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Casinò Campione, dipendenti dicono sì all'accordo

15 maggio 2018 - 14:33

Al referendum indetto al Casinò Campione d'Italia sull'ipotesi di accordo tra azienda e sindacati sulla riduzione del costo del lavoro vince il sì.

Scritto da Anna Maria Rengo
Casinò Campione, dipendenti dicono sì all'accordo

I dipendenti del Casinò Campione d'Italia hanno approvato, tramite referendum, l'intesa raggiunta tra azienda e sindacati in merito alle misure da adottare per ridurre il costo del lavoro e scongiurare il ricorso al licenziamento collettivo di 156 dipendenti. Massiccia l'adesione al voto: 428 lavoratori si sono recarti alle urne, l'88 percento degli aventi diritto. I sì sono stati 298 (69,63 percento), i no 129 (30,14 percento), e c'è stata una scheda bianca (0,23 percento) e nessuna nulla.

Per domani 16 maggio è dunque prevista la firma dell'accordo, in sede di Polis Lombardia.

L'accordo stabilisce che quello vigente resti in vigore sino alla fine di maggio, mentre quello nuovo avrà validità dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2023.

LA RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - L'accordo prevede, in dettaglio, la "Rimodulazione orario normale di lavoro per i dipendenti del casinò in sostituzione temporanea delle attuali disposizioni inerenti gli accordi aziendali in materia". In particolare, per quanto riguarda il ruolo giochi, è prevista una riduzione dell’orario normale pari al 14,06 percento , pertanto il nuovo orario di lavoro medio settimanale sarà di 27 ore e 30 minuti che corrisponderanno circa 5 ore e 30 minuti/giorno. Per il ruolo ausiliari e amministrativi è prevista una riduzione dell’ orario normale pari al 23,61 percento, pertanto il nuovo orario di lavoro medio settimanale sarà di 27 ore e 30 minuti che corrisponderanno circa 5 ore e 30 minuti/giorno. Quanto al ruolo bar/ristorante, al riduzione dell'orario normale è pari al 12,50 percento, pertanto il nuovo orario di lavoro medio settimanale sarà di 35 ore che corrisponderanno a circa 7 ore giorno.

Quanto sopra determinerà "il relativo riallineamento e riproporzionamento della retribuzione e di tutti gli istituti retributivi e normativi correlati". Pertanto "qualsiasi trattamento in atto di retribuzione lorda complessiva sarà definito e corrisposto in misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro sulla base del nuovo orario di lavoro".
Sarà inoltre "avviata la procedura per ottenere l’erogazione dell’assegno di solidarietà ex art. 31 D.lgs 148 del 2015 di cui al Fondo di integrazione Salariale".
Qualora sia necessario soddisfare eccezionali esigenze di maggior lavoro, "la Società potrà modificare in aumento l’orario", comunicandolo anche alle rappresentanze sindacali e Ooss". Inoltre, "si impegna a concordare l’implementazione dell’orario normale di lavoro, in caso di necessità, in presenza di eventi straordinari". Ancora, "in caso di mancata concessione integrale o parziale del Fis per qualunque ragione , la Società compenserà l’anticipazione erogata a titolo di contributo Fis non riconosciuta, attraverso compensazioni mensili sulle retribuzioni dovute, compensazione attuata in misura analoga a quella del contributo mensile erogato quale anticipazione".
 
IL RIPROPORZIONAMENTO - L'accordo stabilisce inoltre "un tetto massimo e un tetto minimo delle retribuzioni lorde complessive mensili che risulteranno (per i dipendenti a tempo pieno e part time) ad esito della rimodulazione di orario e retributivo".
 
IL RICORSO ALLA LEGGE FORNERO - Nell'accordo si conviene che "l’esubero sia limitato, allo stato, a 30 unità lavorative, con sensibile riduzione delle eccedenze dichiarate in sede di apertura della procedura" e di "utilizzare lo strumento dell’art. 4 della L. 92/2012 nei confronti di un massimo di 22 lavoratori della Casa da gioco che, a partire dalla data del 1 gennaio 2019 , si trovino nella condizione di poter accedere al trattamento pensionistico previsto dall’art. 4 legge 92 del 2012 nei 36 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro. L’applicazione di quanto sopra potrà conseguentemente coinvolgere personale non coincidente (quanto a profilo professionale o di appartenenza) con quelli indicati in esubero nella comunicazione di apertura della procedura. L’utilizzazione dello strumento di cui all’art. 4 legge 92 del 2012 comporta a carico dell’azienda il pagamento di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed il versamento all’Inps della contribuzione sino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento ed è subordinata, oltre che alla sottoscrizione ed approvazione del presente accordo, alla validazione da parte dell’Inps (che provvederà a svolgere l’istruttoria relativa al possesso dei requisiti in capo ai lavoratori ed al datore di lavoro) della domanda che la Società presenterà dopo che la presente intesa sia stata definitivamente sottoscritta nonché approvata dai lavoratori". I lavoratori in possesso dei requisiti "dovranno consegnare alla Società entro e non oltre il 30 maggio 2018 idonea documentazione attestante la personale situazione contributiva" e "formalizzare entro la stessa data il proprio il consenso a beneficiare dell’applicazione e prestazioni di cui all’istituto disciplinato dall’art. 4 legge n. 92 del 2012 unitamente al consenso a fornire all’Inps i dati necessari ad integrare la domanda". Per i restanti otto esuberi "si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di quei dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano maturato i requisiti per il trattamento di pensione di vecchiaia o anticipata".
Qualora, per il personale che ha avuto accesso allo strumento dell’Iso Pensione "l’Inps dovesse successivamente comunicare di non poter dar corso al riconoscimento del trattamento pensionistico la società riprenderà in servizio il lavoratore".
 
 

GLI INTERVENTI ORGANIZZATIVI E DI VERIFICA - Si stabilisce inoltre che "la Società procederà tramite bando, nel rispetto dei requisiti di legge, a partire dalla sottoscrizione e approvazione del presente accordo, nella ricerca e individuazione di un soggetto terzo interessato ad acquisire in affitto e gestire il ramo d’azienda relativo alle attività di bar e ristorazione ed eventistica, comprensivo del personale appartenente al reparto ristorazione e bar. Il capitolato inerente l’affidamento del servizio del ramo d’azienda dovrà prevedere l’obbligo del terzo ad acquisire in affitto detto ramo garantendo a tutto il personale del reparto ristorazione e bar, in forza presso la società al momento del passaggio, lo stesso trattamento economico e normativo (previsto da Cnl turismo e pubblici esercizi e Ccnl e contratto integrativo aziendale) in atto in base al presente accordo e coerentemente con quanto previsto dallo stesso anche in ordine a orario e relativo trattamento economico. L’azienda applicherà le disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile, che recita: 'Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276'".

Inoltre, viene convenuto che "semestralmente – a partire dal gennaio 2019 ( ferme le altre incombenze imposte alla Società dalla legge e/o dagli Organi della procedura) e, quindi, di sei mesi in sei mesi con la stessa cadenza - le parti procederanno ad una verifica del rispetto degli elementi del piano che sarà approvato dagli organi della procedura, focalizzata su andamento dei giochi, dati economici, andamento rapporto franco svizzero euro , andamento ricavi e relazione ricavi/costi conseguiti nel semestre precedente, così da assicurare la coerenza con quanto previsto dal piano" e che "per il periodo di durata del presente accordo la Società non riconoscerà superminimi individuali e/o assegni ad personam e o una tantum, fatte salve eventuali situazioni correlate a necessità di garantire il mantenimento del livello retributivo individuale determinato con il presente accordo a fronte di mutamento di mansioni determinato da necessità aziendali; fatto salvo l’eventuale riproporzionamento a scadenza del presente accordo. Inoltre la Società si impegna a non stipulare contratti di lavoro dipendente e/o collaborazione anche extra con il personale oggetto di risoluzione del rapporto di lavoroin base a quanto previsto al punto c). Le eventuali assunzioni di nuovo personale dipendente, per figure e professionalità non presenti in azienda, dovranno avvenire previa adozione di un regolamento per la selezione del personale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente accordo, comprese quelle per le società partecipate. Le necessità di copertura ruoli saranno soddisfatte in via preliminare e attraverso la selezione con i criteri di legge, mediante personale interno eventualmente disponibile anche part time con eventuale trasformazione del contratto a tempo parziale in tempo pieno, che abbia superato la selezione. Quanto sopra non opera per eventuali necessità di ricoprire posizioni apicali a livello dirigenziale".
Durante la vigenza del presente accordo l’azienda conferma che "non verranno effettuati passaggi di livello, salvo se previsto dal vigente Ccal o per comprovate e giustificate necessità organizzative (esempio per sostituzione del personale non più in azienda). Al tal fine l’azienda curerà l’adozione di strumenti formativi, concordando ove previsto progetti per la valorizzazione della forza lavoro".


LA SALA SLOT - L’azienda , in relazione delle attività delle sale slot ubicato al 1° e 2° piano, "prolungherà dette attività – nelle giornate di venerdì sera, sabato sera , nonché nel/i prefestivo/i sino alle ore 5:30 del mattino. Al riguardo, per dette giornate , verrà riconosciuto al personale delle sale slot coinvolto ed al personale di supporto (reparto sicurezza, reparto sala regia, reparto accoglienza e bar) effettivamente addetto e presente sino alle operazioni di chiusura (nel turno interessato ed in base al servizio svolto) una indennità lorda di 60 franchi svizzeri per ogni giornata in cui vi è stato detto prolungamento".

 

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