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Casinò e versamento Isi, una partita di giro dietro l'angolo

22 agosto 2024 - 10:52

L'analista di gaming Mauro Natta analizza l'imposta sugli intrattenimenti che grava sui casinò, alla luce delle disposizioni governative allo studio del Parlamento.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Jonathan Singer su Unsplash

Foto di Jonathan Singer su Unsplash

L’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n. 488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Ritengo di non errare quando affermo che a un incremento per una parte corrisponde un decremento per l’altra; allora è lecito domandarsi: cui prodest.

Ed eccomi alla questione: i Servizi studi di Camera e Senato analizzano le disposizioni sull’imposta sugli intrattenimenti contenuta nello schema di Dlgs sui tributi minori. Le Commissioni competenti di Camera e Senato dovranno esprimere il loro parere al governo prima della sua definitiva approvazione da parte del consiglio dei ministri.
A tale proposito si evidenzia che “per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco”.
A prescindere dal fatto che le Commissioni dovranno esprimere il loro parere, mi pare - e non vorrei apparire sgarbato – che il dettato della legge che cito all’inizio possa esprimere un discreto conforto a considerare la partita di giro che si potrebbe venire a creare.

Non intendo richiamare il trend del mercato nazionale delle case da gioco autorizzate, ma considerare, ad esempio, la situazione nella Regione nella quale abito: la Valle d’Aosta. Il Casinò di Saint Vincent versa alla proprietà il 10 percento dei proventi e il relativo importo, indubbiamente, contribuisce al passivo del conto economico della gestione.
Se sui proventi, così come calcolati dalle disposizioni in merito all’imponibile, la gestione deve pagare l’imposta sugli intrattenimenti, non si potrà negare che il reddito eventuale della gestione subisce un calo. L’azionista di riferimento della casa da gioco è la Regione, ne consegue che il reddito dell’azienda, tenuto debito conto dell’Isi, sarà inferiore in quanto depauperato dall’imposta.

In buona sostanza che cosa è, nei fatti, avvenuto: la fiscalità generale ha usufruito del 10 percento sui proventi della casa da gioco, la Regione azionista riceve un minor utile, di pari importo, dalla gestione del casinò. 
La somma tra entrate tributarie e utile di gestione non potrà essere che mimore.

L’imposta sugli intrattenimenti, di cui all’art. 3 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 640 e al punto 4 dell’art. 26 nel quale trattasi la base imponibile, mi pare non sia una novità. Forse, e il dubitativo mi è d’obbligo, perché risalgo nel tempo, 1960 in cui portavo la denuncia relativa ai proventi della giornata all’Ufficio del Registro di Chatillon e seguenti dei quali, però, non ero più amministrativo.

Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n.2448
Visto l’art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926n n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente della Giunta VdA
Art. 1. È istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
Art. 2. La concessione dell’esercizio della casa da gioco sarà fatta dal Consiglio della Valle d’Aosta d’intesa con il Comune di Saint Vincent. Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle ed il Comune di Saint Vincent in base a percentuale da determinarsi dal Consiglio della Valle d’Aosta.
Art. 3. Sulla vigilanza dell’esercizio e sulla disciplina della casa da gioco di Saint Vincent provvederà il Consiglio della Valle d’Aosta mediante appositi incaricati.
Art. 4. Il presente decreto, dopo la ratifica entra in vigore con effetto del giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Chiedo scusa per quanto ho incluso ma lo ritenevo opportuno.

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