Antiriciclaggio e gioco: schema di decreto Amld6 al Senato
In materia di antiriciclaggio il nuovo provvedimento europeo rafforza gli obblighi per i concessionari e l’accesso ai registri dei titolari effettivi, anche per il settore del gambling.
Segna una svolta in materia di antiriciclaggio la pubblicazione al Senato dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640, nota come Amld6. L’atto del Governo n. 385 mira a istituire meccanismi più stringenti per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini illeciti.
Sebbene il dossier non citi esplicitamente il comparto, i prestatori di servizi di gioco sono pienamente coinvolti come soggetti obbligati dal d.lgs. 231/2007. Essi devono identificare i titolari effettivi dei propri clienti e comunicare i propri dati al Registro Imprese.
Il decreto modifica la normativa nazionale per garantire una tracciabilità totale e rafforzare la cooperazione investigativa. I registri dei titolari effettivi diventano così “nodi essenziali” del nuovo sistema europeo di controllo. Per gli operatori del gioco online e fisico, la trasparenza diventa un requisito ancora più centrale nella gestione quotidiana.
Le società collegate e i gestori devono mantenere le informazioni costantemente aggiornate per evitare pesanti sanzioni amministrative. La riforma punta a eliminare l’anonimato indebito attraverso strutture opache o fiduciarie estere. Ogni operatore della filiera dovrà collaborare attivamente con le autorità in caso di controlli o richieste specifiche.
Il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva garantisce un accesso uniforme alle informazioni in tutta l’Unione. Questo quadro normativo impone una revisione profonda delle procedure interne di conformità per tutti i concessionari di Stato.
ACCESSO PER I SOGGETTI OBBLIGATI E NUOVE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO
Il nuovo articolo 21-ter del d.lgs. 231/2007 disciplina l’accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati. I concessionari e i gestori potranno consultare i dati esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi all’adeguata verifica della clientela.
L’accesso è subordinato a una preventiva procedura di accreditamento telematica presso il sistema camerale. Gli operatori dovranno inoltre pagare i diritti di segreteria a copertura dei costi di tenuta del registro. Il decreto prevede che i soggetti obbligati segnalino tempestivamente ogni incongruenza riscontrata durante le verifiche. Tali segnalazioni saranno consultabili dalle autorità competenti, garantendo sempre l’anonimato del segnalante.
La consultazione del Registro Imprese non esonera però gli operatori dal valutare autonomamente il rischio di riciclaggio. Resta fermo l’obbligo di adottare misure proporzionate alla natura e alla dimensione dell’attività di gioco esercitata.
Il gestore del sistema informatico nazionale assicurerà funzionalità specifiche per il collegamento diretto tra le strutture tecniche. Le Camere di commercio effettueranno controlli rigorosi sulle dichiarazioni sostitutive presentate per l’accreditamento. In caso di irregolarità, l’accesso potrà essere revocato o respinto secondo procedure trasparenti e motivate.
Il sistema camerale utilizzerà le proprie risorse professionali senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Questa architettura garantisce che i dati sensibili siano trattati con i massimi standard di sicurezza informatica.
IL POTERE DELLE AUTORITÀ E LA TRASPARENZA VERSO IL PUBBLICO
L’articolo 21-bis garantisce alle autorità un accesso immediato, diretto e libero alle informazioni sulla titolarità effettiva. Tra i soggetti abilitati figurano il Mef, l’autorità di vigilanza di settore, l’Uif, la Dia e la Guardia di finanza.
Si aggiungono ora anche la Procura europea (Eppo), l’Olaf e la nuova Autorità antiriciclaggio europea (Amla). Queste autorità potranno operare senza alcuna previa comunicazione al soggetto interessato dalla verifica.
L’articolo 21-quater introduce inoltre l’accesso per i soggetti portatori di un legittimo interesse qualificato. Tra questi rientrano i giornalisti professionisti e gli enti del terzo settore impegnati contro la criminalità economica. Anche i fornitori di servizi antiriciclaggio potranno accedere ai dati nell’ambito di contratti con autorità o soggetti obbligati.
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