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Disciplina vigente per i casinò, Palazzo Chigi sordo ai richiami della Corte costituzionale

21 dicembre 2023 - 09:37

Secondo Palazzo Chigi per i casinò resta ferma la legislazione vigente, ma la Corte costituzionale ha più volte sollecitato un loro riordino normativo.

Foto di Romain Virtuel su Unsplash

Foto di Romain Virtuel su Unsplash

Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n. 2448
Visto l’art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art.1. È data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
L’autorizzazione del Ministro per l’interno ha efficacia giuridica anche in confronto a terzi.
Nell’atto dell’autorizzazione, il Ministro per l’interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l’esecuzione dei singoli provvedimenti, stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.
Art.2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del  Governo, Ministro per l’interno. Proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge,
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso, nel 1933  identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Campione decreto n.201 in data 2 marzo 1933
Venezia decreto n.62 in data 14 gennaio 1937.

Decreto in data 4 aprile 1946 del Presidente della Giunta V. d. A
Art. 1. È istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.

Art. 2. La concessione dell’esercizio della casa da gioco sarà fatta dal Consiglio della Valle d’Aosta d’intesa con il Comune di Saint Vincent. Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle ed il Comune di Saint Vincent in base a percentuale da determinarsi dal Consiglio della Valle d’Aosta.
Art.3. Sulla vigilanza dell’esercizio e sulla disciplina della casa da gioco di Saint Vincent provvederà il Consiglio della Valle d’Aosta mediante appositi incaricati.
Art. 4. Il presente decreto, dopo la ratifica entra in vigore con effetto del giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


L’articolo 19 del Decreto Legge n.318 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl L. 22 dicembre 1927, n.2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n.3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.

Le case da gioco, credo, hanno il compito, per espressa volontà politica, di permettere agli enti locali periferici una forma di autofinanziamento.
Ad una similare conclusione si può giungere  leggendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 2022 quanto segue:

“La possibilità, prevista per la regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sulla attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dl 1949 in armonia con lo Statuto hanno alle entrate regionali, al fine … di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario”. (Dalla sentenza 152 del 1985)

Della citata sentenza 152 si riporta una parte: “6. Peraltro questa Corte, mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi da rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità:  … La disorganicità risulta accentuata dalla recentissima legge 11 dicembre 1984, n. 848, in cui l’art.25 è così formulato: “Le disposizioni di cui agli artt. da 718 a 722 del Codice Penale e dall’art.10 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con Rd 13 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociere durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez”.
Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l’intero settore, precisando tra l’altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando altresì, in tema di distribuzione dei proventi, quella perequazione di cui la  legge 31 ottobre 1973, n. 637, sulla destinazione degli utili della casa da gioco di Campione può essere considerata solo un primo passo.
Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nell’ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli artt. 718 – 722 c. p.), vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto”.

Ho letto la nota di Palazzo Chigi sull'approvazione in prima lettura del decreto legislativo di riordino del gioco online e, poiché si fa cenno alla legislazione vigente in tema di case da gioco mi sono premurato di effettuare una ricerca.

Un po’ per curiosità perché in tanti anni passati a lavorare nei casinò, dal 1959 al 2000 e me ne interesso ancora, un po’ perché in tanto tempo non sono riuscito a vedere una legislazione organica se non tentativi, mi pare dal 1992, quando ho letto progetti e disegni di legge presentati in Parlamento, ma senza alcuna conclusione legislativa, mi sono sentito attratto dalla ricerca e mi ritrovo, purtroppo, senza il risultato che cercavo.

In precedenza ho esposto l’esito della mia ricerca e, come si può constatare  non sono riuscito a trovare altro e me ne dispiace; pensavo di conoscere il mondo dell’azzardo nazionale autorizzato: mi devo forse ricredere?

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