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Amusement: vertice in Adm con laboratori di verifica, al centro le omologhe 'light'

15 settembre 2021 - 08:18

Dopo le ripetute proteste degli addetti ai lavori e i vari dubbi interpretativi il regolatore convoca oggi gli organismi di certificazione per un confronto sulle nuove procedure.

Scritto da Ac
Amusement: vertice in Adm con laboratori di verifica, al centro le omologhe 'light'

L'omologazione degli apparecchi di intrattenimento senza vincita in denaro continua ad essere il principale tasto dolente per l'industria, provocando non pochi grattacapi, dentro e fuori alla filiera produttiva. E oltre alle critiche avanzate – anche a gran voce – da produttori, distributori ed esercenti dei giochi, a sollevare una serie di interrogativi sono anche gli stessi organismi di certificazione che si dovranno occupare di queste omologazioni, seguendo le linee guida recentemente emanate dal regolatore. Da qui la necessità di un approfondimento, che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha subito concesso agli enti di verifica tecnica, i quali sono stati convocati per oggi – mercoledì 15 settembre – presso gli uffici centrali di Piazza Mastai, allo scopo di individuare (e, possibilmente, smarcare) tutte le problematiche riscontrare finora. Un incontro al quale – secondo quanto apprende GiocoNews.it – partecipano tutti gli enti di certificazione, senza esclusione: a conferma dell'interesse che comunque esiste anche per questo settore, oltre al vincolo che lega gli stessi laboratori al comparto, avendo conseguito un accreditamento presso la stessa Agenzia che tra i vari ambiti include anche il settore dell'Amusement. Nonostante le varie difficoltà.

LA SITUAZIONE ATTUALE - In effetti, la nuova normativa introdotta dal Legislatore per regolamentare il comparto del cosiddetto “puro intrattenimento” ha fatto discutere, e molto, fin dal primo momento. Anzi, a dire il vero, ben prima della sua adozione definitiva: da quando cioè l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fatto circolare la prima stesura del decreto di regole tecniche, prima ancora della sua effettiva emanazione, inviandolo a Bruxelles per la procedura di approvazione della Commissione europea prevista dalla direttiva comunitaria che riguarda la libera circolazione di beni e servizi. Già da quel momento gli addetti ai lavori del comparto hanno sempre visto in questo tipo di impostazione normativa un serio pericolo per la “sopravvivenza” di molti apparecchi attualmente in distribuzione e, di conseguenza, per le loro imprese, tenendo conto dello stato di sofferenza in cui si trovava già il settore, peraltro ulteriormente aggravato e appesantito negli ultimi diciotto mesi dalla pandemia. Secondo gli operatori, in particolare, la norma in questione introdurrebbe una serie di oneri e di pratiche burocratiche che oltre a rischiare di ingessare il mercato, potrebbero comprometterlo definitivamente a causa degli eccessivi costi che non renderebbero più tale business sostenibile. Oltre al fatto che, molto spesso, le richiesta avanzate dal regolatore risultano addirittura impossibili da soddisfare, a causa di macchina da gioco provenienti da produttori esteri o sconosciuti, o magari anche di “antica” produzione. Tutto questo deriva, in estrema sintesi, dalla necessità, introdotta dal nuovo decreto legge sugli intrattenimenti, di certificare la totalità di macchine da gioco presenti sul territorio nazionale. Puntando quindi a una procedura di omologazione obbligatoria per ogni tiplogia di apparecchio. Ma se tale richiesta risulta assolutamente ragionevole e comprensibile per l'introduzione sul mercato di un apparecchio di nuova produzione, o di nuova importazione, diverso è il discorso quando si tratta di giochi già esistenti, magari anche datati nel tempo, oppure, in modo ancora più accentuato, quando si tratta di giochi a bassa redditività e senza neppure degli equipaggiamenti tecnologici che potrebbero dare luogo alle potenziali manomissioni, che il regolatore intende espressamente contrastare. Sì perché, alla base di tutto questo inasprimento delle regole e dell'irrigidimento della normativa, c'è proprio la necessità di rendere gli apparecchi di intrattenimento immodificabili, per scongiurare il rischio di ritrovare sul mercato, come accadeva tanti anni addietro, dei videogiochi che nascondevano al loro interno dei veri e propri “videopoker”. Anche se lo scenario, va detto, è decisamente cambiato nel tempo e, soprattutto, determinate tipologie di gioco risulterebbero davvero impossibili da trasformare in questo modo (oltre a rappresentare un non senso, se si penso ai grandi simulatori o videogame dai costi decisamente alti per poter essere sfruttati in questa maniera scellerata). Da qui la richiesta da parte degli addetti ai lavori di poter escludere dalle omologazioni alcune tipologie di giochi o, almeno, di introdurre una procedura ridotta per determinate tipologie, che possa essere più snella, sia nei tempi che nei costi, per evitare di uccidere un pezzo del mercato.
Sul punto, il regolatore ha sempre fatto sapere di avere necessità di tracciare e documentare l'esistenza di ogni tipologia di gioco e di verificarne l'immodificabilità, in tutti i casi: rendendosi tuttavia disponibile all'introduzione di una procedura di omologa ritenuta “light” che consentisse di gestire agevolmente – in tutti sensi – la certificazione delle macchine ritenute più “sicure”. Sta di fatto tuttavia che, nonostante le rassicurazioni “verbali”, il decreto vigente dice un'altra cosa. Ed è proprio su questo che devono inevitabilmente basarsi gli organismi di certificazione, tenendo soprattutto conto che, oltre alle indicazioni tecniche fornite loro dall'Agenzia, con le Linee Guida e la nuova normativa, viene affidata la totale responsabilità delle omologazioni proprio in capo agli enti. Ciò significa che in caso di omologazione ritenuta erronea o impropria, o comunque in caso di alterazione di un apparecchio in esercizio, a doverne rispondere sarebbero proprio gli enti. Uno scenario che impone quindi la massima prudenza e la massima accuratezza nelle procedure di verifica e che mal si conciclia, dunque, con la richiesta di calmierare i prezzi di omologa che arriva dalla filiera distributiva, preoccupata soprattutto per le sorti del mercato e del parco macchine gi esistente. Generando così una catena di richieste, dubbi e perplessità che riguarda esercenti, produttori, distributori e gli stessi enti di certificazione, tutti rivolti al regolatore. Da qui la necessità di un chiarimento che, si spera, potrebbe arrivare già dall'incontro di oggi tra Adm e i laboratori di verifica.

TUTTI I NODI DA SCIOGLIERE – Oltre al tema generale delle omolghe “light”, tra i dubbi che verranno sollevati al regolatori nell'incontro di oggi, secondo quando apprendiamo, ci sarebbero anche delle potenziali criticità e presunte incoerenze che scaturirebbero da un'interpretazione letterale della nuova norma. In particolare, riguarda agli apparecchi privi di tecnologia ed elettronica, tipo calcetti e biliardi che, secondo il decreto, sarebbero comunque da certificare anche se, legge alla mano, le loro caratteristiche non consentirebbero un'omologazione secondo i criteri indicati. Questo perchè il decreto dice che gli apparecchi in questione non devono essere modificabili. Quando è evidente a tutti che in un biliardino o una carambola il semplice fatto di potersi portare via una pallina rappresenta di fatto una modifica allo stato dell'arte del gioco. Una piccola, grande questione, che il regolatore dovrà risolvere, prevedendo un'eslusione o una specifica tecnica ulteriore ma comunque ad hoc per questa tipologia di macchine.
Ma oltre a questi giochi privi di elettronica, ci sono comunque gli altri apparecchi ritenuti “critici” in virtù della nuova legge, ovvero quelli che rientrano nella categoria AM4, o “apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari”. I flipper e le freccette, insomma, che rappresentano alcuni tra gli apparecchi da intrattenimento più diffusi e che, per il legislatore italiano, dovrebbero ora sottostare a una rigida regolamentazione affinchè si possa escludere, in modo categorico, il loro utilizzo ai fini del gioco d’azzardo. E anche qui le criticità risultano molteplici. Oltre alla questione economica (con nuovi costi aggiunti dalle omologhe che rischierebbero di scoraggiare definitivamente l'acquisto e distribuzioni di tali macchine, già in forte riduzione nel tempo) le difficoltà derivano anche dal fatto che in molti casi questi giochi elettromeccanici sono prodotti quasi esclusivamente all’estero e sottoposti a sistemi elettronici con copyright esclusivi. Il che renderebbe difficile, se non impossibile, la verifica del codice sorgente da parte del produttore, soprattutto se necessario per ogni modello introdotto sul mercato italiano. Inoltre, altro aspetto non banale, è il fatto che sul mercato italiano si utilizzano oggi e da sempre anche modelli usati, datati o importati di seconda mano. In tutti i casi, sia che si tratti di un apparecchio nuovo, che di usato, secondo il nuovo decreto del 18 maggio 2021 (all’art.8, “scheda esplicativa e documentazione tecnica”) diventa obbligatoria la presenza di una scheda esplicativa del prodotto, analogamente come avviene per le slot, anche se nel caso del flipper esiste già il suo manuale ufficiale in inglese. In tale scheda inoltre andrebbero indicati: la descrizione, corredata da immagini a colori, della scheda di gioco, ove presente; la descrizione tecnica dei meccanismi adottati dal produttore della scheda di gioco, ove presente, per controllare l’accesso alla scheda stessa; la descrizione delle procedure adottate dal produttore della scheda di gioco, ove presente, per il caricamento del codice eseguibile del software di gioco all’interno della scheda stessa; la descrizione tecnica delle eventuali soluzioni adottate dal produttore della scheda di gioco, ove presente, per accedere alla scheda stessa attraverso le interfacce di comunicazione disponibili, indicando il dettaglio dei comandi, le relative funzioni ed il tipo di operazioni previste; la descrizione delle caratteristiche tecniche, hardware e software, di ciascun componente dell’apparecchio e delle relative modalità di funzionamento; la descrizione tecnica dei meccanismi adottati per controllare l’accesso ai vari componenti hardware e software dell’apparecchio, delle eventuali politiche di gestione delle password; la descrizione dei meccanismi predefiniti dal produttore dell’apparecchio per l’aggiornamento delle memorie elettroniche, ove previsti.
Oltre a dover aggiungere un registro delle manutenzioni così come richiesto all’articolo 9 dello stesso decreto, che deve essere predisposto dal produttore, o importatore dell’apparecchio. Tale registro deve essere conservato fisicamente dal detentore dell’apparecchio o memorizzato in modalità informatizzata dal software presente sull’apparecchio e riportare l’elenco delle manutenzioni straordinarie di ogni macchina, evidenziando per ciascun intervento la descrizione della manutenzione straordinaria e le componenti dell’apparecchio interessate e la data di effettuazione della manutenzione straordinaria; i dati identificativi del soggetto che effettua la manutenzione straordinaria.
Una serie di richieste difficili da esaudire nel caso di un flipper, che non è dotato di una, bensì di una serie di schede elettroniche di controllo, che rendono le procedure di manutenzione frequentissime Ma sopratuttto diventa impossibile andare a recuperare da parte degli importatori i materiali richiesti dal legislatore per macchine prodottre da aziende ormai chiuse da tempo (come Bally, Williams, Data Est, Gottlieb o altri) con particolare riguardo al codice sorgente o codice eseguibile previsto dagli articoli 2, 8 e 11 del decreto. E lo stesso si può dire per le freccette e altri giochi.
A tutti questi temi, poi, si aggiunge anche quello particolarmente delicato delle “ticket redemption che, anche in questo caso, rischierebbero l'estremissione dal mercato, pur rappresentando i giochi più visibili oggi nelle sale giochi e Fec (Family entertainment center).
Ecco quindi che il regolatore dovrà individuare delle alternative o delle procedure straordinarie allo scopo di scongiurare la scomparsa totale di tanti apparecchi di puro intrattenimento che, almeno in teoria, rappresenterebbe il contrario della sua volontà. Tenendo conto della necessità di far ripartire un comparto già afflitto da troppe difficoltà e, soprattutto, dell'importanza di creare e mantenere un'alternativa nei locali pubblici al solo gioco definito di “azzardo”, cioè quello con vincita in denaro.

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