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Partecipate a Venezia: 'Cmv Spa, le ragioni della fusione con CdV Spa'

31 dicembre 2021 - 12:00

Pubblicati gli atti relativi alla revisione periodica delle partecipate del Comune di Venezia, ecco le disposizioni sulle due società del casinò.

Scritto da Anna Maria Rengo
Partecipate a Venezia: 'Cmv Spa, le ragioni della fusione con CdV Spa'

Già anticipate in commissione, e poi votate dal consiglio comunale, grazie alla pubblicazione degli atti approvati sull'albo pretorio, vengono dettagliate tutte le disposizioni relative alle due società facenti capo al Casinò di Venezia contenute nella revisione periodica delle societè partecipate da Ca' Farsetti.

In estrema sintesi, come si legge, il piano prevede per la Cmv Spa, controllata in via diretta dal Comune, "la previsione di una dismissione differita della società, da realizzarsi tramite una operazione di fusione con la controllata. Tale dismissione, in ogni caso, dovrà essere compatibile con il mantenimento dell’asset fiscale di cui sopra". Invece, per quanto riguarda la Casinò di Venezia Gioco Spa, controllata in via indiretta tramite Cmv Spa - in house, "è necessario mantenere la partecipazione, continuando nelle attività di risanamento e di rilancio della società".

LA RELAZIONE SULLA CMV SPA
Tipo di partecipazione: Controllata in via diretta.
Azioni da intraprendere: Dismissione della partecipazione tramite fusione con la controllata, ferma la tutela degli interessi economici della società e dell’Ente.

La Casinò Municipale di Venezia S.p.A. è stata costituita il 14 dicembre 1995 a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 6/7 febbraio 1995.
Con deliberazione n. 148 del 22 dicembre 2008 il Consiglio comunale ha deliberato un aumento di capitale mediante conferimento di beni mobili e immobili, perfezionato con il trasferimento della proprietà di beni mobili artistici per un valore di 5.612.500 euro e del “Palazzo del Casinò” del Lido di Venezia, per un valore di 34.414.025 euro.
Con deliberazione n. 34 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la riorganizzazione del “Casinò di Venezia” e la modalità di affidamento della gestione della Casa da Gioco.
In data 1° ottobre 2012, in un’ottica che a quel tempo prevedeva il successivo affidamento a terzi (c.d. “privatizzazione”) dell’attività di gestione della Casa da Gioco, la società Casinò Municipale di Venezia S.p.A. ha modificato la denominazione societaria in CMV S.p.A. e ha scorporato il “ramo gioco”, conferendolo nella società di nuova costituzione ed interamente controllata denominata Casinò di Venezia Gioco S.p.A..
In data 22 ottobre 2012 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione in CMV S.p.A. delle società interamente possedute Marco Polo S.r.l. e Ranch S.r.l., con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Venuta nel frattempo meno la prospettiva della “privatizzazione”, ed in esecuzione di quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 137/2015, l'assemblea dei soci di CMV S.p.A. nella seduta del 29 febbraio 2016 ha deliberato il conferimento da parte di CMV S.p.A. alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A. di un ulteriore ramo d'azienda costituito da un ulteriore insieme di beni e rapporti giuridici organizzati per la gestione dell’impresa, comprendenti anche la partecipazione in Venis S.p.A., pari al 5% del capitale sociale.

Il predetto Piano di Razionalizzazione e la Revisione Straordinaria delle partecipazioni approvata nel 2017 con la deliberazione n. 37 hanno previsto che i residui assets patrimoniali attivi e passivi rimanessero in capo a CMV S.p.A., al fine di una successiva e progressiva valorizzazione e cessione delle attività detenute; al termine di tale procedura, si sarebbe potuto addivenire alla dismissione di CMV S.p.A. tramite una procedura di liquidazione.
Ad oggi, una parte significativa delle attività di valorizzazione e cessione di cui sopra è stata già realizzata, con risultati adeguati sia in termini di valori, sia in termini di riduzione delle partite debitorie di CMV S.p.A..
Per ciò che peraltro riguarda uno degli asset attivi ad oggi residui – i terreni del c.d. “Quadrante di Tessera” – si deve evidenziare come la Società Venezia F.C. s.r.l. avesse presentato in data 24 luglio 2018 al Comune di Venezia lo Studio di Fattibilità, a valere quale progetto preliminare, per la realizzazione del nuovo stadio del Venezia Calcio in un’area di 40 ettari inclusi nel menzionato compendio immobiliare.

Detto progetto, che prevedeva anche l’acquisizione dei terreni di proprietà di CMV S.p.A., è stato dichiarato, ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1 comma 304, lett. a), di pubblico interesse con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18 ottobre 2018.
Pertanto erano state avviate le procedure per una successiva cessione delle aree al proponente, una volta concluso il complesso iter amministrativo volto all’approvazione del progetto definitivo.
Ad oggi però, alla luce della rinuncia da parte della società Venezia F.C. s.r.l. a portare avanti il progetto, si rende necessario procedere in modo diverso, non risultando possibile la cessione dei predetti terreni in tempi coerenti con l’obbligo di dismissione della società CMV S.p.A..

All’immediata dismissione della società CMV S.p.A. osta, per altro verso, anche la presenza di un rilevante asset fiscale a recuperabilità progressiva, costituito dalla futura possibilità di deduzione dai redditi imponibili del gruppo di perdite, interessi passivi ed ACE (Aiuto alla crescita economica) prodotti in esercizi precedenti. Tale asset è in larga parte fruibile all’interno della procedura di consolidato fiscale nazionale promossa da CMV S.p.A. a partire dall’esercizio 2008 e tutt’ora in corso. Il venire meno di tale recuperabilità futura, anche eventualmente per effetto della dismissione immediata di CMV S.p.A., potrebbe generare un pregiudizio per la società e conseguentemente anche per l’Amministrazione Comunale di oltre 17 milioni di euro.

Il verificarsi di tale pregiudizio si porrebbe in evidente contrasto con la finalità della disciplina avente ad oggetto la razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni.
Con nota PEC prot. DT 22866 – 25/03/2021 avente ad oggetto "Monitoraggio sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nei piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi degli artt. 24, comma 1, e 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche - ha richiesto al Comune di Venezia di voler esprimere le proprie considerazioni in merito alla mancata realizzazione della misura di razionalizzazione deliberata relativamente a CMV S.p.A..
Con nota PEC 192438 del 20/04/2021 l'Amministrazione Comunale ha riscontrato la richiesta di chiarimenti del MEF, precisando che nei piani di razionalizzazione succedutisi nel tempo è stata motivatamente prevista la dismissione differita della società, al fine di consentire il rimborso ai creditori dei debiti esistenti in capo alla società.
Tale differimento trovava, come detto, ulteriore e rilevante ragione sia in relazione ai tempi necessari per la procedura di cessione dei terreni del c.d. Quadrante di Tessera, sia per consentire il recupero dell’importante asset fiscale sopra menzionato.

Solo una volta concluse e definite le predette tematiche sarebbe stato dunque possibile procedere, senza pregiudizio, con la dismissione della società. Il Comune di Venezia ha, quindi, chiarito che si tratta di una complessa procedura di dismissione, il cui perfezionamento è correlato alla realizzazione di importanti operazioni e verifiche, volte a tutelare gli interessi e l'equilibrio della società e, conseguentemente, a non arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale anche nella sua veste di socio unico.

E' stato infine rappresentato che, a tutela di tali rilevanti interessi, si riteneva necessario porre in istruttoria la percorribilità di una dismissione di CMV S.p.A. mediante la diversa modalità consistente in una operazione di fusione inversa nella controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e che, in ogni caso, la Corte dei Conti - nel Referto sullo stato della razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti territoriali del Veneto approvato con deliberazione n. 42/2021/GEST - ha compreso la difficoltà per gli Enti soci di rispettare i termini di dismissione delle partecipazioni societarie.

Attualmente, nell’ambito dell’istruttoria sopra citata, è in corso di completamento una dettagliata analisi preliminare, cui farà seguito la proposizione di una o più istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate, volte ad ottenere conferma della possibilità di procedere, senza pregiudizio, alla prospettata operazione di fusione inversa di CMV S.p.A. nella controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A..
In quest'ottica, quindi, si conferma la previsione di una dismissione differita della società, da realizzarsi tramite una operazione di fusione con la controllata. Tale dismissione, in ogni caso, dovrà essere compatibile con il mantenimento dell’asset fiscale di cui sopra.

LA RELAZIONE SULLA CASINO DI VENEZIA GIOCO SPA
Tipo di partecipazione: Controllata in via indiretta tramite CMV S.p.A. - in house.
Azioni da intraprendere: Mantenimento della partecipazione.

E' la società affidataria in house della gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.
La Società è stata costituita a seguito del progetto di riorganizzazione della Casinò Municipale S.p.A., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2012 mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla gestione della Casa da Gioco.
In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 febbraio 2016, la società CMV S.p.A. ha conferito a Casinò di Venezia Gioco S.p.A. il ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente alla gestione della Casa da Gioco.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell’affidamento del Servizio di Gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia. Infatti il soggetto giuridico autorizzato all’esercizio del gioco d’azzardo, in deroga ai divieti imposti dalle vigenti leggi penali, è il Comune di Venezia, quale unico destinatario dell’autorizzazione contenuta nel decreto del Ministero dell’Interno, emanato il 30 luglio 1936, così come nei successivi decreti autorizzatori che, di volta in volta, individuano le sedi idonee allo scopo.

L’autorizzazione del Ministero dell’Interno nei confronti del Comune di Venezia, risulta adottata in virtù del R.D.L. del 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al Comune di Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del Comune di San Remo.

La deroga al divieto penale di esercizio di giochi d’azzardo, previsto e sanzionato dagli artt. 718 e ss. del codice penale, che tale autorizzazione comporta, risulta giustificata proprio in ragione del fatto che il controllo su un’attività, normalmente considerata illecita, è affidata ad un Ente pubblico Territoriale.

A fronte di tale situazione giuridica il Comune di Venezia ha confermato in esito alla mancata conclusione dell'operazione di cessione a terzi della gestione della Casa da Gioco la modalità di affidamento in house del predetto servizio.
La società è legata all'Amministrazione da un apposito contratto di servizio.
La natura aleatoria delle entrate della Casa da Gioco, ha comportato, nel corso degli ultimi anni (2012-2016), anche a causa della crisi del mercato del gioco d’azzardo in Italia e nel mondo, la diminuzione delle entrate che, correlata alla dinamica dei costi strutturali della società e al regime convenzionale con il Comune di Venezia, ha determinato una situazione economicofinanziaria della società particolarmente critica.
Infatti l'Amministrazione Comunale è dovuta intervenire ripetutamente ad effettuare degli
interventi di ricapitalizzazione indiretti per il tramite di CMV S.p.A, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (previsione ora inserita nel testo unico all'art. 14), a norma del quale il divieto di finanziamento da parte dei soci pubblici non si applica agli interventi di ricapitalizzazione dovuti ai sensi dell’art. 2447 c.c, ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione.

Alla luce di tale situazione nella Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 si era previsto di:
- mantenere la partecipazione anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 12-
sexies del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017
secondo cui: "In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o
mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018".
Si deve ricordare come nel corso del 2017 la società abbia approvato un Piano di
Ristrutturazione aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di consentire all'Amministrazione Comunale il necessario intervento di ricapitalizzazione della società nel 2017 approvato con DCC n. 19 del 24/5/2017.
Gli elementi essenziali di tale Piano erano costituiti:
- dalla revisione complessiva dei principali costi operativi (tra cui in particolare i costi dei
servizi alla clientela);
- dall’avvio del confronto con le organizzazioni sindacali per giungere alla stesura del nuovo contratto di lavoro aziendale; e contestuale programma di investimenti volti al rilancio della Casa da Gioco.

In data 1/7/2017, a causa dell’infruttuosa trattativa e all’impossibilità di giungere ad un nuovo contratto aziendale di lavoro, la società si è trovata costretta ad applicare un Regolamento Aziendale disciplinante in via unilaterale il rapporto di lavoro in attesa della stipula di un nuovo contratto aziendale di lavoro ciò al fine di ripristinare l’equilibrio economico e finanziario della gestione.
L’attuazione di detto Piano nel corso del 2017 ha permesso di chiudere il bilancio dell’esercizio con un risultato ampiamente positivo conseguendo, dopo 4 anni, un utile netto di € 1.176.753.
Detto risultato deriva sostanzialmente dagli effetti degli interventi previsti nel Piano d’Azione per il definitivo riequilibrio della gestione della Casa da Gioco.

In ogni caso durante l’esercizio 2018 sono proseguite le attività volte all’attuazione del Piano d’Azione. In particolare si è riaperta la fase delle trattative sindacali volte a pervenire alla stipula di un nuovo contratto di lavoro aziendale anche se sul punto è necessario evidenziare come in data 13 marzo 2018 è stata sottoscritta una pre-intesa tra l’Azienda e tre Organizzazioni Sindacali (su otto), SLC-CGIL, Snalc – Cisal e RLC; tale pre-intesa è stata sottoposta a referendum dei lavoratori, svoltosi nel periodo 29 marzo – 3 aprile 2018.

La proposta di nuovo CAL, contenuta nella citata pre-intesa, è stata però rigettata dalla
maggioranza dei lavoratori. Successivamente in data 16 maggio 2018 sono state depositate le sentenze relative alle cause di lavoro intentate da alcuni dipendenti contro il recesso unilaterale dal CAL e l’applicazione di un Regolamento Unilaterale per la disciplina del rapporto di lavoro dal primo luglio 2017.

Dette sentenze hanno sostanzialmente confermato la legittimità dell’impianto introdotto con il Regolamento aziendale unilaterale applicato dalla società accertando solamente il diritto dei lavoratori alla conservazione, quale trattamento individuale, di alcune voci retributive del precedente CAL 1999-2002, condannando la Società a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze retributive.

In ogni caso dette pronunce non hanno minato l’equilibrio economico del bilancio 2017 e
l’attuazione del predetto Piano nel corso del 2018.
Nel corso del predetto periodo si sono gestiti diversi momenti di tensione a causa di alcuni scioperi dei lavoratori ma il 10 dicembre 2019 si è arrivati alla stipula di un nuovo Contratto Aziendale di Lavoro di durata triennale in sostituzione del Regolamento Aziendale Unilaterale adottato il primo luglio 2017.

Il nuovo Contratto Aziendale di Lavoro ha permesso di conseguire i seguenti risultati:
• garantire il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario della Società;
• legare in modo definitivo il Premio di Risultato agli incassi effettivi dell’anno di
riferimento evitando quanto accadeva nel passato dove il premio non era coerente con
l’andamento economico della società;
• acquisire una maggiore flessibilità del lavoro;
• il mantenimento dei livelli occupazionali.

Nel 2018 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 2.207.415 con un esercizio sociale caratterizzato dal ritorno ad un clima di normalità dei rapporti tra le parti sociali.
Nel 2019 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 2.207.366.
Per quanto riguarda l’esercizio 2020, nonostante le note difficoltà causate dall’emergenza
epidemiologica che ha determinato la chiusura delle attività per circa 6 mesi, ha chiuso con un lieve utile pari ad € 49.829.

Per quanto riguarda l’operazione di ricapitalizzazione della società (pari a € 4,25 milioni)
avviata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017, la stessa è stata completata con il versamento dell'ultima tranche dell'aumento di capitale avvenuto il 29/5/2020.
A fronte di tale intervento si è realizzato l’ampliamento della sede di Cà Noghera che è stata inaugurata il 24 agosto 2020.

E’ stata così portata a completa realizzazione ed attuazione il piano di investimenti e di rilancio approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017.
Infine, a seguito delle difficoltà che si sono riscontrate nel primo semestre 2020 per
l’emergenza da COVID-19 che hanno comportato la chiusura delle attività al pubblico dal
24/2/2020 al 5/3/2020 e poi dal 8/3/2020 al 18/6/2020 e ad un conseguente azzeramento degli incassi, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/07/2020 è stata approvata la modifica alla convenzione rep. n. 16538 del 26/6/2012 in merito alle modalità di riversamento degli incassi di gioco al fine di consentire alla società di fronteggiare le difficoltà finanziarie causate dal blocco dell’attività. Con la deliberazione succitata è stato approvato il sesto atto integrativo alla Convenzione.

L’andamento dell’emergenza epidemiologica nel corso dell’autunno 2020 ha determinato una ulteriore chiusura della Casa da Gioco a partire dal 26 ottobre 2020 ininterrottamente fino al 6 giugno 2021. Durante tale periodo di tempo, i dipendenti della società sono stati messi in cassa integrazione. La riapertura dei locali da gioco avvenuta il 7 giugno 2021 è avvenuta in modo completo per la sede di terraferma, Ca’ Noghera, e parziale con eventi mensili ad invito per la sede del centro storico, Ca’ Vendramin Calergi. Al riguardo si segnala che ad agosto del 2021 è stato approvato in assemblea dei soci un revised budget che prevede una chiusura in sostanziale pareggio per l’esercizio in corso.

Alla luce di tale situazione è necessario mantenere la partecipazione, continuando nelle attività di risanamento e di rilancio della società.

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