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Regole tecniche comma 7, il decreto definitivo di Adm

20 maggio 2021 - 10:38

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica il decreto definitivo sulle Regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi comma 7.

Scritto da Redazione
Regole tecniche comma 7, il decreto definitivo di Adm

Scaduto senza proroghe il consueto stand still trimestrale alla Commissione europea, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende noto il decreto definitivo sulle "Regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del Tulps", il cosiddetto amusement.


Vediamo, per sommi capi, le norme principali, consultabili integralmente a questo link.

UNA SCHEDA ESPLICATIVA PER OGNI APPARECCHIO - Gli apparecchi prodotti successivamente all'entrata in vigore del provvedimento "sono distinti da un codice identificativo e sono accompagnati da una scheda esplicativa" che deve essere redatta da produttori o importatori in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile. Ogni scheda deve contenere: "a) il nome commerciale del modello di apparecchio e quello del gioco o dei giochi che l’apparecchio consente di riprodurre; b) i dati identificativi del produttore o dell’importatore dell’apparecchio con le informazioni assegnate da Adm, in occasione dell’iscrizione al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n.157, una volta entrato in vigore; c) i dati identificativi del produttore o dell’importatore della scheda di gioco, ove presente, con le informazioni assegnate da Adm, in occasione dell’iscrizione al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n.157, una volta entrato in vigore; d) gli estremi della certificazione di conformità alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito del modello di apparecchio sottoposto a verifica tecnica; e) la descrizione, corredata da immagini a colori, delle caratteristiche esterne dell’apparecchio; f) la descrizione, corredata da immagini a colori, di tutte le caratteristiche tecniche dell’apparecchio, delle relative modalità di funzionamento, delle regole dei giochi e delle loro singole fasi, compreso il costo della partita, nonché delle modalità di eventuale distribuzione di premi; relativamente agli apparecchi multipostazione devono essere indicate anche le modalità di interazione tra i giocatori, compresi gli eventuali collegamenti che fossero necessari per la finalità del gioco; g) la descrizione di tutti i parametri configurabili a livello hardware o software, ove esistenti; h) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di cui all’art. 3, comma 1, lettera n); i) lo schema elettrico dell’apparecchio e delle sue periferiche di gioco, ove presenti, comprensivo dei dispositivi e meccanismi di cui all’art. 3, comma 1, lettera n); j) copia dei certificati di sicurezza previsti ai sensi della normativa comunitaria e internazionale; k) la classificazione Pan European Game Information (Pegi) o sistema equivalente per i Paesi che adottano un metodo di classificazione diverso, relativa all’età minima del giocatore e ai descrittori di contenuto, ove adottata; in mancanza di tale classificazione, l’età minima del giocatore consigliata dal produttore per l’utilizzo dell’apparecchio".

I REQUISTI DEI COMMA 7A - Il decreto stabilisce che gli apparecchi comma 7a), in aggiunta ai requisiti base - non riprodurre i giochi del poker e della roulette, non consentire il collegamento a reti di telecomunicazioni, incluso internet, ed essere privi di dispositivo a rulli o di rulli virtuali - devono rispettare i seguenti: "a) il costo della singola partita non può essere superiore a 1 euro; b) dispongono di una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita; c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente; d) contengono dispositivi meccanici e/o componenti elettroniche indispensabili per l’attivazione ed esecuzione del gioco; e) offrono giochi nei quali o con i quali il giocatore esprime la sua abilità e non consentono vincite puramente aleatorie; f) dispongono di dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco; g) dispongono di comandi o meccanismi messi a disposizione del giocatore per influire, mediante prove di abilità, sull’andamento del gioco, sul relativo punteggio e sull’erogazione degli oggetti di modico valore contenuti al proprio interno; h) sono privi di monitor ma possono essere dotati di dispositivi di visualizzazione non
interattivi utilizzabili per facilitare il gioco o mostrarne le regole; i) non consentono l’erogazione di premi diversi dagli oggetti di modico valore né vincite di altra natura; j) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi; k) contengono al proprio interno gli oggetti di modico valore, disposti in modo da risultare visibili al giocatore, che sono erogati direttamente dall’apparecchio subito dopo la conclusione positiva della partita".
 
I REQUISITI DEI COMMA 7C - Per gli apparecchi comma 7c) " a) il costo della singola partita può essere compreso fra 50 cent e 5 euro; b) dispongono di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita tramite uno degli strumenti consentiti di cui alla lettera successiva; c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente, con l’introduzione di gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco; d) dispongono di una scheda di gioco; e) dispongono di display o monitor; f) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi;
g) non consentono l’erogazione di premi né vincite di altra natura; h) consentono esclusivamente giochi basati sulla sola abilità del giocatore; i) dispongono di dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco; j) salvo i comandi a disposizione del giocatore, non dispongono di meccanismi, di qualsiasi natura, in grado di influire in qualunque modo, anche indiretto, sull’andamento del gioco e sul relativo punteggio".
Tale tipo di apparecchi, inoltre, possono avere anche le seguenti caratteristiche: "a) essere costituiti da apparecchi multipostazione; b) consentono una durata diversa della partita in funzione della sola abilità del giocatore; c) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione; d) consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse; gli eventuali collegamenti di rete devono garantire l’identificazione univoca dei singoli apparecchi e devono consentire di effettuare mutua autenticazione e cifratura tra gli apparecchi ed il server centrale, garantendo integrità e riservatezza dei dati trasmessi; il server centrale deve essere ubicato in uno dei Paesi dell’Unione Europea e deve esserne consentito l’accesso ai fini di controllo".
 
I REQUISITI DEI COMMA 7C-BIS - Gli apparecchi comma 7c-bis hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti: "a) il costo della singola partita può essere compreso fra 50 cents e 5 euro; b) dispongono di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita tramite uno degli strumenti consentiti di cui alla lettera successiva; c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente, con l’introduzione di gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco; d) non consentono l’erogazione di premi diversi dai tagliandi né vincite di altra natura; e) non consentono in alcun modo l’attivazione o l’avvio del gioco mediante l’utilizzo di tagliandi precedentemente emessi".
Gli apparecchi comma 7c-bis possono avere anche le seguenti caratteristiche: "a) essere dotati di un meccanismo per la distribuzione di tagliandi; b) essere dotati di una scheda di gioco; c) essere dotati di display o monitor; d) essere costituiti da apparecchi multipostazione e) essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco; f) essere dotati di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l’esecuzione del gioco; g) essere dotati di un meccanismo in grado di riprodurre tracce audio e/o video; h) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione".
 
I REQUISITI DEI COMMA 7C-TER - Gli apparecchi comma 7c-ter hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti: "a) non dispongono di alcuna periferica destinata al pagamento delle partite e non consentono l’introduzione di denaro o gettoni né l’utilizzo di altri strumenti di pagamento; b) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi; c) non consentono l’erogazione di premi né vincite di altra natura.
Gli apparecchi comma 7c-ter possono avere anche le seguenti caratteristiche: "a) essere dotati di una scheda di gioco; b) essere dotati di display o monitor; c) essere costituiti da apparecchi multipostazione; d) essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco; e) essere dotati di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l’esecuzione del gioco; f) essere dotati di un meccanismo in grado di riprodurre tracce audio e/o video; g) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione".

IL REGISTRO DELLE MANUTENZIONI - Secondo quanto si legge nel decreto, poi, "per ciascun apparecchio deve essere predisposto dal produttore o importatore dell’apparecchio il registro delle manutenzioni; tale registro deve essere conservato fisicamente dal detentore dell’apparecchio o memorizzato in modalità informatizzata dal software presente sull’apparecchio.
Il registro delle manutenzioni riporta l’elenco delle manutenzioni straordinarie di ogni apparecchio, evidenziando per ciascun intervento: a) la descrizione della manutenzione straordinaria e le componenti dell’apparecchio interessate; b) la data di effettuazione della manutenzione straordinaria; c) i dati identificativi del soggetto che effettua la manutenzione straordinaria".
 
L'OBBLIGO DI INFORMAZIONE - In virtù di quanto stabilito da Adm, "il produttore o l’importatore applica all’apparecchio, in modo tale da impedirne l’alterabilità e renderle ben visibili dall’esterno, una o più targhe sulle quali sono riportati: a) il codice identificativo dell’apparecchio; b) il costo della partita; c) le regole del gioco, quantomeno in lingua italiana, anche in forma sintetica; d) l’età minima del giocatore consigliata dal produttore per l’utilizzo dell’apparecchio, in mancanza di quanto previsto alla successiva lettera e); e) la classificazione Pan European Game Information (Pegi) o sistema equivalente per i Paesi che adottano un metodo di classificazione diverso, relativa all’età minima del giocatore, ove adottata; f) la classificazione Pan European Game Information (Pegi) o sistema equivalente per i Paesi che adottano un metodo di classificazione diverso, relativa ai descrittori di contenuto, ove adottata".

LA VERIFICA TECNICA - Altro punto essenziale del decreto è la norma secondo cui "il produttore o l’importatore di apparecchi, per effettuare la verifica tecnica prevista dall’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, presenta, secondo le modalità stabilite da successivi provvedimenti di Adm, ad uno degli Organismi di verifica, dandone contestualmente notizia ad Adm, un esemplare di ogni modello di apparecchio ovvero di apparecchio multipostazione che intende produrre o importare.
L’OdV avvia la verifica tecnica, su tutti gli esemplari di modello di apparecchio ovvero di apparecchio multipostazione, mediante l’analisi della scheda esplicativa, della documentazione tecnica e di tutta la documentazione inerente alle modalità di funzionamento e alle caratteristiche tecniche dell’apparecchio fornita dal produttore o importatore dell’apparecchio stesso.
L’OdV, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, valuta, sotto la propria responsabilità, se procedere con l’esecuzione delle ulteriori attività di seguito indicate: a) esame visivo esterno ed interno dell’apparecchio anche nei casi di apparecchi multipostazione; b) esame del codice sorgente del programma di gioco; c) esame delle interazioni del programma di gioco con eventuali altri software presenti nell’apparecchio anche nei casi di apparecchi multipostazione; d) esame delle modalità di aggiornamento delle memorie elettroniche; e) esame delle funzionalità che consentono il collegamento in rete dell’apparecchio anche nei casi di apparecchi multipostazione; f) prove di funzionamento, anche mediante strumenti e procedure di simulazione.
Le attività previste al comma precedente devono sempre essere effettuate in tutti i casi in cui l’apparecchio presenti, almeno una delle seguenti funzionalità e/o caratteristiche: a) funzionalità assimilabili, anche indirettamente, a quelle presenti in tipologie di apparecchi diversi da quelli disciplinati dal presente provvedimento; b) funzionalità che potrebbero influire sull’esito della partita condizionandone il risultato; c) caratteristiche che non consentono di stabilire con certezza il rispetto dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
Eventuali ulteriori funzionalità specifiche potranno essere individuate con successivo provvedimento di Adm.
Nel caso in cui si intendano apportare modifiche ad un modello di apparecchio, già certificato con esito positivo, il produttore od importatore è tenuto a presentare ad uno degli OdV le modifiche che intende apportare. L’OdV valuta, sotto la propria responsabilità, le modifiche da apportare al modello di apparecchio, determinando una delle seguenti casistiche: a) qualora le modifiche proposte riguardino componenti non sensibili, l’OdV ne dà comunicazione ad Adm, indicando in una apposita relazione le modifiche riscontrate; b) qualora le modifiche proposte riguardino componenti sensibili che consentano di mantenere sostanzialmente inalterate le caratteristiche e il funzionamento dell’apparecchio, l’OdV procede con la verifica tecnica delle modifiche proposte generando, in caso di esito positivo, una versione aggiornata dello stesso modello di apparecchio già certificato; c) qualora le modifiche proposte riguardino componenti sensibili che non consentano di mantenere sostanzialmente inalterate le caratteristiche e il funzionament dell’apparecchio, l’OdV procede con la verifica tecnica configurando, eventualmente, l’apparecchio come un nuovo modello".
 

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