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Mance & valletti del casinò, i mille volti della vicenda veneziana

28 agosto 2023 - 10:15

Resta d'attualità la vicenda delle mance che il Casinò di Venezia chiede di dichiarare, ecco qualche spunto di riflessione tratto da leggi e giurisprudenza.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Tengyart su Unsplash

Foto di Tengyart su Unsplash

In un mio precedente articolo elencavo alcuni provvedimenti legislativi riguardanti le case da gioco lamentando, allo stesso tempo, che la necessità di una legislazione organica mancante avrebbe dovuto trovare previsione nella recente delega in tema di gioco pubblico che mi permetto di ampliare.
Ad uno di questi mi riferivo, insieme ad altri, per una dichiarazione del presidente della Società Casinò di Venezia. Allora in forma eccessivamente riassuntiva, ora la completo per meglio farmi intendere.

Sicuramente ne deve essere al corrente in quanto è collegata a una questione aperta con gli operatori di sala anche e meglio conosciuti da molti come valletti. 
L’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al R.D.L. 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
La richiesta dell’azienda è relativa ad una parte delle mance che i clienti del casinò elargiscono ai valletti adducendo che le entrate derivanti al Comune di Venezia comprendono introiti dai tavoli e tutte le mance.
Regio decreto legge in data 16 luglio 1936, n. 1404. Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n. 100; ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere; sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di Venezia ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
Chiaramente non sono qui ad esprimere un commento sulla questione “valletti” in quanto mi sono per lungo tempo interessato della situazione fiscale delle mance degli impiegati tecnici di gioco (croupier) come li definisce l’art.3, lett. i, del decreto legislativo n. 314 del 1997.

Il citato decreto ha posto fine, per quanto mi riguarda da pensionato, alla contestazione da parte del fisco relativamente a un solo problema: se sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche sono anche valide, per lo stesso importo, ai fini pensionistici e contributivi.
Una vicenda, che iniziata nel tempo ormai lontano con la creazione dello stipendio convenzionale, L. n.153 del 30 aprile 1969 e passando al secondo comma dell’art. 4 del Dpr n. 1420 del 1971. si è conclusa per me, ma non posso esprimermi per il futuro, definitivamente.
Colgo l’occasione per ripetere quella che è, a mio avviso, la parte maggiormente rilevante di quanto precede: la definizione di cui alla L. 488/86 che fa rientrare le entrate in discorso tra le entrate tributarie e ne afferma la natura giuridica che, sempre personalmente era ricavabile dall’art.1 del decreto luogotenenziale n.1404/1936 e da quanto ne discende. Il dovere del concedente di controllare la regolarità del gioco e degli incassi.
Andando indietro nel tempo e, questa volta, a memoria mi pare ma non posso giurarlo che tra le tante proposte che ho colto e ho letto c’era la possibilità di affidare la gestione a chi aveva la giusta esperienza: i concedenti attuali che si troverebbero a occuparsi di una sorta di succursali e, sempre a memoria, anche stagionali. Notizie da verificare senza alcun dubbio.
Chiudo avanzando la probabilità che, incrementando ragionevolmente l’offerta si potrebbe agire nella stessa direzione per quanto alla domanda che, al momento, risente di un parziale indebolimento addebitabile alla concorrenza dell’online  e dell’estero.
Ma ritorno sulla vicenda “valletti”citando la sentenza della Cassazione del 9 marzo 1954, n. 672: “Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia); d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare: il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi ad una parte delle mance, fondato su un patto o un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi  non pare giustificare un diritto originario del gestore ma, piuttosto, una forma di prelievo forzoso (stante la natura giuridica delle entrate) anche se non è stato regolato il presupposto, la base imponibile, ecc..”
Qui si trattava delle mance agli impiegati di gioco ed anche nella seguente: Cassazione, 18 maggio 1976, n.1776 che ha fissato  i seguenti principi:
l’uso normativo in forza del quale il giocatore è tenuto ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti al gioco ed il gestore secondo percentuali predeterminate opera l’attribuzione immediata e diretta a ciascuno dei beneficiari … Il decreto n.314 del 1997, art. 3, lett. i. relativamente alla tassazione come reddito da lavoro dipendente e, per questo, valido ai fini contributivi e pensionistici, recita: “è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro”. 
“Le entrate derivanti al Comune Venezia dalla gestione della casa da gioco e non c’è dubbio sulla interpretazione (anche in deroga alle leggi vigenti)”, è dato leggere nell’articolo 19 del decreto legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86 hanno natura giuridica tributaria.
Ora si tratta di esaminare la convergenza o meno delle richieste dell’azienda Casinò. Ovviamente, lo ripeto, non mi esprimo in merito, desidero solamente annotare che la mancia al valletto è collegabile al servizio.
Relativamente al tema case da gioco mi permetto citare che in data 23 maggio 1985, veniva depositata in cancelleria della Corte costituzionale la sentenza n. 152. Al punto 6) è dato leggere: “Peraltro, questa Corte, mente è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può non esprimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata  da un massimo di disorganicità sia del tipo di interventi cui è condizionata la apertura delle case. Sia per la diversità dei criteri seguiti, sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell’esercizio del gioco nei casinò”.
E ancora: “Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l’intero settore, precisando tra l’altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando altresì, in tema di distribuzione dei proventi, quella perequazione di cui alla legge 31 ottobre 1973, n,637, sulla destinazione degli utili della casa da gioco di Campione, può essere considerata solo un primo passo”.
Penso di avere, con quanto precede, narrato ampiamente il mio punto di vista su temi quali la tassazione delle mance ai croupier e il ruolo delle case da gioco. 

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