I consiglieri comunali Simone Verda e Gianluca Marchesini del gruppo Campione 2.0 chiedono in via urgente e in forma scritta al sindaco del Comune di Campione d’Italia, Roberto Canesi che “comunichi agli interroganti se e quali provvedimenti o interventi intenda attuare o abbia attuato per impedire o interrompere l’attività antigiuridica e in contrasto con la legge posta in essere dagli organi societari, in palese violazione delle prerogative del socio stabilite dallo Statuto, peraltro verosimilmente idonea a provocare danno erariale”.
L'interrogazione è stata presentata ieri, 5 febbraio, dai consiglieri comunali dell’opposizione del Comune di Campione d'Italia ed è stata inviata anche al giudice delegato del tribunale di Como, Marco Mancini e per conoscenza al prefetto di Como Corrado Conforto Galli. I consiglieri segnalano infatti che “la Società sta procedendo a reclutamento del personale in violazione all’articolo 19 del decreto del 2016 in quanto i bandi non hanno ricevuto adeguata pubblicità a livello nazionale in violazione dell’articolo 35 e in quanto non fissano preventivamente adeguati criteri di selezione del personale, incorrendo così nella nullità del rapporto”.
A questo si aggiunge “che gli organi amministrativi della Società stanno procedendo a determinare una spesa non prevista dal concordato e violando l’articolo 15 dello Statuto societario, non essendo stata assunta la decisione assembleare di procedere ad un esborso straordinario superiore a 200.000 euro non riguardante retribuzioni del personale dipendente già assunto, bensì nuovi lavoratori dei quali il vigente contratto aziendale non ammette l’assunzione”.
Nel testo si legge che i consiglieri portano a conoscenza del sindaco e del segretario generale alcune circostanze riguardanti la Casinò di Campione Spa.
Per prima cosa “sul sito web della Società risultano pubblicati due bandi di selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato, il primo recante la data del 27 dicembre 2024 e attinente 13 'impiegati di gioco' e il secondo recante la data dell’8 gennaio 2025 per il reclutamento di due 'ispettori di sala poker'. In ambedue i casi è stata stabilita la data del 13 gennaio 2025 per la presentazione delle domande dei candidati e i bandi non sono stati assoggettati a nessun’altra forma di pubblicità sulla stampa nazionale, sulla Gazzetta ufficiale o sul portale di reclutamento del personale pubblico nazionale di cui al decreto legge del 2021 convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021 (c.d. Inpa)”.
Nel secondo punto viene specificato che “il reclutamento del personale delle società pubbliche è regolato dall’articolo 19 del decreto legislativo del 2016 (c.d. Madia), secondo il quale le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
In terzo luogo “la stessa norma di legge prevede che salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Risulta inoltre che la società non ha ad oggi stabilito con propri provvedimenti i precitati criteri e modalità per il reclutamento del personale e, quindi, la comminata nullità si ricollega automaticamente, nel caso, al mancato rispetto dell’articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001”.
Pertanto quest’ultima disposizione “obbliga la società a reclutare il personale rispettando, tra gli altri, anche i seguenti principi: adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”.
Nel punto cinque viene evidenziato che “il vigente statuto della Società (articolo 15, comma 2, ultimo alinea) prevede che i suoi organi amministrativi non possano esercitare i poteri di spesa di carattere straordinario eccedenti 200.000 euro, anche se ripartibili in più esercizi, esclusi gli impegni e i pagamenti dovuti per l'ordinaria fornitura di beni e servizi necessari per la normale operatività aziendale nei limiti di spesa previsti dal piano concordatario e per gli stipendi e le indennità dovute al personale dipendente e le assunzioni previste dai menzionati bandi per (almeno) dodici mesi eccedono tale limite dovendo pertanto esser decise e deliberate dall’assemblea dei soci, ovverosia con il voto in quella sede del Sindaco di Campione d’Italia”.
Inoltre “il vigente contratto collettivo aziendale di lavoro (articoli 11 e seguenti), avente carattere integrativo del piano di concordato preventivo, non prevede assunzioni a tempo determinato nell’arco di tempo concordatario, bensì una progressione di assunzioni a tempo indeterminato attualmente non attivabili per mancato raggiungimento degli obiettivi di ricavi economici annuali stabiliti dal concordato”.
Infine “uno dei due bandi ai cui la presente interrogazione si riferisce, prevede che la gestione tecnica del procedimento di assunzione sia curata da una società svizzera (Randstad Sa, filiale di Lugano sita in via Pietro Peri n. 4), senza nessuna precisazione circa il contenuto specifico di questo apporto estero e circa le modalità di scelta della affidataria”.