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Milleproroghe a volata finale, sì in commissione a norme su Campione

20 febbraio 2021 - 08:55

Le commissioni riunite della Camera ultimano i lavori del Milleproroghe, parere favorevole all'emendamento su Campione.

Scritto da Anna Maria Rengo
Milleproroghe a volata finale, sì in commissione a norme su Campione

Atteso in Aula lunedì 22 febbraio alle ore 10, il disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe. In vista dell'arrivo, le commissioni Affari costituzionali e Bilancio ultimano il loro esame delle proposte emendative al testo, che hanno superato la prima scrematura, quella della "segnalazione", e poi che sono state indicate come "prioritarie".

E in questo contesto, una buona notizia, arriva per l'unica proposta di modifica superstite che si riferisce a Campione d'Italia, quella a firma dei deputati del Pd Braga, Lorenzin e Fragomeli. Il presidente e relatore per la prima commissione, Giuseppe Brescia, ha infatti espresso parere favorevole all'emendamento, purchè con riformulazione.

Ecco cosa prevede l'emendamento riformulato, e che ha la finalità di prorogare al 2027 il criterio su cui calcolare l'anticipazione di tesoreria e di prorogare di un anno i benefici previsti per chi investe a Campione d'Italia, soprattutto alla luce del fatto che nel 2020 non c'è stato quasi nessuno che è venuto a investire a causa della pandemia.

IL NUOVO TESTO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all’anno 2027 alle medesime condizioni di cui all’articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.

11-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente: « 576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;

b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente: « 577-bis. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al
comma 577 il credito d’imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli ».

3.87. (Nuova formulazione) Braga, Fragomeli, Lorenzin.

 

 

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