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Trattamento mance nei casinò: tra Dlgs e Cassazione spuntano i chiarimenti Ade

01 settembre 2023 - 11:27

L'Agenzia delle entrate prova a chiarire gli aspetti in materia di imposta agevolata sulle mance, ma non tutti i dubbi sono superati.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Susan Q Yin su Unsplash

Foto di Susan Q Yin su Unsplash

Ho letto con la dovuta  attenzione parte della circolare dell’Agenzia delle entrate in materia di imposta agevolata sulle mance al personale dipendente del settore turistico e alberghiero.

A pagina 8 si legge: ai sensi del comma 58, le liberalità in esame assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nondimeno ai sensi del comma 59, le medesime somme rilevano in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Il decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 che si intitola “Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte di datori di lavoro” alla lettera i) recita che le mance degli impiegati tecnici di gioco (croupier) non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente nella misura del 25  percento. Non si tratta di una tassazione agevolata e per il restante 75 percento sono soggette, come la retribuzione ordinaria, a tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e a contribuzione per previdenza ed assistenza.

Mi pare che il senso delle disposizioni di cui alla circolare in parola e che la stessa illustra non sia identico a quello del decreto 314/97 citato. Non si può non rilevare la assoluta mancanza, a parere dello scrivente, di pari trattamento, per cui paghi l’imposta agevolata ma devi sottostare alle condizioni di cui al comma 59 e non hai la contribuzione in aggiunta alla retribuzione ordinaria sulla parte che è assoggettata a imposizione agevolata.

Ora con quanto ne conosco in quanto mi sono occupato della questione fiscale per gli impiegato tecnici e da poco esperto nella materia di cui trattasi cerco di evidenziare il mio pensiero.

La mancia in discorso è, a mio avviso una liberalità rimuneratoria d’uso, caratterizzata da un movente. Appunto, rimuneratorio che trae origine dal servizio.
Le mance interessano il rapporto di lavoro solo in quanto sono regolamentate dai contratti di lavoro. Solitamente il fenomeno “mancia” esaurisce la sua rilevanza nel rapporto utente – lavoratore. In tale rapporto la mancia è una attribuzione gratuita.

La Cassazione, sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 scrive: “Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio che le mance possono essere considerate parte integrante della retribuzione soltanto a condizione che esse costituiscano un introito normale, privo di carattere di straordinarietà ed eventualità perché corrisposte abitualmente dai clienti … e sempre che le parti abbiano attribuito alle medesime, in sede di contrattazione individuale o collettiva, la funzione di coefficiente integrativo della mercede...”.
Devo ammettere che la citata sentenza non tratta delle mance in parola ma ritengo possa essere interpretata come segue.

Mi pare si possa comprendere che se il lavoratore accetta una paga più bassa perché esiste la possibilità di arrotondare con le mance (introito normale, privo di carattere di straordinarietà ed eventualità perché corrisposte abitualmente dai clienti) le mance potrebbero essere comprese nella contribuzione ai fini assistenziali e previdenziali. 
Probabilmente non ai fini del trattamento di fine rapporto mancando la provenienza dal datore di lavoro.

Sicuramente, essendo cambiata la definizione di reddito da lavoro dipendente le mance sono assoggettabili ad Irpef, anche agevolata alle condizioni statuite dalle disposizioni di legge in materia.

Per usufruire di questa agevolazione vi sono, per mio conto, delle negatività!

Per avere un trattamento come quello appena richiamato, un valletto dovrebbe pagare l’imposta non agevolata, per non parlare del contenuto del comma 59.
In che consiste il beneficio della tassazione agevolata? Il potersi permettere, forse, una pensione integrativa privata?

Concludo avanzando una domanda anche a me stesso: se un valletto o una persona che usufruisce della agevolazione fiscale dovesse dare un giudizio sulle disposizioni in discorso cosa si può pensare che dica? Bene inteso dopo aver letto e riletto  e compreso poco, posso ragionevolmente pensare.

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