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Diniego accesso ad selezione Casinò Venezia, CdS: 'È attività privatistica'

20 febbraio 2024 - 12:40

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Veneto che aveva ribadito il corretto operato del Casinò di Venezia nel negare l'accesso agli atti di una selezione.

Scritto da Amr
foto di Daderot su Wikipedia

foto di Daderot su Wikipedia

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Veneto con la quale si respingeva il ricorso presentato da una società di pulizie contro la decisione del Casinò di Venezia di negarle l'accesso agli atti relativi alla selezione indetta dalla Casa da gioco per "l'affidamento dei servizi di pulizia e prestazioni connesse".
Nella sentenza, il Consiglio di Stato sottolinea che "non sbaglia il primo giudice quando afferma che l’istanza di accesso riguarda documenti formati o detenuti nell’ambito dell’attività privatistica svolta dalla società Casinò Venezia. Difatti, al di là della complessa prospettazione dell’appellante, la vicenda riguarda l’affidamento del servizio di pulizia. Se il criterio per ritenere applicabile la normativa sull’accesso agli atti è quello della rilevanza dell'attività in relazione all’interesse pubblico, come peraltro sottolineato dalla stessa appellante, è agevole concludere che, siccome la Casinò di Venezia Gioco Spa svolge pura attività di impresa, l’affidamento del servizio di pulizia non segue le regole dell’evidenza pubblica e l’accesso agli atti dell’affidamento è sottratto alla disciplina pubblicistica".

Inoltre, ricorda ancora il Consiglio di Stato, "al fine dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito di un procedimento per l'affidamento di contratti pubblici (procedimento che qui non si configura per tutte le ragioni ampiamente esposte), laddove l'accesso integrale potrebbe disvelare segreti tecnici o commerciali, il richiedente l'accesso deve dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità dell'utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto all'esercizio del cosiddetto accesso difensivo, risulta necessario accertare l'effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate".

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