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Nuovo Ccal al Casinò Venezia: stop alle cause pendenti

12 dicembre 2019 - 10:47

Nella premessa al nuovo Ccal dei dipendenti del Casinò di Venezia le parti rinunciano ai contenziosi in essere.

Scritto da Anna Maria Rengo

Attesa per l'assemblea di domani, venerdì 13 dicembre, nella quale i sindacati illustraranno ai dipendenti del Casinò di Venezia i contenuti del contratto collettivo aziendale di lavoro siglato con l'azienda,sottoponendolo poi a voto.
Nella premessa del nuovo Ccal, che prenderà il posto del regolamento unilaterale entrato in vigore il 1° luglio del 2017, le parti "concordano sulla necessità di superare i contenziosi tra le stesse pendenti e relativi a rivendicazioni di istituti del vecchio Ccal, e di rinunciare reciprocamente alle azioni instaurate e derivanti e/o comunque connesse alla disciplina normativa ed economica prevista dal precedente Ccal 1999/2002, nonché dei successivi accordi integrativi e/o modificativi dello stesso azionate nella seguente causa: Casinò di Venezia Gioco Spa/Fisascat più Snalc più Ugl Terziario più Rlc più Slc Cgil, Tribunale di Venezia, sezione Lavoro Rg 256/2017, fase sommaria ex articolo 28 statuto dei lavoratori".
Nella premessa le parti si concora inoltre sulla volontà di "salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda per tutta la durata del contratto" e di "superare la previgente disciplina collettiva al fine di rendere il nuovo accordo stabile e scevro da possibili ricadute derivanti dai contenziosi pendenti".

LE NORME - Il nuovo contratto entrerà in vigore dal giorno della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31 dicembre 2021.

LE RELAZIONI SINDACALI - Il titolo dedicato alle relazioni sindacali disciplina i diritti di informazione, consultazione e contrattazione sindacale; gli assetti contrattuali e le relazioni sindacali; le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro; il diritto di assemblea nei luoghi di lavoro; le procedure di raffreddamento dei conflitti aziendali e diritto di sciopero; i permessi sindacali retribuiti e non; i permessi per motivi sindacali e cariche elettive; i contributi sindacali; gli albi per comunicati e stampa sindacale; i locali per le attivitèà sindacali.

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO - Quando al titolo sulla costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro, nonchè trattamento economico, disciplina l'assunzione; l'assunzione a tempo indeterminato; il periodo di prova; il rapporto di prova; il rapporto di lavoro a tempo parziale; la classificazione del personale; le declatatorie e profili professionali; le mansioni del lavoratore; i passaggi di ruolo e le modifiche dei livelli di inquadramento; i corsi di qualificazione e formazione professionale; l'orario di lavoro; il lavoro straordinario, trasferta di servizio e indennità domenicale; le festività; le ferie (20 giorni lavorativi fino a 2 anni di servizio, 25 dal terzo al quinto anno, 30 oltre il quinto); i riposi e le pause; i locali di ristoro e mensa; il vestiario; l'ambiente e la sicurezza; gli elementi della retribuzione; i minimi tabellari; l'indennità di funzione dei quadri; gli scatti di anzianità; l'indennità di presenza oraria notturna; l'indennità di cassa; l'indennità per cassa amministrativa e cassa centrale; l'indennità per il servizio prestato nell'ultimo giorno dell'anno e il primo gennaio; l'indennità per i dipendenti di gioco tradizionale assunti ante 1999; la tredicesima e la quattordicesima mensibilità; il trattamento di fine rapporto; le disposizioni in materia di previdenza compliementare; il premio di risultato (alla cui quantificazione concorrono criteri omogenei e uguali per tutti i dipendenti in forza); i criteri di distribuzione del premio di risultato e requisiti per l'erogazione del premio; il deposito del Ccal ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive; la ripartizione delle mance; le assenze, i permessi retribuiti e le aspettative e i permessi non retribuiti; il permesso non retribuito per il personale soggetto a una programmazione rigida delle ferie; la malattia; l'infortunio sul lavoro; la tutela della maternità - astensione obbligatoria e trattamento economico; i congedi parentali; le dimissioni in costanza di gravidanza; i riposi giornalieri (ex permessi per allattamento); la cessazione del rapporto di lavoro; il recesso; le dimissioni; il preavviso; doveri e divieti del lavoratore; il procedimento disciplinare; le sanzioni disciplinari; l'ente bilaterale aziendale; la commissione paritetica.

LE NORME TRANSITORIE - Ci sono poi le norme transitorie riferite al Ccal previgente.

LE NORME FINALI - Il Ccal prevede infine di "valutare la possibilità di avviare una scuola di formazione per tecnici di gioco aperta al pubblico senza oneri in capo all'azienda". Inoltre, le parti convidivono "l'opportunità di rivedere, a parità di costi in capo all'azienda, la polizza assicurativa a copertura della malattia dei dipendenti". In ultimo, "l'azienda si impegna non ricorrere allo strumento della somministrazione lavoro per il reparto giochi".

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