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Dl fiscale: uso contanti, gli emendamenti ammissibili

14 novembre 2019 - 09:16

Ecco gli emendamenti al decreto fiscale sull'utilizzo del denaro contante che superano il vaglio di ammissibilità da parte della commissione Finanze della Camera.

Scritto da Anna Maria Rengo

Sforbiciata, da parte della commissione Finanze della Camera, al faldone di emendamenti al decreto fiscale che le sono pervenuti. Su quelli dichiarati ammissibili (e dunque non inammissibili o ritirati) si dovrà esprimere in primis la commissione Bilancio). Ecco quelli restanti e che si riferiscono al'articolo che più impensierisce i casinò, vale a dire il numero 18, che porta a 2mila euro, a partire dal 1° luiglio 2020, la soglia massima per l'uso del denaro contante in Italia. La stessa passerà a 1.000 dal 1° gennaio 2022.

"Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche al regime di utilizzo del contante)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche,
non è soggetto ad alcun limite".
18. 5. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.


"Sostituirlo con il seguente:
Articolo 18.
(Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e
introduzione della possibilità di emettere « scontrino parlante » per la vendita di beni
e servizi pagati in denaro contante)

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.

3. A decorrere dal 1o luglio 2020, ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuata dai soggetti di cui all’articolo 22 del predetto decreto, se di importo superiore a euro 1.000, è certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o servizi e l’indicazione del codice fiscale dell’acquirente e l’operazione all’atto della sua effettuazione, è trasmessa in forma telematica all’autorità competente.

4. A decorrere dal 1o luglio 2020, per tutte le operazioni di cui al comma 1 del
presente articolo è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.

5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo da cui non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
18. 16. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


"Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole « e fino al 31 dicembre 2021 » e le
parole « A decorrere dal 1o gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono
riferiti alla cifra di 1.000 euro ».
Conseguentemente, al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: al 31 dicembre 2021 e le parole: Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro".
18. 8. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro
Pagano, Paternoster, Tarantino.

"Al comma 1, lettera a) sopprimere il secondo periodo e alla lettera b) sopprimere
il secondo periodo".
18. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

"Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1o
luglio 2021".
18. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.


"Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, no 92 è soppresso".
18. 10. Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

"Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di
pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che
gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2020, e applicano entro
i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni
effettuate mediante carte di pagamento.

1-ter. Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui al comma
1-bis, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 1-bis.

1-quater. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al
comma 1-bis, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato".
18. 12. Rampelli, Osnato, Bignami.


"Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici gli istituti di credito presenti nel territorio dello Stato devono restituire a coloro che utilizzano pagamenti elettronici l’uno per cento sulle transazioni effettuate dai medesimi soggetti che utilizzano i pagamenti elettronici".
18. 13. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

"Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle persone fisiche che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età".
18. 14. Osnato, Bignami, Zucconi.

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