione di incompatibilità con il diritto Ue, dal momento che: contempla un cospicuo numero di requisiti minimi per ciascuna tipologia di apparecchi senza vincite in denaro, sottoponendo a 'verifica tecnica' l’esemplare di modello di ogni congegno - qualunque esso sia - che gli operatori intendano produrre, importare, distribuire o gestire in Italia, prescrivendo la certificazione di conformità anche rispetto ai semplici aggiornamenti (c.d. 'upgrade'); prescrive immotivatamente che gli apparecchi di abilità appartenenti alla tipologia 7a) debbano essere obbligatoriamente privi di monitor o di visori in grado di visualizzare immagini del gioco; vieta incomprensibilmente la possibilità di un collegamento alla rete internet tramite qualsiasi tipo di connessione, salve alcune limitate ed eccezionali deroghe, richiedendo in quest’ultimo caso che il server centrale debba essere obbligatoriamente allocato in uno dei Paesi dell’Unione europea e ne sia sempre consentito l’accesso ai fini di controllo; non consente senza alcuna valida ragione l’utilizzo di monete in valuta corrente durante le diverse fasi di gioco o comunque nel corso della partita né in ogni caso la loro visibilità al giocatore; non permette l’attivazione con moneta metallica, gettone e strumenti elettronici di pagamento per qualsiasi gioco senza vincite in denaro; prescrive la 'verifica tecnica' anche in ipotesi di semplice modifica del codice eseguibile del programma di gioco; stabilisce che la c.d. 'scheda esplicativa', che deve accompagnare il singolo apparecchio senza vincita in denaro, debba essere costituita da una mole sproporzionata di dati, informazioni e certificazioni richiesti attraverso una formulazione normativa indeterminata e, comunque, non perspicua; richiede sempre l’obbligatorio esame del 'codice sorgente' del software, senza nessuna garanzia in termini di riservatezza a fronte del pericolo di eventuali divulgazioni; nulla dice e, pertanto, vieta di fatto la possibilità di effettuare verifiche tecniche presso altri Stati membri dell’Unione europea, né fa cenno alcuno ad una eventuale validazione delle stesse in Italia.
In buona sostanza, il Progetto notificato impedisce l’immissione e la libera circolazione degli apparecchi di puro intrattenimento nel territorio dell’Unione Europea, compromettendo gli scambi intracomunitari, la libertà di stabilimento nonché la libera circolazione dei servizi e dei capitali.
Ed invero, giochi riconosciuti come 'di puro intrattenimento' negli altri Stati europei non vengono considerati come tali dal Progetto notificato, per cui i prodotti acquistati - in particolare quelli usati - presso altri Stati non possono essere introdotti in Italia.
Vi è infine da evidenziare come non risulti notificato alla Commissione l’art. 104 Dl n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020, sulla scorta del quale è stato redatto il Progetto in questione", conclude la Federazione Confesercenti amusement.
 

E QUELLE DEL CONSORZIO FEE - In relazione al Progetto di regole tecniche il Consorzio Fee intende portare a conoscenza della Commissione europea "tre recenti sentenze della Corte d’appello di Firenze che hanno confermato la piena applicabilità della cosiddetta Direttiva Servizi (123/2006/Ce), oltre che dei princìpi da essa discendenti, al settore degli apparecchi da gioco senza vincite in denaro.
Il Progetto in questione, allo stesso modo della Legge delegante (art. 104 Decreto Legge n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020), senza che sussistano validi ed effettivi motivi imperativi di interesse generale, non si differenzia dal regime previgente - invero irragionevolmente modellato su quello del gioco d’azzardo, ovverosia con vincite in denaro - quantomeno in punto di requisiti di accesso all’attività e regime di autorizzazione preventiva.
Si chiede, pertanto, di sollecitare la revisione del Progetto ed il suo adeguamento al diritto dell’Unione europea".
 

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