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Consiglio e Parlamento Ue: 'Casinò, posizione privilegiata in materia di antiriciclaggio'

18 gennaio 2024 - 09:57

Il Consiglio Ue e il Parlamento raggiungono un accordo su regole più severe in materia di antiriciclaggio: gli obblighi già previsti per i casinò si estendono anche ad altri operatori e se ne introducono di nuovi.

Scritto da Amr
foto tratta dalla pagina Facebook di Vincentvan Peteghem

foto tratta dalla pagina Facebook di Vincentvan Peteghem

Il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento hanno trovato un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio che, confermando le disposizioni già previste come obbligatorie per i casinò, mira a proteggere i cittadini dell'Ue e il sistema finanziario dell'Ue dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo.

Come spiega Vincent Van Peteghem, ministro delle Finanze del Belgio (Paese che ha la presidenza di turno del Consiglio europeo: "Questo accordo è parte integrante del nuovo sistema antiriciclaggio dell’Ue. Migliorerà il modo in cui i sistemi nazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono organizzati e interagiscono. Ciò garantirà che i truffatori, la criminalità organizzata e i terroristi non avranno più spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario."
Con il nuovo pacchetto, tutte le norme applicabili al settore privato saranno trasferite in un nuovo regolamento, mentre la direttiva si occuperà dell’organizzazione dei sistemi istituzionali Aml/Cft a livello nazionale negli Stati membri.
L’accordo provvisorio su un regolamento antiriciclaggio armonizzerà, per la prima volta, in modo esaustivo le norme in tutta l’Ue, chiudendo possibili scappatoie utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario.
L'accordo sulla direttiva, si legge in una nota del Consiglio europeo, migliorerà l'organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio.

GLI ENTI OBBLIGATI - Il Consiglio europeo evidenzia che i soggetti obbligati, come istituti finanziari, banche, agenzie immobiliari, servizi di gestione patrimoniale, casinò, commercianti, "svolgono un ruolo centrale come guardiani nel quadro dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (Aml/Ctf) poiché hanno un posizione privilegiata per individuare attività sospette.

L'AMPLIAMENTO DELL'ELENCO - L'accordo provvisorio amplia l'elenco dei soggetti obbligati a nuovi organismi. Le nuove regole copriranno la maggior parte del settore delle criptovalute, costringendo tutti i fornitori di servizi di cripto-asset (Casp) a condurre una due diligence sui propri clienti. Ciò significa che dovranno verificare fatti e informazioni sui propri clienti, nonché segnalare attività sospette.
Secondo l’accordo, i Casp dovranno applicare misure di adeguata verifica della clientela quando effettuano transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Aggiunge misure per mitigare i rischi in relazione alle transazioni con portafogli self-hosted.
Altri settori interessati dall'adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di rendicontazione saranno i commercianti di beni di lusso come metalli preziosi, pietre preziose, gioiellieri, orologiai e orafi. Diventeranno soggetti obbligati anche i commercianti di auto di lusso, aeroplani e yacht, nonché di beni culturali (come le opere d'arte).

FOCUS SUL CALCIO - L'accordo provvisorio riconosce che il settore del calcio rappresenta un rischio elevato e amplia l'elenco dei soggetti obbligati alle società e agli agenti di calcio professionistici. Tuttavia, poiché il settore e il suo rischio sono soggetti ad ampie variazioni, gli Stati membri avranno la flessibilità di rimuoverli dall’elenco se rappresentano un rischio basso. Le norme dopo un periodo transitorio più lungo, entreranno in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore, a differenza dei 3 anni degli altri soggetti obbligati.

DUE DILIGENCE RAFFORZATA - Il Consiglio e il Parlamento hanno inoltre introdotto specifiche misure rafforzate di dovuta diligenza per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i fornitori di servizi di cripto-asset.
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che gli istituti creditizi e finanziari adotteranno misure rafforzate di dovuta diligenza quando i rapporti commerciali con individui molto facoltosi (con un patrimonio netto elevato) comportano la gestione di una grande quantità di attività. L’omissione sarà considerata aggravante del regime sanzionatorio.

PAGAMENTI IN CONTANTI - È stato fissato un limite massimo a livello europeo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti, il che renderà più difficile per i criminali riciclare denaro sporco. Gli Stati membri avranno la flessibilità di imporre un limite massimo inferiore, se lo desiderano.
Inoltre, secondo l'accordo provvisorio, i soggetti obbligati, casinò compresi, dovranno identificare e verificare l'identità di una persona che effettua un'operazione occasionale in contanti compresa tra 3.000 e 10.000 euro.

PROPRIETA' EFFETTIVA - L'accordo provvisorio rende le norme sulla titolarità effettiva più armonizzate e trasparenti. La proprietà effettiva si riferisce alle persone che effettivamente controllano o godono dei benefici della proprietà di un'entità legale (come una società, una fondazione o un trust), sebbene il titolo o la proprietà siano intestati a un altro nome.
L'accordo chiarisce che la titolarità effettiva si basa su due componenti – proprietà e controllo – che devono essere entrambe analizzate per identificare tutti i titolari effettivi di tale entità giuridica o di tutti i tipi di entità, comprese le entità extra-Ue quando operano nell'Ue o acquistare beni immobili nell'Ue. L'accordo fissa la soglia della titolarità effettiva al 25 percento.
Vengono inoltre chiarite le norme correlate applicabili alle strutture di proprietà e controllo multilivello per garantire che nascondersi dietro molteplici livelli di proprietà delle società non funzioni più. Parallelamente, vengono chiarite le disposizioni in materia di protezione dei dati e conservazione dei registri per rendere più semplice e rapido il lavoro delle autorità competenti.
L'accordo prevede la registrazione della titolarità effettiva di tutti i soggetti esteri che possiedono beni immobili con retroattività fino al 1° gennaio 2014.

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO - Le entità obbligate saranno tenute ad applicare misure rafforzate di dovuta diligenza alle transazioni occasionali e ai rapporti commerciali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio le cui carenze nei rispettivi regimi nazionali antiriciclaggio e antiterrorismo li rendono una minaccia per l'integrità del mercato interno dell'UE .

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO - La Commissione effettuerà una valutazione del rischio, sulla base degli elenchi della task force sull'azione finanziaria (Ftf, l'organismo internazionale di definizione degli standard in materia di antiriciclaggio). Inoltre, l’elevato livello di rischio giustificherà l’applicazione di ulteriori contromisure specifiche a livello UE o nazionale, sia a livello dei soggetti obbligati che da parte degli Stati membri.

I REGISTRI DEI TITOLARI EFFETTIVI - Secondo l'accordo provvisorio le informazioni presentate al registro centrale dovranno essere verificate. Le entità o gli accordi associati a persone o entità soggette a sanzioni finanziarie mirate dovranno essere contrassegnati.
La direttiva attribuisce agli enti preposti ai registri il potere di effettuare ispezioni presso le sedi delle persone giuridiche iscritte, in caso di dubbi sull'esattezza delle informazioni in loro possesso.
L'accordo stabilisce inoltre che oltre alle autorità di vigilanza, alle autorità pubbliche e ai soggetti obbligati, tra gli altri, possano accedere ai registri anche le persone del pubblico portatrici di legittimo interesse, tra cui la stampa e la società civile.
Al fine di agevolare le indagini su schemi criminali che coinvolgono beni immobili, il testo garantisce che i registri immobiliari siano accessibili alle autorità competenti attraverso un unico punto di accesso, rendendo disponibili ad esempio informazioni su prezzo, tipologia di immobile, storia e gravami come ipoteche, vincoli giudiziari e diritti di proprietà.

LE RESPONSABILITA' DELLE UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - Ogni Stato membro ha già istituito un’unità di informazione finanziaria (Uif) per prevenire, segnalare e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste Uif hanno il compito di ricevere e analizzare le informazioni relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in particolare sotto forma di segnalazioni da parte di soggetti obbligati.
Secondo l'accordo, le Uif avranno accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie, amministrative e di applicazione della legge, comprese informazioni fiscali, informazioni su fondi e altri beni congelati in base a sanzioni finanziarie mirate, informazioni su trasferimenti di fondi e cripto-trasferimenti, informazioni motorie nazionali veicoli, registri di aeromobili e imbarcazioni, dati doganali e registri nazionali di armi e armi, tra gli altri.
Le Uif continuano a diffondere informazioni alle autorità competenti incaricate di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità con ruolo investigativo, procuratore o giudiziario. Nei casi transfrontalieri, le Unità collaboreranno più strettamente con le loro controparti nello Stato membro interessato dalla segnalazione sospetta. Il sistema Fiu.net sarà aggiornato per consentire la rapida diffusione delle segnalazioni transfrontaliere.
Secondo l’accordo provvisorio, l’applicazione dei diritti fondamentali è confermata come parte integrante del lavoro dell’Uif e presa in considerazione nelle decisioni.
L'accordo stabilisce un quadro rigido che consente alle Uif di sospendere o negare il consenso a una transazione, al fine di svolgere le proprie analisi, valutare il sospetto e diffondere i risultati alle autorità competenti per consentire l'adozione di misure appropriate.

I SUPERVISORI - Secondo l’accordo, ciascuno Stato membro garantirà che tutti i soggetti obbligati stabiliti nel suo territorio siano soggetti ad un’adeguata ed efficace vigilanza da parte di uno o più supervisori. Le autorità di vigilanza applicheranno un approccio basato sul rischio.
Analogamente alle disposizioni della normativa Lrd, vengono introdotte nuove misure di vigilanza per il settore non finanziario, i cosiddetti collegi di vigilanza. Lrd elaborerà progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono le condizioni generali che consentono il corretto funzionamento dei collegi di vigilanza Aml/Cft.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Secondo l’accordo provvisorio, sia la valutazione dei rischi a livello nazionale che quella europea rimangono uno strumento importante. La Commissione effettuerà una valutazione a livello Ue dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e formulerà raccomandazioni agli Stati membri sulle misure che dovrebbero seguire. Gli Stati membri effettueranno inoltre valutazioni del rischio a livello nazionale e si impegneranno a mitigare efficacemente i rischi identificati nella valutazione del rischio nazionale.

L'ITER - I testi saranno ora finalizzati e presentati ai rappresentanti degli Stati membri nel Comitato dei rappresentanti permanenti e al Parlamento europeo per l’approvazione. Se approvati, il Consiglio e il Parlamento dovranno adottare formalmente i testi prima che siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue ed entrino in vigore.

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