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Gioco pubblico legale e casinò, un confine incerto

06 settembre 2023 - 15:53

I casinò non sono sotto l'egida dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma appartengono anch'essi al cosiddetto gioco pubblico e legale.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Milan Seitler su Unsplash

Foto di Milan Seitler su Unsplash

Da molto tempo mi domando quale sia la motivazione per la quale il casinò non rientra nel discorso del gioco pubblico. 
Ed allora sono andato alla ricerca su internet di una definizione che recita: “In Italia il cosiddetto gioco pubblico è definito come tutti i giochi regolamentati da Aaams, ovvero Amministrazione autonoma dei onopoli di Stato (da tempo diventata Agenzia delle dogane e dei monopoli Ndr) ... e ingloba tutte le forme di gioco legali presenti in Italia che sono appunto, sempre secondo la legge, i giochi d’azzardo, d’alea di abilità...”.
Quello che ulteriormente mi disorienta, e non poco, è “tutte le forme di gioco legali” come se il casinò fosse di un altro pianeta. Eppure a datare dal 1927, tramite decreti luogotenenziali, poi convertiti in legge furono permessi i primi tre casinò.

Infatti il Regio decreto legge in data 22 dicembre 1927, n. 2448, recita:                                  
Visto l’art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n.100; ritenuta la necessità assoluta e urgente di provvedere; sentito il Consiglio dei ministri; sulla proposta del capo del Governo, primo ministro, ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno; abbiamo decretato e decretiamo:                             Art. 1. E’ data facoltà al Ministro dell’interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche inderogabili.
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l’interno. Proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge,
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Ai Comuni di Venezia e Campione d’Italia fu esteso, nel 1933 identico decreto che, in sostanza, ha autorizzato le rispettive case da gioco.
Campione decreto n. 201 in data 2 marzo 1933
Venezia decreto n .62 i data 14 gennaio 1937.

Ed ecco il quarto casinò.

Decreto in data 4 aprile 1946 del presidente della Giunta VdA:
Art. 1. E’ istituita, per la durata di anni 20, nel Comune di Saint Vincent una casa da gioco, nella quale è permesso anche il gioco d’azzardo e il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge relative alla disciplina delle case da gioco nonché dalle prescrizioni che saranno determinate con successivo decreto.
Art. 2. La concessione dell’esercizio della casa da gioco sarà fatta dal Consiglio della Valle d’Aosta d’intesa con il Comune di Saint Vincent. 
Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle ed il Comune di Saint Vincent in base a percentuale da determinarsi dal Consiglio della Valle d’Aosta.
Art. 3. Sulla vigilanza dell’esercizio e sulla disciplina della casa da gioco di Saint Vincent provvederà il Consiglio della Valle d’Aosta mediante appositi incaricati.
Art. 4. Il presente decreto, dopo la ratifica entra in vigore con effetto del giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Anche la Corte Costituzionale, recentemente, si è occupata di case da gioco, e mi pare si possa giungere alla conclusione che i casinò rientrano tra il gioco legale, ecco uno stralcio della sentenza n. 90 del 2022. Eccone uno stralcio:        
“La possibilità, prevista per la regione autonoma Valle d’Aosta, di istituire e gestire una casa da gioco in deroga al divieto penale del gioco d’azzardo è stata fondata sulla attribuzione, che lo statuto speciale ha riconosciuto alla stessa, della competenza in materia di turismo. I ricavi derivanti dall’attività della casa da gioco in linea con quanto disposto dal legislatore statale a partire dal 1949 in armonia con lo Statuto hanno alle entrate regionali, al fine (...) di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario”. (Dalla sentenza 152 del 1985)    
L’art. 19 del Decreto n. 319 del 1 luglio 1986 convertito in Legge n.488/86, dal titolo: Entrate speciali a favore dei comuni di  Sanremo e Venezia, recita al comma 1: “Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo  e Venezia alle gestione di cui al Rdl. 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito dalla L. 27 dicembre 1928 n. 3125, nonché al Rdl 16 luglio 1936, n. 1404 convertito dalla L. 14 gennaio 1937 n. 62, sono considerate, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si dà luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate”.
Penso che la specifica natura giuridica delle entrate derivanti agli enti pubblici citati possa essere sufficiente per annoverare i casinò tra il gioco legale e pubblico. Se non vado errato, nel senso che non ho a disposizione i capitolati di tutte le gestioni, i locali delle case da gioco si intendono pubblici; probabilmente ai sensi delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

Per ciò che ho appena riportato rinnovo la iniziale domanda con la richiesta di una grossa cortesia, quella di chiarirmi la differenza, che non vedo, ma probabilmente esiste stante quanto è dato leggere, tra gioco pubblico e gioco nei casinò e per quale motivo allorché si parla di “tutte le forme di gioco legali” il casinò non sia menzionato. Anticipatamente ringrazio.

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