Vincita al casinò come prova, Cassazione: ‘Documentazione tardiva è inammissibile’
"Premesso che la documentazione attestante la dedotta vincita al casinò" da parte di uno dei ricorrenti "non risulta mai essere stata ammessa e che l’ordinanza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della produzione (perché tardiva) non è mai stata impugnata, occorre ribadire che, per granitica giurisprudenza di questa Corte, l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte. Salvo i casi di prova legale (che sono tassativamente previsti dalla legge e nei quali è la stessa legge ad assegnare valore legale alla prova), spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove acquisite e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova".
Con anche questa motivazione, la Corte di cassazione ha respinto con ordinanza il ricorso che era stato presentato contro una sentenza del tribunale di Foggia che si era pronunciata sulle domande e sulle eccezioni di tutte le parti in un procedimento che vede contrapposti alcuni soggetti privati e degli istituti di credito.
In particolare, una dei ricorrenti in Cassazione aveva denunciato "vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio" nella parte in cui il Tribunale di Foggia ha disposto lo stralcio della documentazione tardivamente depositata da un altro ricorrente, un suo nipote, al fine di dimostrare la realizzazione, nel corso del 2009, di alcune vincite al casinò di Perla Nova Gorica. Proprio al fine di "dare contezza che non vi era stata mala fede di alcuno nel compimento degli atti, oggetto di sentenza", il nipote "aveva inteso dimostrare che, all’epoca dei fatti, aveva una ingente disponibilità economica" ma "il giudice di primo grado, decidendo arbitrariamente di stralciare detta documentazione senza fornire alcuna motivazione, ha limitato fortemente alle parti convenute di esercitare il proprio diritto di difesa".
"Doglianze", per usare un termine giuridico, che gli ermellini non hanno ritenuto di accogliere per più ragioni, a cominciare dal fatto che non era stata impugnata l'ordinanza che dichiarava l'inammissibilità di questa documentazione.