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Lotto: Corte dei Conti condanna esercente a pagamento di oltre 91mila euro per danno erariale

12 novembre 2013 - 10:24

La Corte dei Conti ha condannato un ricevitore lombardo al pagamento di 91.473,65 euro in favore del ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – per danno erariale concernente l’omesso versamento all’amministrazione dei proventi del gioco del lotto.

Scritto da Sm
Lotto: Corte dei Conti condanna esercente a pagamento di oltre 91mila euro per danno erariale

 

LA MOTIVAZIONE DELLA CORTE - Secondo i giudici contabili “il Collegio ritiene che ai fini del giudizio sulla responsabilità dei contabili non venga tanto in rilievo un’unica e generale obbligazione di restituzione del denaro o dei valori dello Stato, quanto, invece, l’inosservanza da parte dell’agente contabile degli obblighi propri del servizio, che abbia determinato o concorso a determinare il danno al cui ristoro l’azione mira. E tra i doveri di servizio assumono notevole rilievo l’esatta gestione, la sua formalizzazione, l'obbligo di conservare, di vigilare, di custodire e di riversare integralmente i proventi incassati a scadenze determinate, salvo il legittimo esito di quanto avuto in carico ( (Sez. II giur. centrale sent. n. 1/1996). Tali obblighi hanno una particolare intensità e sono connessi ad una “posizione di garanzia” qualificata (che sul piano penalistico può comportare la configurabilità di reati propri quali il peculato o il peculato militare) che connota un “dovere di protezione” gravante sul contabile consegnatario. (cf., in termini identici, Sez. I giur. centrale sent. 216/2008). Con riferimento a tale peculiare posizione giuridica, l’individuazione della condotta inadempiente gravemente colposa (o dolosa) deve pertanto ritenersi raggiunta ogniqualvolta si dimostri e resti accertata la violazione degli obblighi di servizio senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione o circostanza impeditiva (cf. Sez. prima giur. centrale sent. 379/2004). L’inosservanza di tali obblighi, palesemente in contrasto con la normazione di riferimento sopra richiamata e con il contratto di concessione di ricevitoria del lotto richiamato nel provvedimento amministrativo di revoca sopra indicato, denota - ad avviso del Collegio- un comportamento caratterizzato da dolo poiché, nonostante i plurimi solleciti da parte dell’amministrazione dei Monopoli, ella non ha provveduto al pagamento richiesto né a produrre, nel presente giudizio, alcuna osservazione, controdeduzione, giustificazione o scritto difensivo. Il Collegio osserva da ultimo che, ai sensi dell’art. 33 comma 2 L.724/1994, - richiamato in citazione - “Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali”. Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, giacché essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art.33 comma 2 citato (a parte la revoca della concessione) e che essi costituiscono un risarcimento ex lege di tutto il danno da ritardato pagamento, salva prova del maggior danno da parte del P.M.; tale prova - nella fattispecie esaminata - non è stata prodotta e pertanto, sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e non versati, sono dovuti unicamente gli interessi, nella misura di una volta e mezzo il tasso d’interesse legale, fino al soddisfo (cf.: Corte dei conti, Sez giur. Veneto sent. 233/2011 e giurisprudenza ivi richiamata)”.

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