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Comune Campione, tribunale Como: 'Assegno di disponibilità, calcolare anche 80% di assegno ad personam'

05 settembre 2023 - 18:09

Il tribunale di Como condanna il Comune di Campione a calcolare diversamente l'assegno di disponibilità da pagare a sette ex dipendenti.

Scritto da Anna Maria Rengo
@ pxsphere.com

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"Nell’assegno di disponibilità ex art. 33 co. 8 D. Lgs. 165/2001 dev’essere calcolato anche l’80 percento dell’assegno ad personam erogato dal Comune di Campione d’Italia". Con questa motivazione il tribunale di Como ha condannato il Comune di Campione d’Italia a pagare oltre 74mila franchi a tre ex dipendenti dell'ente, oltre che una somma di 168.771 franchi (cifra comprensiva di una parte già liquidata) ad altri quattro ex dipendenti, calcolando nel loro assegno di disponibilità anche l'80 percento di quello ad personam, ma non quello di esclave. Non solo: il tribunale condanna il ministero dell'Interno ad assegnare al Comune di Campione d’Italia un contributo pari alla spesa relativa all’assegno di disponibilità, come determinato nel dispositivo. La sentenza, per quanto risalente al 2022, è stata depositata solo lo scorso 3 agosto.

La vicenda nasce da due distinti ricorsi che alcuni ex dipendenti del Comune, dichiarati in eccedenza nel 2019 (e dunque posti in disponibilità) dall'allora commissario prefettizio Giorgio Zanzi, avevano presentato sostenendo che la loro retribuzione fino a quel momento comprendeva anche l'assegno ad personam. Ma il Comune aveva prima omesso di considerare nel calcolo dell’assegno di disponibilità (80 percento della retribuzione) dal giugno 2020 per poi chiedere, a settembre, la restituzione dei maggiori importi erogati in precedenza.
Altri ex dipendenti avevano invece presentato un separato ricorso affermando che nell'assegno di disponibilità andava calcolato non solo l'assegno ad personam, ma anche quello di esclave.
I giudizi sono stati riuniti e il tribunale ordinario ha ritenuto fondata la domanda sulla computanilità dell'assegno ad personam ai fini del calcolo dell'indennitàdi disponibilità.
Discorso diverso, secodo il tribunale, va fatto per l'indennità di esclave, in quanto "l’art 33 co 8 D Lgs 165/2001 contempla come voci utilizzabili per il calcolo dell’indennità, solo lo stipendio e l'indennità integrativa speciale, per cui è evidente che, in base al tenore letterale della norma, non può tenersi conto anche dell’indennità di esclave, erogata anch’essa ai dipendenti comunali in considerazione della particolare situazione geografica del Comune di Campione d’Italia, ma rimasta negli anni sempre separata e distinta dall’Iis e quindi, a questa non riconducibile, a differenza dell’assegno ad personam". 

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