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Tar Lazio: 'Rivendite speciali, stessi parametri per le sale bingo'

08 novembre 2016 - 12:41

Per il Tar Lazio anche le sale bingo devono rispettare i parametri di distanza e produttività per le rivendite speciali di generi di monopolio.

Scritto da Redazione
Tar Lazio: 'Rivendite speciali, stessi parametri per le sale bingo'

"I luoghi per i quali non sono previsti i requisiti reddituali e di distanza sono infrastrutture che per importanza assumono rilievo in quanto tali, vale a dire singolarmente considerate, mentre gli altri luoghi, tra cui le sale bingo, necessitano di una regolamentazione dettagliata che eviti la sovrapposizione 

delle rivendite istituite".


Lo sottolinea il Tar Lazio nel respingere il ricorso di una sala bingo contro il rigetto, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'istanza per l’istituzione presso la suddetta sala di una rivendita speciale di generi di monopolio.

 

IL RICORSO - Secondo il ricorrente, "il regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 38 del 2013, pur recando indubbie restrizioni all’accesso ed all’esercizio di attività economiche, sarebbe stato adottato in assenza del
preventivo parere obbligatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato". In particolare, "il D.M. n. 38 del 2013 avrebbe illegittimamente equiparato le rivendite ordinarie a quelle speciali relativamente ai criteri e ai parametri da rispettare per la loro istituzione, laddove la disposizione di legge 'delegante' aveva stabilito solo per l’istituzione delle rivendite ordinarie il rispetto di determinati requisiti di 'distanza' e di “produttività minima”. Infine, la "parificazione dei requisiti previsti per l’istituzione delle rivendite ordinarie e di quelle speciali sarebbe in ogni caso manifestamente arbitraria ed irragionevole, atteso che l’istituzione di una rivendita speciale soddisferebbe esigenze peculiari, non perseguibili mediante l’istituzione di una rivendita ordinaria o con un semplice patentino" e "sussisterebbe una disparità di trattamento all’interno della categoria delle rivendite speciali, senza che ciò trovi alcuna valida e razionale giustificazione, tra i luoghi indicati tassativamente (per i quali non sussiste l’obbligo del rispetto dei parametri di distanza e redditività) e la categoria residuale degli altri luoghi, tra cui le sale bingo, per cui sussiste l’obbligo del rispetto di detti parametri".

 

LA SENTENZA - I giudici, nel respingere il ricorso, ricordano che "l’art. 24, comma 42, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, sulla base, tra gli altri, del principio di “ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l’individuazione di criteri volti a disciplinare l’ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l’interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta al pubblico non giustificata dall’effettiva domanda di tabacchi. Il decreto ministeriale n. 38 del 2013 – regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo - è stato adottato nell’applicazione di quanto previsto dalla detta norma di legge". Inoltre il Collegio rileva che "la rivendita speciale non costituisce un’attività economica autonoma, ma si concreta nella mera espansione di una preesistente attività economica, nel caso di specie l’esercizio di una sala bingo, caratterizzata dalla sussidiarietà e dalla non sovrapponibilità rispetto alle istituzioni delle rivendite ordinarie ed al rilascio di patentini, sicché è da escludere che, in parte qua, dovesse essere obbligatoriamente richiesto il parere all’Autorità antitrust".


LE MODALITA' DI ISTITUZIONE DELLE RIVENDITE - "L’art. 24, comma 42, d.l. n. 98 del 2011 - evidenzia la sentenza - ha dettato i principi cui avrebbe dovuto attenersi il regolamento concernente le modalità per l’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino. Tra gli altri principi, ha stabilito quanto segue: b) l’istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un’oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell’effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto. Il Collegio ritiene che la norma regolamentare nello stabilire per gli 'altri luoghi', vale a dire per i luoghi diversi (tra i quali le sale bingo) dalle stazioni ferroviarie, dalle stazioni automobilistiche e tranviarie, dalle stazioni marittime, dagli aeroporti, dalle caserme e dalle case di pena (per i quali è possibile istituire la rivendita speciale a prescindere da requisiti di distanza e reddituali, purché le rivendite abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via) gli stessi requisiti di distanza e di reddito previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie non abbia affatto violato la norma di legge, ma piuttosto abbia esercitato la discrezionalità riconosciutagli proprio dal legislatore con riferimento alla individuazione di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale. In altri termini, il regolamento ha esercitato la discrezionalità attribuita dalla norma di rango primario estendendo anche agli 'altri luoghi' in cui è possibile istituire le rivendite speciali i requisiti di distanza e di produttività previsti dallo stesso regolamento per l’istituzione delle rivendite ordinarie e tale previsione regolamentare, da un lato, è coerente con la fissazione dei parametri certi di cui alla norma legge, dall’altro, non è inficiata da alcuna manifesta illogicità".

 

 

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