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Tassazione mance, l'Ade: 'Ecco la modalità per il pagamento dell'imposta sostitutiva'

30 agosto 2023 - 12:20

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul pagamento dell'imposta sostitutiva delle mance elargita ai lavoratori del settore privato, sale da gioco incluse.

Scritto da Amr
Foto di Dan Smedley su Unsplash

Foto di Dan Smedley su Unsplash

Focus anche sulle "sale da gioco", e per via estensiva pure sui casinò, dove la questione è di stretta attualità, nella la circolare con la quale l'Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come prevede l'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ossia la legge di Bilancio 2023) e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48), soprattutto relativamente alla novità che è stata introdotta, ossia, " a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287".
La circolare, di contenuto decisamente tecnico, definisce innanzitutto l'ambito oggettivo e soggettivo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva delle mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, chiarendo che "il regime di tassazione agevolata in parola trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della l. n. 287 del 1991".

L'articolo della legge citata, le 287/91, prevede che anche "ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".

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