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Gestione casinò, un ventaglio di possibilità sotto l'ombrello del controllo

29 aprile 2023 - 10:18

Qualunque sia la tipologia di gestione dei casinò, devono essere garantiti accurati controlli delle entrate.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Robby McCullough su Unsplash

Foto di Robby McCullough su Unsplash

Dopo aver letto l’articolo in ordine all’interpellanza del consigliere Stefano Aggravi e la risposta del presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta Renzo Testolin ho cercato il disciplinare per leggere dei vincoli pubblicistici. Non l’ho trovato subito; spero che il documento sia quello in vigore, in caso contrario me ne scuso anticipatamente. 

Ho letto all’art. 7 del disciplinare relativo alla gestione della casa da gioco di Saint Vincent, al termine del secondo paragrafo, ciò che mi pare la definizione della natura giuridica delle entrate in discorso: “Tali quote assumono, all’atto del versamento, natura di entrata di diritto pubblico”. Non sono d’accordo su altro dell’articolo e ritengo si possa, in seguito, comprendere l’argomento che, al momento, esula dall’oggetto del presente.
L’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge  n. 488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al R.D.L. 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

Mi pare si possa legittimamente pensare a una interpretazione identica per i casinò di Campione (1933) e Saint Vincent (1946). All’epoca di quanto richiamato, se ben rammento, si trattava di una causa tra il fisco e i due Comuni di Sanremo e Venezia e accenna ai decreti istitutivi delle rispettive case da gioco.
Dalla sentenza n. 152 del 1985 della Corte Costituzionale: “I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco (…)  hanno contribuito alle entrate regionali al fine di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute (...)”. Detta sentenza è richiamata nella più recente del 2022,  n. 90 e riguarda la Regione autonoma della Valle d’Aosta.
Nei capitolati che riportano le norme contrattali riferentesi alla gestione delle locali case da gioco, le entrate speciali, appunto derivanti dalla casa da gioco, sono individuate in proventi netti (sono certo che li definiva tali quello di Venezia) facendo riferimento alla Legge n. 488/86 di conversione dell’art.19 del D.L. n.318 del 1 luglio 1986, e mance.
Concludendo ritengo si debbano pacificamente considerare entrate tributarie quelle che derivano dai tavoli e dai giochi e la parte delle mance al netto di quanto di competenza degli impiegati tecnici croupier. Anche per il motivo che, se la quota mance a beneficio della gestione è inferiore, si riflette sull’entità dei proventi derivanti all’ente pubblico stante la copertura dei costi di gestione.
Acclarata, per mio conto, la natura giuridica delle entrate derivanti alla Regione dalla gestione della casa da gioco ritengo si debba pensare, primariamente, alla tipologia di gestione.

Le tipologie sono tre e si distinguono dalla provenienza del capitale della società di gestione: privato, pubblico e mista. In quest’ultima rileva la maggioranza: se privata è semplice immaginarne l’esistenza, al contrario sarà, ritengo, più difficile.  In Germania il compromesso esistente è del 60 percento privato e del 40 percento  pubblico.
Nel caso di gestione in concessione a società privata o mista a maggioranza privata o meno (a mio personale avviso poco consigliabile ed altrettanto poco realizzabile) sorgono, primariamente, due necessità che nei progetti e disegni di legge, nel 1992, in materia di case da gioco, erano ampiamente contemplate nell’articolato con riferimento esplicito all’albo dei gestori, e dei dirigenti; qualcuno si era spinto all’albo dei dipendenti.

Ma c’è un obbligo, credo dettato dalla particolare natura giuridica, del controllo delle entrate che non può esaurirsi nel solo aspetto concomitante ma necessita, e lo considero una condizione irrinunciabile, di quello susseguente. Ciò perché la regolarità del gioco e degli incassi non può, in alcun modo, avere una benché minima sottovalutazione.
Il concedente, in qualunque tipologia di forma gestionale, deve imporre, anche parzialmente, una organizzazione della produzione e del controllo della stessa, tale da permettergli agevolmente di rispondere alle proprie esigenze. Chiaramente non si tratta di imporre numericamente gli addetti ma le procedure di rilevamento di tutti i risultati in modo da usufruire degli elementi essenziali che, a ben vedere, non potrebbero essere ignorati dal gestore in quanto utili per i rilievi ai quali non potrebbe sottrarsi allo scopo di un continuo monitoraggio del mercato, della domanda, dell’offerta e del ritorno di investimenti mirati alla produzione. 

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