Per godere degli sgravi contributivi Inps previsti dalla legge a favore di chi lavora a Campione d'Italia e viene pagato in franchi è necessario che quest'ultima disposizione sia previsto nel contratto.
Questo il principio che emerge nell'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Inps, cassando dunque la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dato ragione alla società che gestiva il servizio di pulizie al Casinò di Campione d'Italia, sentenza con la quale si era accolta la domanda della società "di accertamento negativo dei crediti oggetto di un accertamento ispettivo dell'Inps", dichiarando dunque che "le relative somme non erano dovute all'Ente previdenziale".
Nell'ordinanza, la Cassazione rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perché decida in considerazione degli esposti principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In sostanza, secondo la Corte d'appello la società di gestione del servizio pulizie possedeva le condizioni per beneficiare dei benefici di legge che prevedono una riduzione, nella misura del 50 percento delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali dovute dai datori
di lavoro (anche per la parte a carico dei dipendenti) operanti nel comune di Campione d'Italia per i lavoratori retribuiti in franchi
svizzeri. Per goderne, secondo il giudice d'appello era sufficiente che di fatto, e non occasionalmente, il pagamento avvenisse in franchi svizzeri, come in questo caso.
La Corte di cassazione non ritiene però "corretta la statuizione resa" e ricorda che per il ricoscimento dello sgravio contributivo, serve, ai sensi di legge, che i lavoratori dipendenti debbano operare nel Comune di Campione d’Italia e che i lavoratori dipendenti debbano essere retribuiti in franchi svizzeri. Se la prima condizione è "pacifica", sulla seconda la Cassazione solleva dubbi. E spiega che "la norma, sorta con finalità premiale dei datori di lavoro che scelgono di corrispondere la retribuzione in una moneta avente maggiore garanzia di stabilità, richiede, quale condizione per la sua applicazione, che la retribuzione sia, però, fissata, nel contratto di lavoro, in moneta estera (id est: in franchi svizzeri), non essendo, invece, sufficiente che, in sede di esecuzione dell’accordo contrattuale, l’obbligazione retributiva sia adempiuta con pagamento in moneta estera. Esigenze di controllo e di necessario riscontro da parte dell'ente previdenziale impongono, infatti, che, ai fini del calcolo dei contributi, si tenga conto di dati oggettivi, quali sono quelli emergenti dal contratto di lavoro, e non di eventi che, in via di fatto, possono avere rimodulato il programma contrattuale".
Il regime di agevolazione contributiva di cui all’art. 1 quater del Dl nr. 688 del 1985, richiede che, "per contratto, sia stabilita la retribuzione in franchi svizzeri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1278 cod.civ.; pertanto 'i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri' sono i lavoratori nei cui confronti il datore di lavoro ha assunto, in base all’accordo di disciplina del rapporto, il debito di valuta (id est: l’obbligazione retributiva) in franchi svizzeri".