Nel mio precedente articolo avevo richiamato l’argomento mance nel settore turismo, alberghiero, della ristorazione e case da gioco. Facevo cenno alla tassazione con aliquota del 5 percento nel primo caso e la auspicavo anche per il secondo perché si sarebbe trasformata in una maggiore entrata in tema di entrate tributarie per l’ente pubblico autorizzato ad una casa da gioco sul proprio territorio.
Sul fatto che si versi nel settore turismo non mi pare possano nutrirsi dubbi, certamente esiste una enorme differenza dal punto di vista della motivazione e non dalla provenienza che, evidentemente, non è il datore di lavoro ma un terzo. Mi vedo impegnato a ripetere ciò che ho scritto altre volte.
Il primo beneficiario della mancia è, indiscutibilmente, i croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi (Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672), non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc..
La vincita al gioco realizzata nei casinò autorizzati è esente da imposizione in capo al giocatore vincente.
La principale ed esaustiva considerazione riguarda la motivazione per la quale si verifica la mancia. Nel settore albergjhiero e della ristorazione nasce dal servizio mentre in una casa da gioco dalla vincita anche perché la vincita dipende solo ed esclusivamente dalla fortuna.
Mi permetto aggiungere che appare logico ritenere che sarebbe assurdo che una voce di entrata fosse fiscale per la parte minore in fase di ingresso nel patrimonio del croupier e non lo fosse, invece, per la parte maggiore, la vincita a favore del giocatore.
L’accenno precedente ad un “prelievo forzoso” anche se, si deve ammettere, indiretto trova conforto in quanto di seguito. Il gestore si impegna a versare una percentuale dei cosiddetti proventi lordi (mance escluse) all’ente pubblico titolare della autorizzazione. Detta percentuale è individuata dalla considerazione che una parte delle mance è incassata dalla gestione. Ne consegue, v’è da credere, che le mance siano a beneficio, come già specificato indiretto, dell’ente pubblico.
La natura giuridica delle entrate derivanti all’ente pubblico dalla casa da gioco è pubblicistica e/o tributaria; si ricava pacificamente sia dal dettato della L. n. 488/86, ex D.L. n.318/86, sia dalla collocazione nel bilancio degli enti pubblici sul territorio dei quali insiste una casa da gioco.
Mi permetto ancora di rammentare la documentazione utilizzata per giungere a queste mie considerazioni che trovo un rafforzativo della possibile soluzione. Al tempo stesso mi sento in dovere di porre l’accento sulla rilevanza del turismo nella composizione del prodotto interno lordo.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza nn.1775 e1776 del 18 maggio 1976, Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.672 del 9 marzo 1954, D.P.R. 597/73, artt.46, 47 e 48, T.U.II.DD. n.917/1986, artt.46, 47 e 48, Tribunale di Venezia, Sentenza in data 19 febbraio 1975, D.P.R. n.1420/1971, art,4, 2°comma, L. n.153 del 30 aprile 1969, n.30, art.35 lett. e), L. n.381 dell’11/12/1990, artt. 1 e 3, D.L. vo n.314/1997 (armonizzazione), D.L. n.318/1986, convertito in legge con L. n.488/1986, L. n.30 del 28 febbraio 1997, art.10 ter (Finanziaria) per la conversione in legge della L. n.669 del 31 dicembre 1996, n,669, Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia in data 19/10/2011, Decisione Commissione Tributaria Centrale, Sez.VII del 1973, Legge Europea 2015.
Devo ammettere da quando ho cercato di capire la materia giuridica delle mance al personale tecnico delle case da gioco è passato molto tempo; credo comunque di aver esposto adeguatamente la parte che ritengo importante al fine di rendere il tutto doverosamente comprensibile.