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Tar Lazio: 'Sì a ricevitoria Lotto, rispettato il requisito distanziale minimo di 1000 metri'

01 marzo 2024 - 17:35

Il Tar Lazio respinge il ricorso della titolare ricevitoria del Lotto contro il rilascio della concessione a una rivendita speciale delle vicinanze. Ma in realtà posta a oltre 1000 metri di distanza, e perciò rispettosa delle norme di settore.

Scritto da Fm
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“Poiché il comune di Airola (Bn), in cui è ubicata la rivendita coinvolta nella presente controversia, ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il requisito distanziale minimo tra il nuovo punto lotto e la ricevitoria più vicina deve essere di almeno 1000 metri”.

Lo ricorda il Tar Lazio rispondendo al ricorso presentato alla titolare di una rivendita di tabacchi e ricevitoria del Lotto contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, “rea”, a suo dire di aver rilasciato la concessione per la raccolta del gioco del lotto a una rivendita speciale distante meno dei 1000 metri previsti dalla normativa vigente, che invece per i comuni con popolazione pari o superiori a 10.000 abitanti riduce tale distanza minima è ridotta ad almeno 400 metri”.

Nel caso di specie, viene evidenziato nella sentenza, “Adm ha effettuato ben tre sopralluoghi all’esito dei quali la distanza rilevata tra le due rivendite è sempre risultata superiore ai 1000 metri”.

Il Collegio ritiene che, “sulla base della documentazione in atti, risulti adeguatamente individuata e specificata la modalità tramite cui l’Amministrazione ha proceduto alla misurazione del percorso più breve intercorrente tra le ricevitorie in questione, così non potendo ravvisarsi alcun difetto di istruttoria e motivazione.

Le misurazioni sono, inoltre, state effettuate 'seguendo, in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi, il percorso pedonale più breve ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione senza violare le norme sulla circolazione viaria', nel rispetto de determina n. Dac/Crv/4126/2013 e delle disposizioni in materia.

Correttamente Adm, in relazione al suolo privato, ha tenuto in considerazione, ai fini del calcolo del percorso pedonale più breve, il percorso previsto dalla proprietà a tutela della sicurezza dei pedoni essendo lo spazio antistante la rivendita predisposto quale parcheggio riservato ai veicoli dei clienti della rivendita”.

 

Il Tar pertanto, “ritiene che l’operato di Adm sia legittimo in quanto l’istruttoria svolta è stata accurata e, al contempo, è stata correttamente applicata alla fattispecie la disciplina di settore” e per questo rigetta sia il ricorso introduttivo sia quello per motivi aggiunti.

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