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Nuovo Dpcm, niente chiusura alle 24 per casinò e sale giochi

13 ottobre 2020 - 08:10

Il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte  prevede norme sul gioco, ma le sale non dovranno chiudere alle 24.

Scritto da Redazione

Niente chiusura alle ore 24 per casinò, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, una ipotesi che era stata ventilata ma che è accantonata alla lettura delle disposizioni contenute nel nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, predisposto allo scopo di fronteggiare l'emergenza Covid-19. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 14 ottobre e hanno efficacia, si legge, fino al 13 novembre, tenendo presente che, ai sensi del decreto legge approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome potranno emanare norme più stringenti, mentre quelle "ampliative" sono soggette a rigorosi paletti e comunque all'approvazione da Roma.

LE NORME SULLE SALE GIOCHI - "Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo - si legge - sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibiità dello svolgimento delle suddette attività all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10".

LE NORME SU RISTORANTI E BAR - Se le attività di gioco non dovranno chiudere alle 24, sono comunque sottoposte alle disposizioni contenute al punto ee del Dpcm stesso, per quanto riguarda le loro attività di ristorazione. Esse, (tra queste bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) "sono consentite sino alle ore 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo". Inoltre, queste attività restano consentite "a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analighi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10".

 

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