Con una lettera alla redazione di Gioconews.it, il sindaco di Campione d'Italia Roberto Canesi replica "a difesa di un’amministrazione comunale e di una comunità che ho l’onore di rappresentare di fronte ad affermazioni palesemente distorte e non veritiere", quelle dell'ex amministratore del Casinò Marco Ambrosini. La riportiamo integralmente.
Leggo, quale sindaco del Comune di Campione d’Italia, con non poco stupore e rammarico l’articolo recentemente apparso su Gioco news in merito a talune valutazioni espresse dall’ing. Marco Ambrosini, quale ex amministratore delegato della Casa da gioco di Campione, laddove critica l’Amministrazione Comunale per un “atteggiamento opaco, ondivago e contraddittorio”, obbligandomi a una pronta puntualizzazione e replica.
Dispiace infatti leggere una ricostruzione dei fatti non corretta e distorta da parte di persona che ha sempre goduto della massima fiducia, ma che purtroppo, una volta emerso un suo comportamento personale perlomeno negligente e gravemente reticente, cerca semplicisticamente di scaricare su terzi carenze che dovrebbe al contrario ricercare nei propri atti, secondo principi di correttezza e trasparenza.
Il rapporto fiduciario con l’ing. Ambrosini, quale amministratore delegato della società Casinò di Campione, partecipata al 100% dal Comune di Campione, si è purtroppo incrinato a seguito dell’accertamento da parte del socio di alcuni fatti che hanno pregiudicato via via il relativo affidamento, facendo venir meno quei requisiti di trasparenza, diligenza e buona fede che devono contraddistinguere l’operato di ogni amministratore.
L’ing. Ambrosini lamenta che in occasione della sua designazione quale membro dell’organo di amministrazione della spa a partecipazione pubblica, il socio Comune di Campione non lo abbia informato dell’”esistenza di preclusioni legali collegate al mio stato di quiescenza”.
A parte il fatto più che banale che l’accettazione di una carica in una Spa, come nel caso, a partecipazione pubblica impone sempre, da parte del nominato, la verifica di sussistenza dei requisiti soggettivi di idoneità, come individuati dalle varie disposizioni di legge al riguardo, è bene sottolineare che la preclusione legale non è relativa – come parrebbe intendere l’ing. Ambrosini - all’assunzione di un incarico di governo da parte di soggetto che si trova in stato di quiescenza, ma alla sua retribuzione.
Infatti la legge (art. 5 comma 9 del DL 95/2012, convertito in legge n. 135/2012) impone che il soggetto che si trova in quiescenza può certo ricoprire regolarmente la carica e svolgere l’incarico, ma deve farlo a titolo gratuito, salvo solo il rimborso delle spese.
Quindi l’ing. Ambrosini, allorché aderì con prot. 4843 in data 29/7/2021 alla partecipazione al bando pubblico comunale e successivamente accettò la carica quale membro dell’Organo di governo della società casinò di Campione spa, ben sapeva (o avrebbe dovuto accertarlo con la dovuta diligenza) dei vincoli di legge esistenti coinvolgenti la propria condizione personale e la conseguente obbligatoria gratuità dell’incarico.
Quel che poi lascia maggiormente sconcertati è il fatto che, come emerge dagli stessi verbali della società, una volta regolarmente nominato e accettata la carica, lo stesso ing. Ambrosini in varie occasioni – sia nel corso di riunioni dell’organo di governo, sia di assemblea della Società - ha trattato ed esaminato direttamente, quale amministratore delegato, lo specifico argomento. Come risulta infatti dagli atti, in occasione della determinazione dei compensi da attribuire ai membri del CdA, è stata trattata ed esaminata la posizione della retribuzione di un altro membro del consiglio che aveva diligentemente esplicitato la propria posizione personale di “soggetto in stato di quiescenza”, stabilendo che nessuna retribuzione o compenso potrà essere nel caso corrisposto, ostandovi l’art. 5 comma 9 del DL 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, fatto salvo il solo rimborso delle spese.
Nel totale silenzio circa l’analogo suo stato personale di persona in stato di quiescenza (come emerso successivamente), il CdA ha attribuito all’ing. Ambrosini l’ordinaria retribuzione di consigliere + l’indennità integrativa per la carica di Amministratore Delegato + un eventuale premio di produzione annuo. Retribuzione e compenso che l’ing. Ambrosini ha continuato a far liquidare dalla Società a proprio favore sino all’avvenuto accertamento di detta sua condizione soggettiva a seguito di verifica periodica dei requisiti da parte del socio Comune di Campione.
Affermare, come risulta riferito dall’ing. Ambrosini nell’articolo in esame, che la causa di questo suo comportamento reticente e/o omissivo, che dir si voglia, sia da imputare all’Amministrazione Comunale per incolpevole non conoscenza da parte dello stesso della specifica norma di legge, appare giustificazione assai debole, che trova netta smentita negli atti assunti e verbalizzati dallo stesso Ambrosini.
Il comportamento tendenzialmente elusivo dell’ing. Ambrosini – tale da violare l’obbligo e il dovere dell’amministratore di massima diligenza, trasparenza e buona fede a tutela degli interessi della società amministrata - si era appalesato anche allorché, a seguito della richiesta del 16/01/2023 del Comune di Campione per la doverosa verifica annuale della sussistenza dei requisiti di legge dei membri dell’organo di governo della società Casinò, egli aveva fornito risposta piuttosto evasiva e generica, riconducendo la legittimità del proprio incarico a una mera questione di insussistenza di pendenze penali, asserendo per di più, in maniera non veritiera, di non aver mai partecipato al bando comunale. Solamente dopo la reiterata specifica richiesta di chiarimenti da parte del Comune circa la piena conformità a legge dei suoi requisiti personali e soggettivi, l’ing. Ambrosini dichiara e rende conoscibile la propria posizione di “soggetto in stato di quiescenza”.
Peraltro, in merito all’atto di revoca, deve richiamarsi autorevole parere legale, acquisito direttamente dalla stessa Società Casinò, che, ripercorrendo i vari punti del tema, chiarisce la portata e l’ambito operativo della norma di legge, concludendo per l’irregolarità delle retribuzioni percepite dall’ing. Ambrosini, invitando la Casa da gioco a valutare la ripetizione dell’indebito.
La giustificazione dell’atto di revoca adottato nei confronti dell’ing. Ambrosini trova specifica e ampia motivazione nello stesso verbale di revoca dell’assemblea del 2/03/2023 della società Casinò di Campione. È poi indubbio che la prosecuzione del mandato, ancorché gratuito dell’ing. Ambrosini, senza un contestuale preciso impegno di rimborso delle somme indebitamente percepite, avrebbe determinato l’insorgenza di una controversia tra la Società e il suo amministratore delegato per il rimborso di queste retribuzioni, avviando un evidente e illegittimo caso di conflitto di interessi, ponendo certamente a serio rischio il regolare funzionamento dell’azienda.
Da quanto sopra risulta che la revoca dell’ing. Ambrosini sia stato un atto non piacevole, ma dovuto in quanto direttamente conseguente alla legge, agli approfondimenti effettuati e al relativo parere legale acquisito dalla stessa Casa da gioco, tesi a garantire la regolare e legittima continuità dell’azienda, come in effetti avvenuto.