Dlgs partecipate, confermate disposizioni sui casinò
Il decreto legislativo sulle partecipate approvato dal Consiglio dei ministri conferma le esenzioni per le Case da gioco e le loro società di gestione.
È ormai imminente, o almeno dovrebbe esserlo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo integrativo e correttivo di quello sulle società a partecipazione pubblica entrato in vigore nell'agosto dello scorso anno e che era stato dichiarato parzialmente incostituzionale. Il testo approdato in Consiglio dei ministri dopo il passaggio in Parlamento conferma le disposizioni sui casinò che sono il frutto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata. In particolare, il testo prevede che “in deroga all’articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.”.
La possibilità per le amministrazioni pubbliche di detenere partecipazioni nelle sole società che, alla data di entrata in vigore del testo unico, risultino già costituite per la gestione delle case da gioco e siano state già autorizzate
a tale attività ai sensi della legislazione vigente è frutto dell'esplicito accoglimento di una condizione posta dalla Conferenza Unificata in sede di intesa. Per tali società, le uniche ammesse in deroga rispetto alla previsione dell’articolo 4, sono le solo quattro già costituite e autorizzate per la gestione delle case da gioco di Campione d’Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia.