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Dissesto Comune Campione, Cdc sanziona amministrazioni Piccaluga e Salmoiraghi

22 gennaio 2024 - 16:34

Con una sentenza, la Corte dei conti conferma ma riduce le sanzioni nei confronti dell'amministrazione Piccaluga e condanna quella a guida Salmoiraghi per i comportamenti che hanno portato al dissesto del Comune di Campione d'Italia, dichiarato nel 2018.

Scritto da Anna Maria Rengo
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Sanzioni confermate, anche se per un importo ridotto, per l'amministrazione guidata dall'ex sindaca di Campione d'Italia Maria Paola Mangili in Piccaluga, e revoca parziale, invece, dell'ordinanza con cui invece si disponeva che l'amministrazione che era succeduta, quella guidata dall'anche esso ex sindaco Roberto Salmoiraghi, non doveva essere sanzionata.

Così ha deciso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, respingendo dunque il ricorso che dopo la prima ordinanza era stato presentato, tra gli altri, dall'ex sindaca Piccaluga, e accogliendo invece in parte il ricorso che la Procura di Como aveva presentato dopo che era stata respinta la sua domanda nei confronti, tra gli altri, dell'ex sindaco Salmoiraghi.
In dettaglio, la Corte dei conti, "accolta parzialmente l’opposizione della Procura nei confronti di Salmoiraghi Roberto, Balsamo Alfio; respinte le opposizioni proposte da Mangili Piccaluga Maria Paola Rita, Bernasconi Florio, Zanotta Mariano, Bresciani Armando Costantino Sandro, Gozzi Diego Cesare Alberto e Montagnini Pierantonio", accerta "la responsabilità per il dissesto del Comune di Campione d’Italia degli amministratori pro tempore Mangili Piccaluga Maria Paola Rita, Bernasconi Florio, Zanotta Mariano, Bresciani Armando Costantino Sandro, Gozzi Diego Cesare Alberto, Salmoiraghi Roberto e Balsamo Alfio nonché del revisore pro tempore Montagnini Pierantonio" e li condanna "al pagamento, in favore del Comune di Campione d’Italia, delle sanzioni pecuniarie di seguito indicate per ciascuno: Mangili Piccaluga Paola Rita €. 26.029,40; Bernasconi Florio €. 3.904,40; Zanotta Mariano €. 3.904,40; Bresciani Armando Costantino Sandro € 148,8; Gozzi Diego Cesare Alberto € 148,8; Salmoiraghi Roberto €. 19.522,05; Balsamo Alfio €. 3.904,35; Montagnini Pierantonio €. 4.647".

Inoltre, i giudici contabili dichiarano "sussistenti i presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive conseguenti ex lege all’accertamento della responsabilità per il dissesto dell’ente, nei confronti di: Mangili Piccaluga Maria Paola Rita, Bernasconi Florio, Zanotta Mariano, Bresciani Armando Costantino Sandro, Gozzi Diego Cesare Alberto, Salmoiraghi Roberto e Balsamo Alfio determinata, ai sensi dell’art. 248, c.5 Tuel in un periodo di anni 10;  Montagnini Pierantonio, determinata, ai sensi dell’art. 248, c.5-bis Tuel in un periodo di anni 5".

Invece, la Cdc respinge "la domanda nei confronti di Palmi Salvatore e Toninelli Giovanni", per i quali sarà il Comune di Campione d’Italia a pagare le spese legali. 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Secondo i giudici contabili "non appare dubitabile che la mancata riscossione delle somme accertate in entrata verso le società in house che si sono succedute nella gestione del casinò, sia stata la principale causa del grave squilibrio finanziario - connotato da una persistente crisi di liquidità, nonostante il reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria nella misura massima consentita – che poi ha portato al dissesto" ed è "pacifico in atti che, a partire dal 2012, le previsioni normative e convenzionali relative al versamento del contributo dovuto al comune non sono state rispettate a causa delle gravi difficoltà economiche della società che gestiva il casinò, per far fronte alle quali l’amministrazione locale, con plurime delibere, ha consentito la riduzione e la dilazione dei pagamenti".
Secondo il Collegio, inoltre, la responsabilità sanzionatoria da dissesto nei confronti degli amministratori e revisori pro tempore, quanto, piuttosto va accertata sul fronte "della non corretta rappresentazione contabile delle scelte gestorie, adottate dall’ente per fronteggiare l’indisponibilità della casa da gioco al versamento dei contributi nella misura dovuta, ed in particolare dell’esclusione dei crediti verso il casinò dall’accantonamento al Fcde (fondo crediti di dubbia esigibilità Ndr) relativamente agli esercizi 2015, 2016 e 2017, pur nell’evidente e comprovata consapevolezza dell’insolvenza della società di gestione, ormai decotta. Tale condotta appare costituire, infatti, sia per la macroscopica gravità della violazione che per l’estrema rilevanza degli importi che ha riguardato, il principale contributo al dissesto del comune, direttamente ed inequivocabilmente ascrivibile agli amministratori e revisori pro tempore".

Inoltre, "le condotte che maggiormente rilevano ai fini della responsabilità sanzionatoria in esame – sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo – sono quelle che hanno determinato una non corretta rappresentazione contabile delle scelte gestorie adottate dall’ente per fronteggiare l’indisponibilità della casa da gioco al versamento dei contributi nella misura dovuta, ed in particolare l’esclusione dei crediti verso il casinò dall’accantonamento al Fcde relativamente agli esercizi 2015, 2016 e 2017, contribuendo così al dissesto del comune".

Se l'ordinanza aveva accertato le responsabilità del dissesto dell'amministrazione Piccaluga, la sentenza si sofferma anche su quella Salmoiraghi: "Le condotte sopra stigmatizzate sono riferibili anche alla amministrazione successiva, guidata dal sindaco Salmoiraghi, che – relativamente al profilo esaminato – nel periodo 16.06.2017- 7.6.2018 ha continuato a dilazionare i crediti scaduti del casinò e ad accertare tali aleatorie entrate, senza i dovuti accantonamenti e vincoli".

Come osservano i giudici: "non possono incidere, in senso escludente sul piano del determinismo eziologico, l’accertamento di cause preesistenti, l’irreversibilità della situazione di dissesto o il breve lasso di tempo in cui l’amministrazione Salmoiraghi è rimasta in carica. Invero, come rilevato per la precedente gestione, la responsabilità va individuata nelle condotte che, implicando una non corretta rappresentazione contabile delle scelte gestorie adottate dall’ente per fronteggiare l’indisponibilità della casa da gioco al versamento dei contributi nella misura dovuta, ed in particolare l’esclusione dei crediti verso il casinò dall’accantonamento al Fcde, ne hanno illegittimamente dilatato i tempi. Sicché se, come sostenuto da entrambi gli opposti, la situazione di dissesto era ormai irreversibile al momento dell’assunzione della carica da parte loro, avrebbero dovuto immediatamente agire di conseguenza e deliberare il dissesto".

L'ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO - Il Collegio reputa inoltre "sussistente per tutti gli amministratori evocati in giudizio un atteggiamento psicologico, caratterizzato dalla consapevolezza della non corretta rappresentazione contabile dell’effettiva misura del disavanzo dell’ente, conseguente alla mancata acquisizione dei contributi dovuti dal casinò, e della possibilità di celare, così, uno stato di dissesto già esistente o, comunque, accettando tale rischio".

IL DANNO ERARIALE -  Infine, il Collegio osserva che "l’attuale configurazione della responsabilità sanzionatoria cd. 'da dissesto' non considera più il default dell’ente come un aggravamento di un danno erariale già diversamente cagionato dagli amministratori con le proprie condotte, ma assume connotati autonomi, 'non invariabilmente riconnessi né alla causazione di un danno patrimoniale risarcibile in senso stretto, né alla diretta e indefettibile derivazione eziologica del dissesto dalla mala gestio degli organi di vertice, essendo sufficiente una mera compartecipazione causale a quest’ultimo' (Ssrr 1.4.2022, n. 4). La duplice responsabilità, risarcitoria e sanzionatoria, in cui astrattamente può incorrere l’amministratore locale, si può, pertanto, configurare in termini alternativi senza alcun vincolo di consequenzialità tra le due fattispecie, per cui la definizione di una costituisca antecedente logico- giuridico dell’altra, sicché non si ravvisano i presupposti della richiesta sospensione necessaria".

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