Vincite al gioco, i quattro lati delle mance

Le mance nei casinò e il loro trattamento presentano quattro diversi aspetti, tutti da esaminare.
Scritto da Mauro Natta

Vincite al gioco, i quattro lati delle mance

“Anche in deroga alle vigenti leggi” recita il Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n.2448.
Desidero esporre una problematica, questa volta con una specifica conoscenza della materia, che, evitando una partita di giro, concorre a incrementare le entrate tributarie a favore dell’ente pubblico proprietario di una casa da gioco e, contemporaneamente, al mantenimento dell’occupazione.
“ …. tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio” continua l’art.1 del citato decreto. Mi scuso per il continuo richiamo al provvedimento ma lo ritengo utile e necessario.

Ecco il fatto che mi invita a scrivere: le mance percepite dal personale tecnico delle case da gioco sono attualmente assoggettate all’Irpef e per lo stesso importo ai contributi pensionistici. L’imposta sul reddito è a carico del dipendente come pure le trattenute Inps (ex Enpals), i contributi a carico del datore di lavoro. Quest’ultimo è una società di gestione che, versa al Comune o alla Regione quanto stabilito dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti; è logico che alla società di gestione occorre garantire l’equilibrio economico di esercizio. Se tale equilibrio non c’è, il minus a bilancio si riflette sul proprietario e le soluzioni sono due: o l’ente pubblico è soddisfatto con impegni finanziari inferiori da parte del gestore, oppure si interviene – come purtroppo si è verificato ultimamente – agendo sui costi, in primis quelli per il personale.

Non desidero tediare con un lunghissimo elenco di sentenze o illustri pareri, mi limito al minimo. Una sentenza la devo riportare subito. La n.1776 del 18 maggio 1976 della Suprema Corte di Cassazione: “ ….. che obbliga il giocatore vincente a elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed al gestore …… “
E aggiungo: Art. 7 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 22 ottobre 2014 …).

L’articolo citato prevede e stabilisce che le vincite al gioco corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

La precedente normativa italiana prevedeva, al comma 1 dell’art.69 del Tuir che le vincite in discorso costituivano reddito ed erano considerati quali redditi diversi (art.67, comma 1, lettera d).
Non pare logico trattare in modo differente la parte principale della vincita ottenuta dal giocatore e quella minore della quale beneficia il croupier.

Non è mia intenzione dilungarmi sull’argomento in discorso che conosco bene e che ho avuto occasione di approfondire a datare dal 1984, mi limito solo a quanto reputo essenziale allo scopo di sostenere la mia convinzione: la mancia in parola non è reddito e, per me e una numerosa categoria di lavoratori, non tassabile ai fini del reddito delle perone fisiche.

Con quanto segue desidero fornire un quadro completo per non apparire sprovveduto o, e non di tratta assolutamente di ciò, presentatore di una teoria tanto per completare gli articoli che mi hanno impegnato sul tema delle case da gioco.

La mancia dal punto di vista civilistico. Assume rilievo l’art.770 cod.civ. secondo comma che definisce la liberalità d’uso, appunto la mancia di specie, che viene elargita in conformità agli usi.

La mancia dal punto di vista del diritto del lavoro. Rammento la sentenza della Cassazione n. 672 del 9 marzo 1954 che recita: le mance assumono carattere retributivo quando il contratto di lavoro le include e congloba nel trattamento economico dei dipendenti.

La mancia dal punto di vista assicurativo e previdenziale. Ritorno alla sentenza n. 1776 completandola per quanto rileva l’argomento: … opera la attribuzione immediata e diretta a ciascuno dei beneficiari, dei quali l’accipiens assume la veste di mandatario. Conseguentemente la quota di spettanza del singolo addetto non ha natura retributiva per mancanza degli estremi soggettivo ed oggettivo ….

Il problema fiscale. Teniamo distinto il rapporto tra giocatore e lavoratore e dal lavoratore e il datore di lavoro. Credo sia sufficiente l’aver dimostrato che la mancia è una liberalità d’uso e, quindi, priva di carattere remuneratorio che non si trova tra le singole categorie di reddito, in particolare i redditi di lavoro dipendente (Dpr 29 settembre 1973, n. 597). Se esaminiamo l’art. 48 del citato decreto possiamo osservare che questa norma non permette la tassazione della mancia in quanto non è corrisposta dal datore di lavoro ma da terzi.

La mancia non è tassabile per mio conto e di chi ne sa ben più dello scrivente a norma dell’art. 80 del Dpr n. 597/73 in quanto detto articolo stabilisce che alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto, Aggiungo che, in ogni caso, deve trattarsi di entrate che abbiano il carattere di reddito.

Non vorrei dilungarmi oltre e chiudo l’argomento precisando che le mance non vengono corrisposte dai giocatori vincenti per remunerare il lavoro del croupier (se così fosse sarebbe da codice penale), ma soltanto perché è d’uso che il giocatore vincente lasci sul tavolo da gioco una parte della vincita.

La soluzione che consenta all’ente pubblico di conseguire maggiori entrate tributarie dalla cassa da gioco consiste nel diminuire il costo del lavoro a carico della società di gestione. Avere una categoria di lavoratori con una disponibilità maggiore con il compito, unitamente al datore di lavoro e alle organizzazioni sindacali di trovare una forma di pensione integrativa.