“A fronte del dichiarato dissesto, il Comune (di Campione d'Italia Ndr) non poteva fare altro che procedere alla rideterminazione dell’organico avviando la procedura di messa in mobilità dei dipendenti in esubero.”
Questa la sintetica e chiara motivazione che ha portato il Tar del Lazio a respingere, con sentenza, il ricorso presentato da alcune persone (coperte da omissis, ma si suppone dato il contesto possano essere ex dipendenti del Comune) per chiedere l'annullamento di una serie di atti, a cominciare da una delibera dell'allora commissario prefettizio Giorgio Zanzi, concernenti “la messa in disponibilità del personale risultato in eccedenza a fronte del progressivo deterioramento della situazione economica del Casinò, che ha visto progressivamente ridurre in maniera sempre più significativa il contributo economico mensilmente spettante, con le inevitabili ripercussioni sulle capacità di sostenere le spese necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed affrontare le esigenze del bilancio”.
Come noto, i fatti risalgono all'estate del 2018, con la dichiarazione dello stato di dissesto del Comune, all'epoca guidato dal sindaco Roberto Salmoiraghi, seguito poco dopo dalla sentenza di fallimento del Casinò, che aveva portato anche alla sua chiusura, a fine luglio 2018. Una sentenza poi annullata, anche se si sarebbe dovuti arrivare al 2022 per riaprire il Casinò.
Ma tornando alle vicende del Comune, e dunque alle delibere del commissario prefettizio che avevano drasticamente tagliato la pianta organica, passata da oltre 100 unità a 15, osserva il Tar che, “come puntualmente rilevato dall’Ente civico, l’amministrazione in dissesto finanziario è tenuta a dare esecuzione alle previsioni dell’art. 259, comma 6, Tuel con la rideterminazione della dotazione organica comportante la dichiarazione di eccedenza del personale in sovrannumero nel rispetto dei rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’art. 263, comma 2, del Tuel individuati con decreto del Ministro dell'Interno del 10.4.2017”.
Questa è una “procedura che non prevede alcuna deroga, neppure in considerazione delle particolarità del Comune di Campione che in base alla popolazione deve contenere la dotazione organica a non più di 5 unità; la dotazione viene infatti determinata nel rapporto tra la popolazione dell’anno precedente alla dichiarazione di dissesto del Comune che conta 1.971 abitanti ed il coefficiente 128 determinato dal citato Dm per la fascia di popolazione”.
Inoltre, “la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge” e anche “la riduzione dell’organico conseguente al dissesto costituisce fase successiva e vincolata del procedimento di risanamento, con la necessitata applicazione dei coefficienti di organico previsti dalla legge, non residuando, sotto tale profilo, all’Amministrazione interessata alcuno spazio valutativo in ordine alle modalità con cui procedere a tale riduzione”.