Ero impegnato, ancora una volta in quanto non appagato pienamente, in tema di imposta sugli intrattenimenti; mi sono imbattuto nel documento “convenzione per la definizione dei rapporti tra il Comune di Venezia e la Cmv Spa”.
All’art. 22, oneri fiscali, si legge: 1. Ove previsto per legge, rimangono a carico del Comune i seguenti oneri fiscali: imposta sugli intrattenimenti gravante sui proventi di gioco.
Poi, già che ero su quel documento e memore di un fatto non tanto recente riguardante le mance leggo:
1. Il Comune è l’unico titolare delle entrate derivanti dalla casa da gioco, al cui esercizio è stato autorizzato dal ministero dell’Interno.
2. Tali entrate hanno natura tributaria ai sensi dell’art.19 del Dl 1° luglio 1986, n. 318, convertito con la legge 9 agosto 1986, n. 488.
3. La titolarità e la natura di cui ai commi precedenti si riferiscono anche alle entrate derivanti dalle mance e alle somme percepite per l’accesso alle sale da gioco, sin dal momento del loro incasso da parte della società.
Non posso essere d’accordo su tutto, in specie sulle mance. Innanzi tutto provo a esporre quanto mi è noto in argomento e mi piace aggiungere qualche nota a integrazione del mio personale disaccordo.
a) La sentenza n. 1775 del 18 maggio 1976 della Sezione lavoro della suprema corte di Cassazione, a proposito della mancia ai croupier recita: Il sistema mancia è retto da un uso normativo si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente a elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti e il gestore...
A commento mi permetto aggiungere che il primo beneficiario è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita, cioè la mancia; d’altra parte sarebbe paradossale che partecipo alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare...
b) La sentenza del Tribunale di Venezia in data 19 febbraio 1975, in causa Comune di Venezia contro Enpals e Bevilacqua: “... è pacifico che le mance in questione sono elargite dai giocatori vincenti e metà di esse è trattenuta dall’impresa che gestisce la casa da gioco e l’altra metà (ora non è più così Ndr) viene distribuita tra i dipendenti addetti al gioco... Le mance provengono pertanto da un terzo e sono corrisposte in occasione della vincita del donante... Neppure è possibile configurare le mance come partecipazione agli utili dell’impresa. Le mance, infatti, nulla hanno a che fare con il guadagno dell’impresa, essendo esse elargite in concomitanza con una perdita da parte del gestore...
Nota: la citata sentenza della Cassazione del 1954 è la n. 672 del 9 marzo.
Desidero ancora precisare che le entrate a favore dell’ente pubblico periferico titolare della autorizzazione alla casa da gioco sono esclusivamente quelle derivanti dal gioco; bene inteso a mio personale parere e quanto prodotto.
La mia curiosità – appurato che il Comune di Venezia lascia alla gestione il 75 percento dei proventi e non ho ben compreso quale sia il monte sul quale tale percentuale è conteggiata – mi porta ad appurare le percentuali che le case da gioco lasciano ai proprietari concedenti. E quale risulta il soggetto passivo dell’imposta sugli intrattenimenti.
Ho trovato il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 che all’art.1 del titolo primo imposta sugli intrattenimenti recita che il presupposto riporta l’art. 1 del Dpr 26/10/1\972, n. 640: sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti i giochi e le altre attività indicate dalla tariffa allegata al presente decreto che si svolgono nel territorio dello Stato (10 percento Ndr);
all’art. 2, punto 2 del D.L. citato: Soggetto d’imposta si legge “nel caso in cui l’esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d’imposta anche se ne delega ad altri la gestione”.