Apparecchio comma 7 nel ristorante, Tribunale Como annulla sanzione

Scritto da Fm
Il Tribunale di Como annulla sanzione al titolare di un ristorante per il mancato possesso del nulla osta per un apparecchio da gioco, che in realtà era un comma 7.

Il Tribunale di Como ha annullato integralmente la sanzione amministrativa e la sanzione accessoria (30 giorni di chiusura dell’attività) irrogata dall’Agenzia dogane e monopoli al titolare di un ristorante di Laglio, assistito dagli avvocati Vincenzo e Federico Davide Sapone.

La vicenda trae origine da un controllo della Guardia di finanza dell’ottobre 2021, che gli ha contestato il mancato possesso del nulla osta per un apparecchio da gioco.

Il Tribunale ha ora accertato che l’apparecchio era un dispositivo di puro intrattenimento, privo di qualunque vincita in denaro, riconducibile alle ipotesi di gioco lecito previste dall’art. 110, comma 7, lett. a) e c), del Tulps.

I GIOCHI DI PURO INTRATTENIMENTO NON SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NULLA OSTA PREVENTIVO

Il giudice ha chiarito che, per questa tipologia di apparecchi, non è dovuto alcun nulla osta preventivo.

La relativa disciplina nazionale (art. 38 L. 388/2000) è stata disapplicata per contrasto con il diritto dell’Unione europea (Direttiva 2006/123/CE), in linea con i più recenti orientamenti della Corte di cassazione.

Ne consegue che l’apparecchio non poteva essere ricondotto, neppure indirettamente, all’ambito del gioco d’azzardo.

GARANTITA LA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Tale sentenza, quindi, crea un ulteriore e importante precedente: i giochi di puro intrattenimento, privi di vincita, non sono soggetti all’obbligo di nulla osta preventivo, in coerenza con la libertà di stabilimento garantita dall’ordinamento europeo.




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