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Cura Italia, i casinò studiano le disposizioni sulla Cig in deroga

18 marzo 2020 - 10:56

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto Cura Italia, i casinò italiani studiano le disposizioni che possono essere applicate ai loro dipendenti.

Scritto da Anna Maria Rengo

Tutti a casa, nella migliore delle ipotesi, fino al 3 aprile. Questa la condizione dei dipendenti dei casinò italiani (fatta eccezione per alcuni impieghi amministrativi non a contatto con il pubblico) a seguito dell'emergenza coronavirus che ha portato, tra gli altri, al Dpcm dell'8 marzo che ha disposto della chiusura delle Case da gioco.

A sostenere imprese, lavoratori e sanità è ora arrivato il cosiddetto decreto Cura Italia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 marzo e immediatamente in vigore. Un testo corposo, sia per l'impegno economico previsto che per le disposizioni. E i casinò studiano le misure che possono riguarli, a cominciare da quelle che sono relative al trattamento economico per i loro dipendenti, i quali erano stati inizialmente messi in ferie.

LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - La disposizione che sembra più rilevante, a una prima ricognizione, è quella contenuta all'articolo 22, e che reca "Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga".
Ecco prevede tra l'altro che " Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti".

Ci sono dei limiti: "Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze" Inoltre, "I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori".

LE ALTRE NORME - Oggetto di studio anche l'articolo 19, recante "Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario". Esso prevede che "I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020".
 
I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 "sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".
 

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